| (Conservazione dei residui negli stati di previsione
dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici).
1. Le somme iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in
conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104,
7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705,
7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502,
8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704, 1705 e 1706, in
essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in
bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei
capitoli 7103, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non
operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui
all'articolo 36, comma 3, del regio decreto 18 novembre 1923,
n.2440, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela
ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1
della legge 28 agosto 1989, n.305, e del Programma triennale
per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui
all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n.394, il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in
capitoli di nuova istituzione in termine di competenza, di
cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da
capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche
di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni
interessate.
3. Le somme iscritte nello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 in conto residui
e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752, 7014, 7701,
7749, 7747, 8881 e 8882 in essere al 31 dicembre dello stesso
anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e
1995.
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