Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17239
DDL3580-0003
Progetto di legge Camera n. 3580 - testo presentato - (DDL11-3580)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...C3580. TESTIPDL
...C3580.
Pag. 21 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3580 ZZ11 ZZRT ZZPR
        Articolo 1, comma 1, lettera  a)  (modifiche
  all'articolo 6, comma 2: interessi moratori e per dilazioni di
  pagamento). -  La stima è effettuata considerando i dati
  relativi alle somme liquidate nelle controversie individuali o
  collettive instaurate presso gli uffici provinciali del lavoro
  nell'anno 1992, quali risultano dalla Relazione generale sulla
  situazione economica del Paese, nonché tenendo conto dei
  procedimenti in materia di lavoro, eccetera effettuati nel
  1990, tratti dall'Annuario statistico italiano.  In base a tali
  dati risultano circa 180 mila procedimenti in materia di
  lavoro e circa 70 mila ricorsi al TAR; nel 1^ semestre 1992
  sono state conciliate presso gli uffici provinciali del lavoro
  1.319 vertenze che hanno interessato 124.140 lavoratori, per
  un importo complessivo di 156 miliardi.
      Andrebbero, inoltre, aggiunte le vertenze che si
  risolvono nell'ambito aziendale e che possono dar luogo a
  somme corrisposte sia sotto forma di arretrati che di tipo
  risarcitorio.
      Dalle fonti indicate non è, peraltro, possibile desumere
  elementi precisi sull'entità del fenomeno considerato.  Viene,
  pertanto, preso in considerazione quanto risulta dall'analisi
  sui dati relativi ai modelli 770.
      Gli interessi legali sui crediti di lavoro dipendente
  vengono dichiarati nel modello 770/A unitamente alle seguenti
  altre poste:
        indennità di trasferta fino all'importo giornaliero di
  60.000 lire in Italia e 100.000 all'estero;
        rimborsi per trasferire nell'ambito del territorio
  comunale di spese di trasporto;
        servizio di mensa e prestazioni sostitutive;
        prestazioni di servizi di trasporto a favore del
  personale dipendente per recarsi nel luogo di lavoro;
        redditi di lavoro dipendente prestato all'estero da
  cittadini italiani in via esclusiva e come oggetto esclusivo
  del rapporto.
      L'ammontare totale di tali somme non soggette a ritenuta
  per il 1990 è di circa 3.500 miliardi; viene stimata una quota
  del 10 per cento riferibile agli interessi sui crediti da
  lavoro, nonché un'aliquota marginale media del 27 per cento.
  Adeguando il dato al 1994, tenendo conto di un incremento
  nominale del 15 per cento ne consegue una stima di maggiore
  gettito per circa 110 miliardi su base annua che può
  considerarsi prudenziale, essendo riferita al solo reddito da
 
                              Pag. 22
 
  lavoro dipendente.  Per il 1994 la stima (100 miliardi)
  riguarda gli 11/12 del maggior gettito.  Per gli anni
  successivi viene considerato un incremento annuo del 4 per
  cento; conseguentemente la stima viene definita in circa 115 e
  120 miliardi.
        Articolo 1, comma 1, lettera  b)  (modifica
  dell'articolo 13- bis,  comma 1: abolizione deduzione
  provvigioni).  - I risultati di una recente indagine svolta
  dal Secit hanno accresciuto l'area di incertezza in merito
  all'efficacia degli strumenti diretti a creare contrasti
  d'interesse, tenuto conto delle motivazioni addotte, in
  particolare, quella connessa all'esistenza di un onere
  dell'IVA superiore al vantaggio conseguente dalla deduzione
  consentita.  E' così apparso dubbio che la deduzione accordata
  sulle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari
  accresca l'area di regolarità delle transazioni effettuate nel
  settore.
      Sulla base dei dati di un campione di 400 mila
  dichiarazioni per il 1992, le detrazioni per le provvigioni
  corrisposte agli intermediari immobiliari dovrebbero aver dato
  luogo ad una minore imposta, su base annua, pari a circa 30
  miliardi.  Il valore medio della detrazione è risultato di
  circa 280 mila lire (pari al 27 per cento di 1,4 milioni).
  Esso è stato indicato da circa 75 mila soggetti, rispetto agli
  oltre 200 mila considerati dalla nota tecnica alla legge n.413
  del 1991.
      Resta, così, confermata la sostanziale inefficacia di
  questa misura ad allargare la base imponibile conseguente alle
  operazioni effettuate nel settore.
      Pertanto con l'abolizione della detrazione in oggetto si
  stima per il 1994 un maggiore gettito IRPEF di circa 53
  miliardi (saldo più acconto).
      Per gli anni successivi la stima viene portata, tenendo
  conto di un mero adeguamento monetario, a 31 e 33 miliardi.
      Articolo 1, comma 1, lettera  c)  (ampliamento dei
  redditi di capitale imponibili). -  La modifica dell'ultima
  parte della lettera  h)  consente di ampliare l'area dei
  redditi di capitali.
      Tenuto conto della difficoltà di una precisa valutazione,
  la stima viene, al momento, indicata "per memoria".
      Articolo 1, comma 1, lettere  d), e), n)
  (modifiche all'articolo 44, e all'articolo 115, comma 2:
  determinazione dell'utile di partecipazione in società ed enti
  nei casi di recesso, eccetera). -   Hanno lo scopo di
  evitare forme di elusione di imposta sulla quota dell'utile
  attribuito nei casi di cui all'articolo 44, comma 3, che
  corrisponde alle riserve ed ai fondi di cui al comma 1
  dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi.
      L'applicazione riguarda anche la valutazione del costo
  fiscale delle partecipazioni in caso di restituzione ai soci
  dei versamenti a fondo perduto, nonché del fondo sovrapprezzo
  azioni.
      L'effetto sul gettito è stimato, su base annua, in 207
  miliardi (362 miliardi per il 1994, compreso l'acconto).
      La maggior parte del recupero è da attribuire alle
  modifiche introdotte in caso di restituzione delle riserve e
  dei fondi di cui all'articolo 44, comma 1; con la normativa
  attuale, infatti, le imprese
 
