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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17154
DDL3575-0002
Progetto di legge Camera n. 3575 - testo presentato - (DDL11-3575)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3575. TESTIPDL
...C3575.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3575 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- Il presente provvedimento è diretto
  a fronteggiare con la massima tempestività i casi sempre più
  numerosi e più rilevanti di pre-contenzioso e contenzioso tra
  il Ministero degli affari esteri ed imprese esecutrici di
  opere, forniture e servizi per iniziative nel campo della
  cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (PVS) ed a
  prevenire per il futuro il riprodursi di ulteriori situazioni
  di tal genere.
    Tra iniziative di cooperazione assunte ai sensi della legge
  8 marzo 1985, n.73, sul Fondo aiuti italiano (FAI), e quelle
  ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49, sono interessati
  dal presente provvedimento oltre duecento casi per un
  ammontare complessivo "a rischio" per l'erario di almeno 450
  miliardi di lire.  Si tratta, tuttavia, di cifre destinate ad
  aumentare, specie per quel che attiene alle iniziative
 
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  di cui alla legge n.49 del 1987, ove non si adottassero
  misure urgenti come quelle contenute nel provvedimento in
  rassegna, volte - come detto sopra - a controllare e prevenire
  una situazione suscettibile di arrecare sensibili danni
  all'erario.
    Gli elementi salienti delle misure in argomento sono i
  seguenti:
      istituzione di una commissione incaricata di accertare in
  modo sistematico lo stato di tutti gli interventi di
  cooperazione per i quali possa insorgere o sia già insorta una
  situazione di contenzioso;
      collocazione più appropriata, nell'ambito della Direzione
  generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli
  affari esteri (DGCS), di taluni compiti di "gestione" e di
  "controllo" dei progetti e delle iniziative di cooperazione
  allo sviluppo, in considerazione del fatto che le
  qualificazioni degli esperti della Unità tecnica centrale
  della DGCS non consentono di assolvere ai predetti compiti in
  modo del tutto soddisfacente.
    Il presente provvedimento, facendosi carico di una esigenza
  di razionalizzazione della Unità tecnica centrale della DGCS
  da più parti ravvisata come non più dilazionabile, prevede
  anche il rinnovo dei contratti di diritto privato in corso con
  i predetti esperti, previa valutazione diretta ad accertare la
  loro qualificazione professionale in relazione alle
  peculiarità dell'intervento in favore dei Paesi in via di
  sviluppo ed alla specifica esperienza acquisita dai medesimi
  esperti nel corso della passata attività.
    Nel nuovo decreto sono state inserite alcune integrazioni
  relative al potenziamento degli strumenti a disposizione della
  commissione per il contenzioso (articolo 1, comma 2, lettera
  d),  all'ammissibilità di varianti onerose in determinate
  fattispecie (articolo 2), al mantenimento in servizio presso
  la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo fino
  al 31 dicembre 1994 di personale comandato e di contrattisti a
  tempo (articolo 5), all'incremento della copertura finanziaria
  gravante sul Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo
  per coprire le nuove spese di cui agli articoli 1, comma 2,
  lettera  d),  e 8, alla modificazione della quota massima
  dello stanziamento per il fondo di cooperazione destinata alle
  spese di funzionamento della DGCS (articolo 7).
    Per quanto riguarda il nuovo articolo 5, occorre osservare
  che la legge 26 febbraio 1987, n.49, istitutiva dell'attuale
  struttura della cooperazione, saggiamente dispose che, per le
  esigenze del personale quasi improvvisamente determinatesi con
  la creazione della Direzione generale per la cooperazione allo
  sviluppo, si potesse far ricorso - oltre che al personale di
  ruolo delle qualifiche del Ministero degli affari esteri -
  anche al personale comandato o fuori ruolo delle altre
  amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici non economici.
  Era infatti impensabile che il solo Ministero degli affari
  esteri potesse far fronte in breve volgere di tempo a tali
  esigenze, che per vari settori si caratterizzavano anche sul
  piano di professionalità peculiari, non disponibili
  all'interno della struttura.
    Per le esigenze di supporto tecnicoamministrativo fu anche
  necessario far ricorso all'assunzione a contratto di poco meno
  di un centinaio di elementi delle qualifiche V e VI.
    Nel tempo, il rapporto tra personale per così dire
  "esterno" - nel quale vanno compresi gli esperti della
  cooperazione - sul totale degli effettivi si è attestato
  intorno al 60 per cento, per scendere al rapporto attuale del
  52 per cento in conseguenza della politica di richiamo, da
  parte delle amministrazioni e degli enti di provenienza, degli
  elementi in posizione di fuori ruolo e di comando.
    Non sfugge a nessuno che il completamento dei rientri
  disposti, la maggior parte dei quali troverà esecuzione il 31
  dicembre, unitamente alla risoluzione anticipata dei contratti
  stipulati in base alla legge 29 dicembre 1988, n.554,
  derivante dalle disposizioni contenute nella legge finanziaria
  per il 1994, metterebbe la Direzione generale per la
  cooperazione allo sviluppo in condizione di non più operare.
  Ciò anche perché il predetto personale
 
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  ha nel frattempo acquisito una professionalità che non è
  rimpiazzabile nei tempi brevissimi imposti dalla scadenza di
  fine anno.
    Per parare dunque gli effetti indesiderabili di
  disposizioni altrimenti volute dal Governo, occorre una norma
  che consenta per intanto di bloccare l'emorragia grave che si
  sta per produrre.  Di qui la nuova disposizione che consente di
  mantenere in servizio presso la DGCS circa duecento unità di
  personale, articolate nelle qualifiche dalla IX alla III.
    L'articolo 8 si fa carico di assicurare ai programmi di
  cooperazione promossi ed a quelli affidati alle organizzazioni
  non governative una importante quota del Fondo di cooperazione
  pari al 15 per cento.  Si tratta di un significativo
  riconoscimento alla attività svolta da tali organizzazioni che
  trova piena rispondenza in Parlamento.
    L'articolo dispone anche una semplificazione delle
  procedure di concessione dei contributi e dei relativi
  controlli per le predette organizzazioni.
 
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