| 1. Il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad
istituire, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una
commissione composta da non più di undici membri per
l'effettuazione, su iniziativa della Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo, di analisi giuridiche, economiche
e amministrative sullo stato degli interventi in corso di
realizzazione nel campo della cooperazione con i Paesi in via
di sviluppo. Della commissione possono far parte magistrati
amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, docenti
universitari, come anche esperti privati competenti nei campi
della contrattualistica pubblica degli appalti di opere,
forniture e servizi per la pubblica amministrazione, nonché
dell'attività in favore dei Paesi in via di sviluppo svolta da
organizzazioni non governative ed in particolare di
realizzazioni di opere ed impianti per la pubblica
amministrazione.
2. La commissione di cui al comma 1 provvede, con
particolare riferimento agli interventi per i quali sia
insorta una situazione di contenzioso:
a) a verificare lo stato di fatto e di diritto
degli interventi, segnatamente quelli che, alla data di
entrata in vigore del presente
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decreto, risultino sospesi da oltre 12 mesi, o materialmente
non iniziati entro i termini previsti, esaminando la
documentazione esistente, interpellando funzionari ed esperti
competenti ed effettuando, ove necessario, sopralluoghi;
b) a valutare i costi necessari al completamento
degli interventi, verificandone la realizzabilità sulla base
degli stanziamenti previsti;
c) ad accertare la fondatezza delle varianti
connesse con le valutazioni di cui alle lettere a) e
b), nonché a valutare gli oneri aggiuntivi che ne
deriveranno;
d) a proporre le misure ritenute idonee per la
definizione del contenzioso in atto e, ove ritenuto opportuno,
a promuovere trattative con le parti interessate in vista di
soluzioni transattive, avvalendosi dell'opera di liberi
professionisti all'uopo delegati.
3. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza
di fattispecie penalmente rilevanti, essa è tenuta a darne
diretta ed immediata notizia all'autorità giudiziaria
ordinaria, nonché al procuratore generale della Corte dei
conti.
4. La commissione dura in carica un anno e trasmette al
Ministro degli affari esteri e alle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia i risultati finali della
propria attività.
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