                              Pag. 23
 
  tendono a non ridurre il costo fiscale di iscrizione in
  bilancio della partecipazione anche nei casi di cui al comma
  1, dato che, ai sensi del comma 3, in caso di recesso,
  eccetera il fondo sovrapprezzo azioni e le altre riserve non
  sono considerate ai fini della tassazione.
      La modifica all'articolo 115, comma 2, lettera  a),
  sopprimendo l'esclusione dall'ILOR per i redditi derivanti
  dalla partecipazione in società ed enti IRPEG sui quali non
  sia riconosciuto il credito di imposta, rende imponibile ai
  fini ILOR per il soggetto percettore le somme ed i beni
  ricevuti ai sensi dell'articolo 44, comma 1, poiché tali somme
  non costituiscono utile.  E', inoltre, imponibile anche la
  eventuale parte di utile, determinato ai sensi del comma 3,
  costituita da riserve e fondi di cui al comma 1.
      Ai fini della stima di gettito sono stati presi in
  considerazione i dati delle dichiarazioni dei redditi delle
  persone giuridiche (modello 760) presentate nel 1991 relativi
  ai decrementi delle riserve e dei fondi che, in caso di
  distribuzione, non concorrono a formare reddito imponibile
  (rigo 11 del prospetto delle riserve e dei fondi, di cui
  all'articolo 105, comma 7 del testo unico delle imposte sui
  redditi).
      Per stimare l'ammontare distribuito di riserve e fondi di
  cui all'articolo 44, comma 1, sia in maniera diretta, ex comma
  1, che per via mediata, ex comma 3, è stata considerata una
  quota prudenziale del 30 per cento dei decrementi.  Ne risulta
  un valore di circa 1.200 miliardi; il recupero di gettito sui
  soci percettori - tenuto conto della percentuale di capienza
  (stimata prudenzialmente, come per le società di capitali, nel
  65 per cento) - risulta pari a 120 miliardi (1.200x65 per
  centox16,2 per cento).
      La società che ha attribuito tali somme, inoltre, vedrà
  ridotto il costo fiscale della partecipazione.  Assumendo un
  tasso di rotazione sui titoli del 20 per cento, in seguito
  alla vendita dei titoli emergeranno una maggiore plusvalenza
  fiscale di 240 miliardi e, quindi, maggiori imposte IRPEG ed
  ILOR di:
        IRPEG 240x65 per centox36 per cento=56 miliardi
        ILOR 240x65%x16,2%x25 miliardi.
      L'incremento di gettito totale stimato è quindi in circa
  207 miliardi su base annua per il 1994, considerato l'acconto,
  la stima è di 362 miliardi.
      Per gli anni 1995 e 1996, tenuto conto dell'adeguamento
  nominale, la stima è indicata in 215 e 224 miliardi.
        Articolo 1, comma 1, lettere  f), m)  (modifiche
  all'articolo 52, comma 2 ed all'articolo 102, comma 1 del
  testo unico delle imposte sui redditi in materia di riporto
  delle perdite). -  Le modifiche intendono porre un limite
  alla possibilità di computare le perdite di impresa in
  diminuzione dal reddito complessivo quando la perdita è
  conseguenza della "depurazione" delle componenti positive e
  negative afferenti ai cespiti che fruiscono di esenzione
  dall'imposta.  Questa limitazione ha effetto sul reddito
  complessivo del periodo di imposta per ciascun socio o
  associato nelle società di persone, nonché per l'imprenditore
  persona fisica; per le società di capitali e per gli enti
  commerciali
 
