Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17216
DDL3578-0006
Progetto di legge Camera n. 3578 - testo presentato - (DDL11-3578)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C3578. TESTIPDL
...C3578.
...Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 554, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993. Disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3578 ZZ11 ZZDL ZZPR
      1.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
  con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
  n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  nell'articolo 9, comma 4, la lettera  a)
  è sostituita dalla seguente:
        " a)  per le azioni, obbligazioni e altri titoli
  quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base
  alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo
  mese;";
          b)  nell'articolo 9, comma 4, la lettera  c)
  è sostituita dalla seguente:
          " c)  per le obbligazioni e gli altri titoli
  diversi da quelli indicati alle lettere  a)  e  b),
  comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe
  caratteristiche quotati in mercati regolamentati italiani o
  esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili
  in modo obiettivo.";
          c)  nell'articolo 52, il comma 1 è sostituito dal
  seguente:
      " 1.  Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto
  nell'articolo 79, è determinato apportando all'utile o alla
  perdita risultante dal conto
 
                              Pag. 14
 
  economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di
  imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
  all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive
  disposizioni del presente testo unico.";
          d)  nell'articolo 53, comma 1, la lettera  c)
  è sostituita dalla seguente:
        "c)  i corrispettivi delle cessioni di azioni o
  quote di partecipazioni in società ed enti indicati nelle
  lettere  a), b)  e  d)  del comma 1 dell'articolo 87,
  comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di
  obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non
  costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non
  rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività
  dell'impresa;";
          e)  nell'articolo 53, dopo il comma 2 è aggiunto
  il seguente:
      " 2-bis.  Ai fini delle imposte sui redditi i beni di
  cui alla lettera  c)  del comma 1 non costituiscono
  immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali
  nel bilancio.";
          f)  all'articolo 54 sono apportate le seguenti
  modificazioni:
          1) nel comma 1, la lettera  c)  è sostituita
  dalla seguente:
          "c)  se sono iscritte nello stato
  patrimoniale;";
          2)  dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      " 2-bis.  Le plusvalenze delle immobilizzazioni
  finanziarie costituite da partecipazioni in imprese
  controllate o collegate, iscritte a norma dell'articolo 2426,
  n.4, del codice civile o di leggi speciali, non concorrono
  alla formazione del reddito, per la parte eccedente le
  minusvalenze già dedotte, se il loro ammontare è attribuito ad
  una riserva non distribuibile.  Tali plusvalenze concorrono a
  formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano
  realizzate o la riserva sia comunque utilizzata.";
          3)  nel comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente
  periodo: "Per i beni che costituiscono immobilizzazioni
  finanziarie, il periodo di possesso si computa dalla loro
  iscrizione in bilancio come tali; si considerano ceduti per
  primi i beni acquisiti in data più recente.";
          g)  nell'articolo 55, comma 3, lettera  b),
  le parole "tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per
  cento e se accantonato in apposito fondo del passivo, concorre
  a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il
  fondo sia utilizzato o i beni ricevuti siano destinati all'uso
  personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o
  destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa" sono
  sostituite dalle seguenti: "tuttavia il loro ammontare, nel
  limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva,
  concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in
  cui la riserva sia comunque utilizzata o i beni ricevuti siano
  destinati all'uso personale o familiare
 
                              Pag. 15
 
  dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità
  estranee all'esercizio dell'impresa.";
          h)  nell'articolo 56, dopo il comma 3- bis,  è
  aggiunto il seguente:
      " 3-ter.  Gli interessi derivanti da titoli acquisiti
  in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono
  l'obbligo di rivendita a termine dei titoli concorrono a
  formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato
  nel periodo di durata del contratto.  La differenza positiva o
  negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al
  netto degli interessi maturati sulle attività oggetto
  dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre
  a formare il reddito per la quota maturata
  nell'esercizio.";
          i)  all'articolo 59 sono apportate le seguenti
  modificazioni:
          1) la rubrica è sostituita dalla seguente:
  " Variazioni delle rimanenze ";
          2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      " 1.  Le variazioni delle rimanenze finali dei beni
  indicati alle lettere  a)  e  b)  del comma 1
  dell'articolo 53, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono
  a formare il reddito dell'esercizio.  A tal fine le rimanenze
  finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi
  specifici o a norma dell'articolo 60, sono assunte per un
  valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni
  in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a
  ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a
  norma delle disposizioni che seguono.";
          3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      " 3-bis.  Per le imprese che valutano in bilancio le
  rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del
  "primo entrato, primo uscito" o con varianti di quello di cui
  al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che
  risulta dall'applicazione del metodo adottato.";
          4) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal
  seguente: "Se in un esercizio il valore unitario medio dei
  beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 3- bis,  è
  superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese
  dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1 è
  determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni,
  indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore
  normale.";
          l)  nell'articolo 60, il comma 1 è sostituito dal
  seguente:
      " 1.  Le variazioni delle rimanenze finali delle
  opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e
  con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze
  iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio.  A
  tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze
  iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per il valore
  complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono
 
