| 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 3, pari a lire
6.050 milioni per l'anno 1993 e a lire 17.700 milioni per
l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 6.050 milioni per il 1993,
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e, quanto a lire 17.700 milioni per il 1994,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Le
somme di cui al presente decreto non impegnate in ciascun
esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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