                              Pag. 24
 
  opera invece (articolo 102) sul reddito complessivo dei
  periodi di imposta successivi, fino al quinto.
      Come conseguenza, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, la
  modifica ha efficacia anche in sede di calcolo della eventuale
  maggiorazione di conguaglio, dovendo essere commisurata sul
  reddito dichiarato al lordo delle perdite riportate da
  precedenti esercizi.
      Si stima che il provvedimento sia suscettibile di
  produrre negli anni il seguente incremento di entrate:
                      ...  (omissis) ...
      A tale risultato si giunge considerando i dati delle
  dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche (modello
  760), delle società di persone (modello 750) e delle persone
  fisiche (modello 740) presentate nel 1991, con specifico
  riferimento ai quadri relativi al reddito di impresa.
      Nella determinazione del reddito complessivo di impresa,
  infatti, vengono apportate variazioni sia in aumento che in
  diminuzione per tenere conto delle disposizioni di cui agli
  articoli 58 commi 1, 63 e 75, comma 5: in base a tali dati è
  stata stimata l'eccedenza dei proventi che fruiscono di
  esenzioni dall'imposta sul reddito rispetto alle componenti
  negative non dedotte che va a riduzione delle perdite di un
  periodo di imposta riportate a nuovo; il recupero netto di
  imponibile è quindi, tenuto conto della capienza media, pari
  a:
                      ...  (omissis) ...
      Per le persone fisiche e le società di persone viene
  stimato per il 1994 l'effetto sia sul dato che sull'acconto,
  per le persone giuridiche, pur se la riduzione delle perdite
  riportabili esplica essenzialmente i propri effetti sul
  gettito a partire dall'esercizio di imposta successivo - e
  quindi dal 1995 - mentre per il 1994 viene stimato un recupero
  di circa 20 miliardi.
        Articolo 1, comma 1, lettera  l)  (plusvalenze:
  abbassamento della soglia delle partecipazioni qualificate). -
  Il provvedimento dovrebbe
 
                              Pag. 25
 
  produrre un incremento di gettito a regime di circa 150
  miliardi per ogni esercizio; per ogni esercizio, non essendo
  presente il fenomeno dell'acconto; per il 1994 vi può essere
  invece, una perdita di modesta entità, circa 13 miliardi,
  ricollegabile al mancato gettito del sistema forfetario.
      A tale stima si è pervenuti considerando i dati del
  registro, anno di imposta 1990, relativi alla cessione a
  titolo oneroso di partecipazioni sociali da parte di persone
  fisiche sotto forma di quote, con esclusione quindi delle
  azioni: l'ammontare risultante è di circa 1.500 miliardi,
  stimabile in circa 1.800 miliardi per il 1994.
      Sono stati presi in considerazione circa i 2/3 di tale
  ammontare come quota delle transazioni avente ad oggetto quote
  di srl rappresentative dal 10 al 15 per cento del capitale
  della società in considerazione, da un lato, del valore medio
  risultante al Registro, circa 32 milioni di valore dichiarato
  per ogni negozio e, dall'altro, del valore medio del capitale
  sociale delle srl risultante dal modello 760, circa 170
  milioni.
      Tenuto conto della legge n.102 del 1991 relativa alla
  tassazione dei  capital gains,  le plusvalenze conseguite
  dalle persone fisiche in seguito alla cessione a titolo
  oneroso di partecipazioni non azionarie rappresentative dal 10
  al 15 per cento del capitale sociale - ricadendo nel
  quantitativo così detto "qualificato" - andrebbero sottoposte
  a tassazione con il criterio analitico, non essendo più
  possibile optare per la tassazione forfetaria.
      E' stato quindi stimato l'incremento di gettito derivante
  dal cambio di regime di tassazione:
        forfetario ...x15 per centox7 per cento=13 miliardi
        analitico (...-550)x25 per cento=163 miliardi.
      In base a tali stime si perviene ad un possibile
  incremento di gettito nel 1995 di circa 150 (163-13) miliardi
  di lire.
      Ai fini di questa stima è stata considerata, per il
  regime forfetario, l'aliquota massima di plusvalenza rispetto
  al prezzo di vendita, ovvero il 7 per cento; per stimare
  invece il costo fiscalmente riconosciuto nella tassazione
  analitica sono stati considerati da un lato, un tempo medio di
  detenzione dei titoli elevato, di circa 10 anni; dall'altro
  lato un incremento, al netto del tasso composto di variazioni
  del PIL, di circa l'8 per cento annuo del valore delle quote
  cedute.
      Per il 1996, la stima viene definita, considerando un
  analogo incremento annuale, in 162 miliardi.
        Articolo 1, comma 2 (imprenditori individuali:
  ritenuta sugli interessi a titolo di acconto). -  Si stima
  che il provvedimento in questione sia suscettibile di produrre
  il seguente incremento di gettito, tenuto conto dell'effetto
  dell'acconto:
                      ...  (omissis) ...
 
