| 1. Per l'organizzazione della presidenza italiana 1994
del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati (G7) e
dell'Iniziativa centro-europea, è istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del
tesoro, per il periodo dal 1^ gennaio 1994 al 30 aprile 1995,
un'unica delegazione incaricata di provvedere a tutti gli
adempimenti necessari. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri provvede ad impartire alla delegazione gli indirizzi
e le direttive per la realizzazione dei vertici.
2. Alla delegazione di cui al comma 1 saranno assegnati
non più di tre funzionari della carriera diplomatica del
Ministero degli affari esteri, di cui almeno uno con la
qualifica di inviato straordinario e ministro plenipotenziario
di prima classe, che saranno collocati a disposizione, con
incarico, per tutta la durata della delegazione stessa in
deroga a quanto previsto e in aggiunta al contingente fissato
dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica
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1967, n.18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.1077,
nonché non più di quattro dipendenti di qualifica non
inferiore alla settima del Ministero degli affari esteri e non
più di cinque funzionari appartenenti ad altre amministrazioni
in posizione di fuori ruolo o di comando.
3. Per l'espletamento delle funzioni connesse con
l'organizzazione della presidenza italiana per l'anno 1994
della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa
(CSCE), è istituita con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro del tesoro, per il periodo dal 1^
gennaio 1994 al 30 aprile 1995, una delegazione incaricata di
provvedere a tutte le attività necessarie.
4. Alla delegazione di cui al comma 3 saranno assegnati
non più di tre funzionari della carriera diplomatica del
Ministero degli affari esteri, di cui almeno uno con la
qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata, che
saranno collocati a disposizione, con incarico, per tutta la
durata della delegazione stessa in deroga a quanto previsto e
in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18,
come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1970, n.1077, nonché un impiegato
del Ministero degli affari esteri, di qualifica non inferiore
alla settima, e non più di tre dipendenti appartenenti ad
altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di
comando.
5. Ai componenti delle delegazioni di cui ai commi 1 e 3
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, quarto,
quinto e sesto comma, della legge 5 giugno 1984, n.208.
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