| (Aziende di produzione lattiera).
1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria
prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte
destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9
maggio 1929, n.994, e successive modificazioni, dalla legge 30
aprile 1962, n.283, e successive modificazioni, e ai decreti
ministeriali nn.184 e 185 del 9 maggio 1991 si intende
riferita soltanto alle aziende di produzione (vaccherie) di
latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare
trattato termicamente, ovvero di latte crudo destinato ad
essere utilizzato per la produzione di latte fresco
pastorizzato di alta qualità.
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