| Onorevoli Deputati! -- Il presente provvedimento è diretto
a fronteggiare con la massima tempestività i casi sempre più
numerosi e più rilevanti di pre-contenzioso e contenzioso tra
il Ministero degli affari esteri ed imprese esecutrici di
opere, forniture e servizi per iniziative nel campo della
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (PVS) ed a
prevenire per il futuro il riprodursi di ulteriori situazioni
di tal genere.
Tra iniziative di cooperazione assunte ai sensi della legge
8 marzo 1985, n.73, sul Fondo aiuti italiano (FAI), e quelle
ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49, sono interessati
dal presente provvedimento oltre duecento casi per un
ammontare complessivo "a rischio" per l'erario di almeno 450
miliardi di lire. Si tratta, tuttavia, di cifre destinate ad
aumentare, specie per quel che attiene alle iniziative
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di cui alla legge n.49 del 1987, ove non si adottassero
misure urgenti come quelle contenute nel provvedimento in
rassegna, volte - come detto sopra - a controllare e prevenire
una situazione suscettibile di arrecare sensibili danni
all'erario.
Gli elementi salienti delle misure in argomento sono i
seguenti:
istituzione di una commissione incaricata di accertare in
modo sistematico lo stato di tutti gli interventi di
cooperazione per i quali possa insorgere o sia già insorta una
situazione di contenzioso;
collocazione più appropriata, nell'ambito della Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli
affari esteri (DGCS), di taluni compiti di "gestione" e di
"controllo" dei progetti e delle iniziative di cooperazione
allo sviluppo, in considerazione del fatto che le
qualificazioni degli esperti della Unità tecnica centrale
della DGCS non consentono di assolvere ai predetti compiti in
modo del tutto soddisfacente.
Il presente provvedimento, facendosi carico di una esigenza
di razionalizzazione della Unità tecnica centrale della DGCS
da più parti ravvisata come non più dilazionabile, prevede
anche il rinnovo dei contratti di diritto privato in corso con
i predetti esperti, previa valutazione diretta ad accertare la
loro qualificazione professionale in relazione alle
peculiarità dell'intervento in favore dei Paesi in via di
sviluppo ed alla specifica esperienza acquisita dai medesimi
esperti nel corso della passata attività.
Nel nuovo decreto sono state inserite alcune integrazioni
relative al potenziamento degli strumenti a disposizione della
commissione per il contenzioso (articolo 1, comma 2, lettera
d), all'ammissibilità di varianti onerose in determinate
fattispecie (articolo 2), al mantenimento in servizio presso
la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo fino
al 31 dicembre 1994 di personale comandato e di contrattisti a
tempo (articolo 5), all'incremento della copertura finanziaria
gravante sul Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo
per coprire le nuove spese di cui agli articoli 1, comma 2,
lettera d), e 8, alla modificazione della quota massima
dello stanziamento per il fondo di cooperazione destinata alle
spese di funzionamento della DGCS (articolo 7).
Per quanto riguarda il nuovo articolo 5, occorre osservare
che la legge 26 febbraio 1987, n.49, istitutiva dell'attuale
struttura della cooperazione, saggiamente dispose che, per le
esigenze del personale quasi improvvisamente determinatesi con
la creazione della Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo, si potesse far ricorso - oltre che al personale di
ruolo delle qualifiche del Ministero degli affari esteri -
anche al personale comandato o fuori ruolo delle altre
amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici non economici.
Era infatti impensabile che il solo Ministero degli affari
esteri potesse far fronte in breve volgere di tempo a tali
esigenze, che per vari settori si caratterizzavano anche sul
piano di professionalità peculiari, non disponibili
all'interno della struttura.
Per le esigenze di supporto tecnicoamministrativo fu anche
necessario far ricorso all'assunzione a contratto di poco meno
di un centinaio di elementi delle qualifiche V e VI.
Nel tempo, il rapporto tra personale per così dire
"esterno" - nel quale vanno compresi gli esperti della
cooperazione - sul totale degli effettivi si è attestato
intorno al 60 per cento, per scendere al rapporto attuale del
52 per cento in conseguenza della politica di richiamo, da
parte delle amministrazioni e degli enti di provenienza, degli
elementi in posizione di fuori ruolo e di comando.
Non sfugge a nessuno che il completamento dei rientri
disposti, la maggior parte dei quali troverà esecuzione il 31
dicembre, unitamente alla risoluzione anticipata dei contratti
stipulati in base alla legge 29 dicembre 1988, n.554,
derivante dalle disposizioni contenute nella legge finanziaria
per il 1994, metterebbe la Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo in condizione di non più operare.
Ciò anche perché il predetto personale
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ha nel frattempo acquisito una professionalità che non è
rimpiazzabile nei tempi brevissimi imposti dalla scadenza di
fine anno.
Per parare dunque gli effetti indesiderabili di
disposizioni altrimenti volute dal Governo, occorre una norma
che consenta per intanto di bloccare l'emorragia grave che si
sta per produrre. Di qui la nuova disposizione che consente di
mantenere in servizio presso la DGCS circa duecento unità di
personale, articolate nelle qualifiche dalla IX alla III.
L'articolo 8 si fa carico di assicurare ai programmi di
cooperazione promossi ed a quelli affidati alle organizzazioni
non governative una importante quota del Fondo di cooperazione
pari al 15 per cento. Si tratta di un significativo
riconoscimento alla attività svolta da tali organizzazioni che
trova piena rispondenza in Parlamento.
L'articolo dispone anche una semplificazione delle
procedure di concessione dei contributi e dei relativi
controlli per le predette organizzazioni.
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