| 1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.413,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere
autorizzate, con decreto del
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Ministro delle finanze, alla costituzione dei centri previa
delega della propria associazione nazionale.";
b) nel comma 3 il primo periodo è sostituito dal
seguente: "I centri hanno natura privata, non possono avere un
numero di utenti inferiore a trecento e devono essere
costituiti nella forma di società di capitali con capitale
minimo di cento milioni di lire e con obbligo di nomina del
collegio sindacale anche per le società a responsabilità
limitata."; nello stesso comma il terzo periodo è
soppresso;
c) nel comma 5 il secondo periodo è soppresso;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre
stabilite congrue garanzie assicurative per un efficace e
tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte
dell'utente ovvero del contribuente, con riferimento alle
sanzioni amministrative irrogate allo stesso in conseguenza
degli errori formali imputabili al centro o ai soggetti di cui
all'ultimo periodo del comma 4. Resta ferma la responsabilità
dell'utente o del contribuente per il pagamento delle maggiori
imposte dovute e dei relativi interessi. Salvo che i fatti
costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da
quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie
avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro
attività nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a
cinque milioni di lire. Le sanzioni amministrative di cui al
presente comma sono irrogate con separato avviso.";
e) nel comma 8- bis le parole: "nell'anno
1993" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 1993 e
1994";
f) il primo periodo del comma 13- bis è
sostituito dal seguente: "I sostituti d'imposta non sono
obbligati a svolgere le attività previste dal comma 13 qualora
abbiano costituito centri di assistenza fiscale di cui al
comma 20 ovvero abbiano stipulato convenzioni con uno o più
centri di assistenza di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 ovvero di cui al comma 20, esclusi quelli
costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti e dei pensionati anche quali promotrici di istituti
di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.804.";
g) nel comma 20 il secondo periodo è sostituito
dal seguente: "I centri hanno natura privata e debbono essere
costituiti nella forma di società di capitali con capitale
minimo di 100 milioni di lire e con obbligo di nomina del
collegio sindacale anche per le società a responsabilità
limitata.".
2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n.75, il comma 8 bis è sostituito dal seguente:
"8- bis. Ai sostituti di imposta con un numero di
dipendenti fino a 100 è data facoltà di prestare assistenza
fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta. A tal
fine occorre fare riferimento al
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numero di dipendenti esistenti alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a quello nel corso del quale dovrebbe
essere prestata l'assistenza. Resta fermo l'obbligo di
effettuare le operazioni di cui alla lettera d) del
comma 13 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991,
n.413.".
3. Per l'anno 1994 il Ministro della pubblica istruzione
ha facoltà di non svolgere le attività di assistenza previste
dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991,
n.413, fermo restando l'obbligo di tenere conto, ai fini del
conguaglio da effettuare in sede di ritenute d'acconto, del
risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei
redditi presentate ai centri di assistenza fiscale.
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