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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17146
DDL3574-0064
Progetto di legge Camera n. 3574 - testo presentato - (DDL11-3574)
(suddiviso in 70 Unità Documento)
Unità Documento n.64 (che inizia a pag.56 dello stampato)
...C3574. TESTIPDL
...C3574.
...Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1993(*). Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Articolo 58.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3574 ZZ11 ZZDL ZZPR
     (Disposizioni in materia di interventi all'estero).
      1.  E' prorogata al 30 giugno 1994 la partecipazione
  dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo
  sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria,
  autorizzata con il decreto-legge 1^ giugno 1993, n.167,
  convertito dalla legge 30 luglio 1993, n.261, fermo restando
  l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2
  del citato decreto n.167 del 1993.  L'onere derivante
  dall'attuazione del presente comma è pari a lire 7.600 milioni
  per l'anno 1994.
      2.  Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo
  14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n.19, sono
  prorogate fino al 31 dicembre 1994.  A tal fine è autorizzata
  per l'anno 1994 la spesa, rispettivamente, di lire 2.000
  milioni, 6.000 milioni e 4.000 milioni.
      3.  Le previsioni economiche a favore dei profughi
  italiani nelle misure stabilite dalla legge 15 ottobre 1991,
  n.344, sono prorogate per l'anno 1994, modificandosi in 6 mesi
  il termine previsto dall'articolo 8 della legge stessa.  A tal
  fine è autorizzata la spesa di lire 4.600 milioni per l'anno
  1994.
      4.  Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1993
  in applicazione della legge 30 settembre 1993, n.388, della
  legge 26 febbraio 1992, n.212, e della legge 6 febbraio 1992,
  n.180, non utilizzati al termine dell'esercizio finanziario
  1993 possono esserlo nell'esercizio successivo.
      5.  Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia e la
  speditezza dell'azione degli Istituti di cultura all'estero,
  il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto
  previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre
  1990, n.401, è incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento
  aggiuntivo di lire 5.000 milioni.
      6.  Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 16
  dicembre 1985, n.15, è sostituito dal seguente:
      "Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente
  sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso
  Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato
  di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile
  del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero,
  applicando i vigenti cambi di finanziamento.  Le
 
                              Pag. 57
 
  eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito
  capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari
  esteri".
      7.  All'onere derivante dall'attuazione del presente
  articolo, pari a lire 29.200 milioni per l'anno 1994, si
  provvede, quanto a lire 25.200 milioni, mediante
  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando, per lire 10.000
  milioni, l'accantonamento relativo alla Presidenza del
  Consiglio, per lire 15.200 milioni, l'accantonamento relativo
  al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 4.000
  milioni, a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione
  del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo.
      8.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 hanno
  effetto dal 1^ gennaio 1994.
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3574 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3574 TOTPAG=0059 TOTDOC=0070 NDOC=0064 TIPDOC=P DOCTIT=0006 COMM= DL PAGINIZ=0056 RIGINIZ=011 PAGFIN=0057 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=56 PAGEFIN=57 SORTRES= SORTDDL=357400 00 FASCIDC=11DDL3574 SORTNAV=0357400 000 00000 ZZDDLC3574 NDOC0064 TIPDOCP DOCTIT0006 NDOC0006



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