                              Pag. 26
 
      A tale stima si è pervenuti considerando i dati sulle
  attività e passività finanziarie del Paese nel 1992 relativi
  alle imprese individuali rilevati dalla Relazione annuale
  della Banca d'Italia, oltre i dati delle dichiarazioni dei
  redditi delle persone fisiche (modello 740) presentate nel
  1991.
      Nel quadro F, infatti, sono riportati anche i dati
  relativi ai proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
  di imposta; per il 1993 tale ammontare è stimato in circa 400
  miliardi.
      Considerata un'aliquota marginale media del 27 per cento,
  l'incremento netto di gettito, dato dalla differenza tra
  l'imposizione a titolo di imposta su tali proventi e la loro
  inclusione nel reddito di impresa, sarà di circa 90 miliardi,
  assumendo la ripartizione tra depositi a vista presso aziende
  ed istituti di credito (aliquota 12,5 per cento) e titoli a
  lungo termine (aliquota pari al 30 per cento) quale risulta
  dalla Relazione annuale.
      Sotto tali condizioni, l'effetto è il seguente:
        (27+16,2) per centox 250-12,5 per centox250=77
  miliardi
        (27+16,2) per centox150-30 per centox150=20
  miliardi.
      L'effetto si riduce a 90 miliardi tenendo conto della
  capienza stimata nel 90 per cento.
      Articolo 2, comma 1, lettera  b)  -  Articolo 4,
  comma 1, lettera  b)  7); comma 2 (assoggettamento
  all'aliquota del 4 per cento per il 1994 e del 9 per cento dal
  1995 del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani).
  - Viene soppresso il regime di esenzione dall'IVA per le
  prestazioni dei servizi di smaltimento di rifiuti solidi
  urbani, non previsto dalla sesta direttiva comunitaria.
  L'aliquota IVA viene stabilita nella misura del 4 per cento
  per il 1994 e del 9 per cento per il 1995.
      Dai dati delle dichiarazioni IVA presentate nel 1992 e
  adeguati all'anno 1994 - tenuto conto che con il nuovo regime
  diventa detraibile l'imposta assolta sugli acquisti di beni e
  servizi - per tale anno non si prevede un maggiore gettito.
      Per gli anni successivi, in relazione all'aliquota del 9
  per cento, la stima diventa pari, tenuto anche conto delle
  variazioni nominali delle operazioni e degli 11/12 del gettito
  per il 1995, e a circa 58 (1995) e 66 miliardi (1996).
        Articolo 2, comma 1, lettera  c-1)  (rettifica
  della detrazione dell'IVA in relazione a contratti di
  appalto). -  Viene esteso l'istituto della rettifica della
  detrazione di imposta (articolo 19- bis  del decreto del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633) ai casi in
  cui l'acquisto di beni ammortizzabili si realizzi mediante
  contratti di appalto.
      Dalle dichiarazioni IVA presentate nel 1992, risulta che,
  per attività che effettuano prevalentemente operazioni esenti,
  i beni ammortizzabili ammontano a 2.054 miliardi.
 
