| (Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n.46,
in materia di installazione di impianti).
1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 5
marzo 1990, n.46, per la presentazione della domanda di
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di
coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore
della legge medesima, come imprese installatrici o di
manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai
sensi della legge 8 agosto 1985, n.443, o nel registro delle
ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n.2011, è da
intendersi come termine ordinatorio e non preclude il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte
dei soggetti che dimostrino di
Pag. 47
avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di
iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo articolo
5.
2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge
5 marzo 1990, n.46, è differito al 31 dicembre 1994. Il
mancato rispetto del termine suindicato comporta
l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile,
dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune
o comunque del soggetto incaricato della gestione degli
impianti, di una sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che
saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il termine di cui all'articolo 5 della legge 5 marzo
1990, n.46, è differito di un anno a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
| |