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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17199
DDL3577-0011
Progetto di legge Camera n. 3577 - testo presentato - (DDL11-3577)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C3577. TESTIPDL
...C3577.
...Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 553, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993. Disposizioni tributarie urgenti.
Articolo 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3577 ZZ11 ZZDL ZZPR
      1.  All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.413,
  sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  il comma 2 è sostituito dal seguente:
      "2.  Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
  alle lettere  a)  e  b)  del comma 1 possono essere
  autorizzate, con decreto del
 
                              Pag. 17
 
  Ministro delle finanze, alla costituzione dei centri previa
  delega della propria associazione nazionale.";
          b)  nel comma 3 il primo periodo è sostituito dal
  seguente: "I centri hanno natura privata, non possono avere un
  numero di utenti inferiore a trecento e devono essere
  costituiti nella forma di società di capitali con capitale
  minimo di cento milioni di lire e con obbligo di nomina del
  collegio sindacale anche per le società a responsabilità
  limitata."; nello stesso comma il terzo periodo è
  soppresso;
          c)  nel comma 5 il secondo periodo è soppresso;
          d)  il comma 7 è sostituito dal seguente:
      "7.  Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre
  stabilite congrue garanzie assicurative per un efficace e
  tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte
  dell'utente ovvero del contribuente, con riferimento alle
  sanzioni amministrative irrogate allo stesso in conseguenza
  degli errori formali imputabili al centro o ai soggetti di cui
  all'ultimo periodo del comma 4.  Resta ferma la responsabilità
  dell'utente o del contribuente per il pagamento delle maggiori
  imposte dovute e dei relativi interessi.  Salvo che i fatti
  costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da
  quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie
  avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro
  attività nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a
  cinque milioni di lire.  Le sanzioni amministrative di cui al
  presente comma sono irrogate con separato avviso.";
          e)  nel comma 8- bis  le parole: "nell'anno
  1993" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 1993 e
  1994";
          f)  il primo periodo del comma 13- bis  è
  sostituito dal seguente: "I sostituti d'imposta non sono
  obbligati a svolgere le attività previste dal comma 13 qualora
  abbiano costituito centri di assistenza fiscale di cui al
  comma 20 ovvero abbiano stipulato convenzioni con uno o più
  centri di assistenza di cui alle lettere  a)  e  b)
  del comma 1 ovvero di cui al comma 20, esclusi quelli
  costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
  dipendenti e dei pensionati anche quali promotrici di istituti
  di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del
  Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.804.";
          g)  nel comma 20 il secondo periodo è sostituito
  dal seguente: "I centri hanno natura privata e debbono essere
  costituiti nella forma di società di capitali con capitale
  minimo di 100 milioni di lire e con obbligo di nomina del
  collegio sindacale anche per le società a responsabilità
  limitata.".
      2.  Nell'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1993,
  n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
  1993, n.75, il comma 8 bis  è sostituito dal seguente:
      "8- bis.  Ai sostituti di imposta con un numero di
  dipendenti fino a 100 è data facoltà di prestare assistenza
  fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta.  A tal
  fine occorre fare riferimento al
 
                              Pag. 18
 
  numero di dipendenti esistenti alla data del 31 dicembre
  dell'anno precedente a quello nel corso del quale dovrebbe
  essere prestata l'assistenza.  Resta fermo l'obbligo di
  effettuare le operazioni di cui alla lettera  d)  del
  comma 13 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991,
  n.413.".
      3.  Per l'anno 1994 il Ministro della pubblica istruzione
  ha facoltà di non svolgere le attività di assistenza previste
  dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991,
  n.413, fermo restando l'obbligo di tenere conto, ai fini del
  conguaglio da effettuare in sede di ritenute d'acconto, del
  risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei
  redditi presentate ai centri di assistenza fiscale.
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3577 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3577 TOTPAG=0022 TOTDOC=0022 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0016 RIGINIZ=040 PAGFIN=0018 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=357700 00 FASCIDC=11DDL3577 SORTNAV=0357700 000 00000 ZZDDLC3577 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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