| 1. L'articolo 12, comma 1, della legge 26 febbraio 1987,
n.49, va interpretato nel senso che tra i compiti di natura
tecnica relativi alle fasi di "gestione" e "controllo" non
rientrano quelli di natura amministrativo-contabile che sono
svolti da diverso personale della Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo.
2. Il funzionario "preposto" di cui all'articolo 12,
comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n.49, può essere
coadiuvato da altri funzionari della carriera diplomatica.
3. Sulla base di motivate esigenze, il direttore generale
della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è
autorizzato, per un periodo di due anni, ad affidare a società
ed enti specializzati o ad istituti di credito specifici
incarichi di consulenza per l'espletamento di compiti
rientranti tra quelli di cui all'articolo 12, comma 1, della
predetta legge n.49 del 1987.
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