| (Interventi nel campo della ricerca).
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge
29 novembre 1990, n.366, è differito al 31 dicembre 1996.
2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1^
agosto 1988, n.326, possono essere utilizzati anche negli anni
1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante
contratto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n.171.
| |