| All'articolo 4:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I contratti stipulati con gli esperti dell'Unità
tecnica centrale della Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo ai sensi dell'articolo 12 della legge 26
febbraio 1987, n. 49, possono essere rinnovati per periodi
quadriennali previa valutazione delle qualifiche ed esperienze
acquisite, sentita una commissione nominata dal Ministro degli
affari esteri e composta da cinque membri di cittadinanza
anche non italiana. La disposizione di cui al presente comma
ha carattere transitorio e si applica ai contratti in scadenza
tra il 1^ novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994, nonché a
quelli che scadono nel 1995 unicamente per effetto di atti
aggiuntivi a detti contratti. A tale fine i contratti con
scadenza tra il 1^ novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994 sono
prorogati fino a tale ultima data";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3- bis. La disposizione di cui al comma 23
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si
applica al personale assunto a tempo determinato dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo".
All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: "degli enti
pubblici" sono inserite le seguenti: "in numero pari a
quello".
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