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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17117
DDL3574-0035
Progetto di legge Camera n. 3574 - testo presentato - (DDL11-3574)
(suddiviso in 70 Unità Documento)
Unità Documento n.35 (che inizia a pag.45 dello stampato)
...C3574. TESTIPDL
...C3574.
...Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1993(*). Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Articolo 29.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3574 ZZ11 ZZDL ZZPR
                    (Catasto dei rifiuti).
      1.  Il termine per la presentazione della denuncia di cui
  all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988,
  n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
  1988, n.475, è differito, per il solo anno 1993, al 30 giugno
  1994, al fine di consentire l'attuazione del decreto del
  Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato
  nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  n.4
  del 7 gennaio 1993.
      2.  Per i rifiuti effettivamente avviati al riutilizzo,
  indicati nella scheda MPS dell'allegato 1, sezione 4, del
  decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 ed
  individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 26
  gennaio 1990, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.30
  del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al
  comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in
  vigore dei decreti legislativi attuativi delle direttive
  comunitarie n.91/156/CEE e n.91/689/CEE, che stabiliranno
  termini, modalità e campo di applicazione per l'adempimento
  del medesimo obbligo.
      3.  L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre
  1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
  novembre 1988, n.475, va interpretato nel senso che esso non
  trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da
  lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti
  al pubblico servizio.
      4.  Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
  dicembre 1992 è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni
  3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.
      5.  Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le
  denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9
  settembre 1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 9 novembre 1988, n.475, eventualmente già inviate
  utilizzando modulistica non conforme a quella del citato
  decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992,
  devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3574 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3574 TOTPAG=0059 TOTDOC=0070 NDOC=0035 TIPDOC=P DOCTIT=0006 COMM= DL PAGINIZ=0045 RIGINIZ=008 PAGFIN=0045 RIGFIN=044 UPAG=NO PAGEIN=45 PAGEFIN=45 SORTRES= SORTDDL=357400 00 FASCIDC=11DDL3574 SORTNAV=0357400 000 00000 ZZDDLC3574 NDOC0035 TIPDOCP DOCTIT0006 NDOC0006



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