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  per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del
  contratto, salvo il disposto del comma 4.";
          m)  all'articolo 61 sono apportate le seguenti
  modificazioni:
          1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      " 1.  I titoli indicati nella lettera  c)  del
  comma 1 dell'articolo 53, esistenti al termine di un
  esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dei commi
  1, 2, 3, 3- bis,  4 e 6 dell'articolo 59, salvo quanto
  stabilito nei seguenti commi.";
          2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
      " 1-bis.  Le cessioni di titoli, derivanti da
  contratti di riporto o di "pronti contro termine" che
  prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine
  dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei
  titoli.";
          3)  il comma 3 è sostituito dal seguente:
      " 3.  Ai fini dell'applicazione del comma 4
  dell'articolo 59, il valore minimo è determinato:
          a)  per i titoli quotati in mercati regolamentati
  italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi
  rilevati nell'ultimo mese;
          b)  per le azioni e titoli similari non quotati in
  mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il valore
  unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3- bis
  dello stesso articolo in misura proporzionalmente
  corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal
  confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle
  società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le
  azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se
  successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per
  perdite;
          c)  per gli altri titoli, secondo le disposizioni
  della lettera  c)  del comma 4 dell'articolo 9.";
          4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      " 3-bis.  Le riduzioni di valore di cui alla lettera
  b)  del comma 3, relative ad azioni e titoli similari
  emessi da società ed enti residenti in Stati non appartenenti
  alla Comunità economica europea sono ammesse, sempre che siano
  in vigore accordi che consentano all'amministrazione
  finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per
  l'accertamento delle condizioni ivi previste.";
          5) comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal
  seguente: "Nella determinazione, a norma del comma 3, del
  valore minimo dei titoli non quotati in mercati regolamentati
  italiani o esteri non si tiene conto dei versamenti e delle
  remissioni di debito fatti a copertura di perdite della
  società emittente.";
          6) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il
  seguente:
      " 5-bis.  Le disposizioni dei commi precedenti si
  applicano anche per la valutazione delle quote di
  partecipazione in società ed enti non
 
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  rappresentate da titoli, indicate nella lettera  c)  del
  comma 1 dell'articolo 53.";
          n)  nell'articolo 66, dopo il comma 1, sono
  inseriti i seguenti:
      " 1-bis.  Le minusvalenze delle immobilizzazioni
  finanziarie sono deducibili in misura non eccedente la
  differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello
  determinato:
          a)  per i titoli quotati in mercati regolamentati
  italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi
  rilevati nell'ultimo semestre;
          b)  per le azioni e titoli similari non quotati in
  mercati regolamentati italiani o esteri nonché per le
  partecipazioni non rappresentate da titoli, applicando i
  criteri di cui alla lettera  b)  del comma 3 dell'articolo
  61;
          c)  per gli altri titoli, secondo le disposizioni
  della lettera  c)  del comma 4 dell'articolo 9.  Il minor
  valore attribuito alle immobilizzazioni finanziarie in
  conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per
  gli esercizi successivi sempre che esse non risultino iscritte
  nello stato patrimoniale per un valore superiore.
        1-ter.  Per le immobilizzazioni finanziarie
  costituite da partecipazioni in imprese controllate o
  collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426,
  n.4, del codice civile di leggi speciali, non è deducibile,
  anche a titolo d'ammortamento, la parte del costo d'acquisto
  eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio
  netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
  partecipata.  Le minusvalenze iscritte negli esercizi
  successivi sono deducibili applicando i criteri di cui alla
  lettera  b)  del comma 3 dell'articolo 61.";
          o)  nell'articolo 67, il comma 3 è sostituito dal
  seguente:
      " 3.  La misura massima indicata nel comma 2 può
  essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione
  dei beni rispetto a quella normale del settore.  La misura
  stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento
  anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in
  funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione
  che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata
  imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in
  apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte
  integrante dell'ammortamento; nell'ipotesi di beni già
  utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento
  anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto
  nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.  Con
  decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima
  può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di
  un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni
  in particolari processi produttivi.  Le quote di ammortamento
  stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento
  agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposita riserva
  concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato
  dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale
  in eccedenza alle quote non dedotte.";
 
