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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17126
DDL3574-0044
Progetto di legge Camera n. 3574 - testo presentato - (DDL11-3574)
(suddiviso in 70 Unità Documento)
Unità Documento n.44 (che inizia a pag.48 dello stampato)
...C3574. TESTIPDL
...C3574.
...Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1993(*). Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Articolo 38.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3574 ZZ11 ZZDL ZZPR
  (Disposizioni in materia di cittadini
                      extracomunitari).
      1.  Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in
  materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini
  extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
  11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
  n.39, è aumentata di lire 30 miliardi.
      2.  Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle
  disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di
  previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
  l'anno 1993.  Le somme non impegnate entro l'anno 1993 possono
  esserlo nell'anno 1994.
 
                              Pag. 49
 
      3.  Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari,
  regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di
  collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non
  occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto
  attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal
  Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo
  contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre
  1978, n.833, e successive modificazioni ed integrazioni.
      4.  All'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992,
  n.350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre
  1992, n.390, è aggiunto il seguente comma:
      "4- bis.  Per la prosecuzione nell'anno 1994 degli
  interventi straordinari di cui all'articolo 1, le somme non
  impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno
  successivo".
      5.  L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n.350,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992,
  n.390, è sostituito dal seguente:
      "Art. 4. -  (Ordini di accreditamento). -  1.
  Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività
  indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei
  Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3,
  comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono
  alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o
  di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica
  amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga
  ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità
  generale dello Stato.  Beneficiari degli ordini di pagamento
  emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere
  anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra
  istituzione ed organizzazione operante per finalità
  umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente
  decreto.
      2.  I funzionari di cui al comma 1 sono tenuti a
  presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle
  somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato
  unitamente ad una relazione.  Gli enti locali, la Croce rossa
  italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al
  comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali
  relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla
  Presidenza del Consiglio dei Ministri.".
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3574 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3574 TOTPAG=0059 TOTDOC=0070 NDOC=0044 TIPDOC=P DOCTIT=0006 COMM= DL PAGINIZ=0048 RIGINIZ=037 PAGFIN=0049 RIGFIN=042 UPAG=NO PAGEIN=48 PAGEFIN=49 SORTRES= SORTDDL=357400 00 FASCIDC=11DDL3574 SORTNAV=0357400 000 00000 ZZDDLC3574 NDOC0044 TIPDOCP DOCTIT0006 NDOC0006



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