Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17171
DDL3575-0005
Relazione Camera n. 3575-A (DDL11-3575-A)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C3575A. TESTIPDL
...C3575A.
...Decreto-legge 28 dicembre 1993, n.543, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.304 del 29 dicembre 1993. Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3575A ZZ11 ZZDL ZZRM
      1.  Il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad
  istituire, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni
  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una
  commissione composta da non più di undici membri per
  l'effettuazione, su iniziativa della Direzione generale per la
  cooperazione allo sviluppo, di analisi giuridiche, economiche
  e amministrative sullo stato degli interventi in corso di
  realizzazione nel campo della cooperazione con i Paesi in via
  di sviluppo.  Della commissione possono far parte magistrati
  amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, docenti
  universitari, come anche esperti privati competenti nei campi
  della contrattualistica pubblica degli appalti di opere,
  forniture e servizi per la pubblica amministrazione, nonché
  dell'attività in favore dei Paesi in via di sviluppo svolta da
  organizzazioni non governative ed in particolare di
  realizzazioni di opere ed impianti per la pubblica
  amministrazione.
      2.  La commissione di cui al comma 1 provvede, con
  particolare riferimento agli interventi per i quali sia
  insorta una situazione di contenzioso:
          a)  a verificare lo stato di fatto e di diritto
  degli interventi, segnatamente quelli che, alla data di
  entrata in vigore del presente
 
                               Pag. 6
 
  decreto, risultino sospesi da oltre 12 mesi, o materialmente
  non iniziati entro i termini previsti, esaminando la
  documentazione esistente, interpellando funzionari ed esperti
  competenti ed effettuando, ove necessario, sopralluoghi;
          b)  a valutare i costi necessari al completamento
  degli interventi, verificandone la realizzabilità sulla base
  degli stanziamenti previsti;
          c)  ad accertare la fondatezza delle varianti
  connesse con le valutazioni di cui alle lettere  a)  e
  b),  nonché a valutare gli oneri aggiuntivi che ne
  deriveranno;
          d)  a proporre le misure ritenute idonee per la
  definizione del contenzioso in atto e, ove ritenuto opportuno,
  a promuovere trattative con le parti interessate in vista di
  soluzioni transattive, avvalendosi dell'opera di liberi
  professionisti all'uopo delegati.
      3.  Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza
  di fattispecie penalmente rilevanti, essa è tenuta a darne
  diretta ed immediata notizia all'autorità giudiziaria
  ordinaria, nonché al procuratore generale della Corte dei
  conti.
      4.  La commissione dura in carica un anno e trasmette al
  Ministro degli affari esteri e alle Commissioni parlamentari
  permanenti competenti per materia i risultati finali della
  propria attività.
 
DATA=940125 FASCID=DDL11-3575-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3575 TOTPAG=0009 TOTDOC=0013 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0005 RIGINIZ=019 PAGFIN=0006 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=357500A00 FASCIDC=11DDL3575 A SORTNAV=0357500A000 00000 ZZDDLC3575A NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



Ritorna al menu della banca dati