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          p)  l'articolo 71 è sostituito dal seguente:
      "Art. 71. -  (Svalutazione dei crediti e
  accantonamenti per rischi su crediti) - 1.  Le svalutazioni
  dei crediti risultanti in bilancio, non coperti da garanzia
  assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle
  prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 53,
  sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per
  cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti
  stessi; per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto
  legislativo 27 gennaio 1992, n.87, sono deducibili, alle
  medesime condizioni, le svalutazioni dei crediti derivanti
  dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela,
  compresi i crediti finanziari concessi a Stati o banche
  centrali estere destinati al finanziamento delle esportazioni
  italiane o delle attività ad esse collegate.  Nel computo del
  limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad
  apposito fondo di copertura dei rischi su crediti effettuati
  in conformità a disposizioni di legge.  La deduzione non è più
  ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e
  degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore
  nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio
  alla fine dell'esercizio.
        2.  Per gli enti creditizi e finanziari,
  nell'ammontare dei crediti si comprende anche il maggior
  valore delle operazioni "fuori bilancio" iscritto nell'attivo
  in applicazione dei criteri di cui all'articolo
  103- bis.
        3.  Con decreti del Ministro delle finanze, di
  concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
  programmazione economica, il limite dello 0,50 per cento può
  essere aumentato fino allo 0,75 per cento anche per specifici
  settori economici o particolari categorie di crediti.
        4.  Le perdite sui crediti di cui al comma 1,
  determinate con riferimento al valore nominale o di
  acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili, a norma
  dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede
  l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli
  accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi.  Se in un
  esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli
  accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore
  nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a
  formare il reddito dell'esercizio stesso.
        5.  Per i crediti per interessi di mora, le
  svalutazioni e gli accantonamenti di cui al comma 1 sono
  deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti
  stessi maturato nell'esercizio.  Si applicano le disposizioni
  del comma 4, secondo periodo, calcolando l'eccedenza con
  riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei
  crediti per interessi di mora.
        6.  Ai fini dell'applicazione del presente articolo,
  alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato apposito
  prospetto da cui risultino l'ammontare complessivo del valore
  nominale o di acquisizione dei crediti, delle svalutazioni e
  degli accantonamenti dedotti nonché quello delle perdite
  dedotte ai sensi dell'articolo 66.";
          q)  nell'articolo 74, il comma 3 è sostituito con
  il seguente:
      "Le altre spese relative a più esercizi, diverse da
  quelle considerate nei precedenti articoli, sono deducibili
  nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.";
 
                              Pag. 19
 
          r)  all'articolo 76 sono apportate le seguenti
  modificazioni:
          1) nel comma 1, la lettera  c)  è sostituita
  dalla seguente: " c)  il costo dei beni rivalutati
  s'intende comprensivo delle plusvalenze iscritte nello stato
  patrimoniale che hanno concorso a formare il reddito o che per
  disposizione di legge non concorrono a formarlo nemmeno in
  caso di successivo realizzo.";
          2) nel comma 1, dopo la lettera  c)  è aggiunta,
  in fine, la seguente: " c-bis)  per i titoli a reddito
  fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono
  iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o
  negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso
  concorre a formare il reddito per la quota maturata
  nell'esercizio.";
          3)  nel comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai
  seguenti: "La valutazione, secondo il cambio alla data di
  chiusura dell'esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta
  estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di
  obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per
  la totalità di essi.  Per le imprese che intrattengono in modo
  sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta
  della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio
  di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.";
          s)  dopo l'articolo 103 è inserito il seguente:
      "Art. 103- bis.  -  (Enti creditizi e
  finanziari). - 1.  Alla formazione del reddito degli enti
  creditizi e finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto
  legislativo 27 gennaio 1992, n.87, concorrono i componenti
  positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle
  operazioni "fuori bilancio", in corso alla data di chiusura
  dell'esercizio, derivanti da contratti che hanno per oggetto
  titoli, valute o tassi d'interesse, o che assumono come
  parametro di riferimento per la determinazione della
  prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero
  l'andamento di un indice su titoli, valute o tassi
  d'interesse.
        2.  La valutazione di cui al comma 1 è effettuata
  secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera
  c),  18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del
  decreto legislativo indicato nel comma 1.  A tal fine i
  componenti negativi non possono essere superiori alla
  differenza tra il valore del contratto o della prestazione
  alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio
  precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura
  dell'esercizio.  Per la determinazione di quest'ultimo valore,
  si assume:
          a)  per i contratti uniformi a termine negoziati
  nei mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima
  quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;
          b)  per i contratti di compravendita di titoli, il
  valore determinato ai sensi delle lettere  a)  e  c)
  del comma 3 dell'articolo 61;
 
                              Pag. 20
 
          c)  per i contratti di compravendita di valute, il
  valore determinato ai sensi delle lettere  a)  e  b)
  del comma 2 dell'articolo 21 del citato decreto
  legislativo;
          d)  in tutti gli altri casi, il valore determinato
  secondo i criteri di cui alla lettera  c)  del comma 4
  dell'articolo 9.
      3.  Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in
  essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad
  attività e passività produttive di interessi, i relativi
  componenti positivi e negativi concorrono a formare il
  reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli
  interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di
  rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero
  secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno
  finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di
  attività e passività.  A tal fine l'operazione si considera di
  copertura quando ha l'obiettiva funzione di ridurre o
  trasferire il rischio di variazione del valore di singole
  attività e passività o di insiemi di attività e
  passività.".
 
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