| (Catasto dei rifiuti).
1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988,
n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n.475, è differito, per il solo anno 1993, al 30 giugno
1994, al fine di consentire l'attuazione del decreto del
Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.4
del 7 gennaio 1993.
2. Per i rifiuti effettivamente avviati al riutilizzo,
indicati nella scheda MPS dell'allegato 1, sezione 4, del
decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 ed
individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 26
gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.30
del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al
comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi attuativi delle direttive
comunitarie n.91/156/CEE e n.91/689/CEE, che stabiliranno
termini, modalità e campo di applicazione per l'adempimento
del medesimo obbligo.
3. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre
1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n.475, va interpretato nel senso che esso non
trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da
lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti
al pubblico servizio.
4. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992 è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni
3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le
denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9
settembre 1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n.475, eventualmente già inviate
utilizzando modulistica non conforme a quella del citato
decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992,
devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.
| |