| (Disciplina transitoria in materia di autorizzazione
alla somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande).
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di
esecuzione della legge 25 agosto 1991, n.287, e comunque non
oltre il 30
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giugno 1994, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4
dell'articolo 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa
fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle
commissioni previste dall'articolo 6 della legge in parola, di
un parametro numerico che assicuri, in relazione alla
tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e
produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più
equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione
residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale
popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo
extra-domestico.
2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità
previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della
legge 25 agosto 1991, n.287, è sostenuto davanti alla
commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto
1988, n.375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4,
di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al
decreto stesso.
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