| (Gestioni fuori bilancio).
1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n.155, già
differito al 30 giugno 1993 dall'articolo 25, comma 1, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, è
ulteriormente differito fino alla data di entrata in vigore
della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e
comunque non oltre il 31 marzo 1994.
2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al
comma 1 le gestioni e l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
n.68.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno
efficacia dal 1^ luglio 1993.
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