                              Pag. 27
 
      Supponendo che un quarto siano stati acquisiti tramite
  contratti di appalto, si può stimare, nell'ipotesi di totale
  indetraibilità, un ammontare di rettifiche pari a:
                 2.050x0,19x0,25=97 miliardi
  che riportati al 1994 determinano un incremento di gettito di
  circa 108 miliardi.  Per il 1995, tenendo conto di un
  adeguamento nominale, la stima è di circa 112 miliardi.
        Articolo 2, comma 1, lettera  c-2)  (rettifica
  della detrazione dell'IVA in conseguenza di fusioni, scissioni
  e cessioni di azienda). -  Viene disciplinata la rettifica
  della detrazione di imposta per i beni ammortizzabili
  acquisiti in conseguenza di atti di fusione, scissione e
  cessione di azienda, stabilendo che la data di riferimento
  debba essere quella di acquisto dei beni da parte della
  società incorporata, fusa, scissa ovvero da parte del soggetto
  che abbia effettuato il conferimento.
      Sono stati elaborati i dati dei negozi di fusione di
  società per incorporazione registrati nell'anno 1990.
      Tramite gli identificativi (codici fiscali) dei soggetti
  partecipanti ai suddetti negozi, sono stati individuati i casi
  di fusione tra società appartenenti a settori che operano
  prevalentemente in regime di esenzione e società appartenenti
  ad altri settori.
      L'analisi è stata ristretta a quei negozi in cui i
  soggetti sono solo due, al fine di escludere i casi di fusioni
  diverse dalle incorporazioni.
      E' stato, inoltre, assunto che l'ammontare imponibile dei
  negozi individuati riguardi solo beni immobili, nell'ipotesi
  che le società incorporate siano state costituite a fini
  elusivi.  Il risultato dell'elaborazione è riassunto nella
  seguente tabella.
                      ...  (omissis) ...
 
                              Pag. 28
 
      Le società incorporate risultavano appartenere ad
  attività dell'industria per il 40 per cento; ad attività del
  commercio per il 10,5 per cento ed ad attività dei servizi per
  il 49,5 per cento.
      Di queste circa il 17 per cento avevano iniziato
  l'attività nel periodo 1988-1990 ed il restante 83 per cento
  in periodi antecedenti.
      Le aliquote applicabili nel caso in esame sono il 9 per
  cento per le abitazioni non di lusso e il 19 per cento per le
  abitazioni di lusso e gli altri fabbricati.
      Nell'ipotesi di equiripartizione tra gli imponibili
  soggetti alle due aliquote si avrebbe un incremento di gettito
  pari a:
            (953/2x0,19)+(953/2x0,09)=133 miliardi
  che riportato al 1994 può essere indicato in circa 170
  miliardi.
      Per il 1995, la stima, tenuto conto di un adeguamento
  nominale, viene portata a 178 miliardi.
      Articolo 2, comma 1, lettera  d)  (IVA sugli
  spettacoli). -  Intende evitare che i soggetti che operano
  nei settori dello spettacolo, giochi e intrattenimenti
  pubblici possano continuare ad operare la detrazione
  forfetizzata nella misura di 2/3 anche per le operazioni
  connesse alla loro attività.  Infatti, per le sponsorizzazioni
  e la pubblicità si propone una detrazione pari al 10 per
  cento.
      Dai dati comunicati dalla SIAE risulta che l'IVA riscossa
  nel 1992 a titolo di imposta sugli spettacoli ammonta a circa
  180 miliardi, di cui circa 57 sono relativi ad attività
  connesse con gli spettacoli.
      Dette ultime attività in buona parte (almeno l'80 per
  cento) relative a sponsorizzazione, per cui le riscossioni
  derivanti da queste attività possono essere stimate in circa
  45 miliardi (57x0,8).
      Poiché l'IVA detratta è pari ai 2/3 dell'imposta relativa
  alle operazioni imponibili, l'IVA su dette operazioni
  imponibili relativa alle sponsorizzazioni è pari a 45x3=135
  miliardi.
      Riducendo la detrazione al 10 per cento delle operazioni
  imponibili, l'IVA da versare sarebbe pari a:
                   135-13,5=121,5 miliardi.
      Il maggior gettito che ne deriverebbe sarebbe quindi
  di:
                   121,5-45=76,5 miliardi.
      Per considerare anche gli effetti prodotti dalla
  pubblicità, pare plausibile ipotizzare che detto importo si
  raddoppi.
      Il provvedimento produrrebbe, pertanto, un maggiore
  gettito per il 1994 di circa 140 miliardi (pari agli 11/12).
  Tenendo conto dell'incremento nominale, per gli anni
  successivi il maggiore gettito si può stimare in circa 160
  (1995) e 167 (1996) miliardi.
        Articolo 3 (liquidazione determinata sulla base delle
  operazioni effettuate nel periodo cui si riferisce la
  liquidazione stessa). -  Il provvedimento comporta un
  anticipo di 15 giorni per i versamenti mensili, e trimestrali
  e di un trimestre per quei servizi dove vigono particolari
  norme in ordine all'emissione delle bollette, alla
  registrazione e alla liquidazione dei corrispettivi.
 
                              Pag. 29
 
      Sulla base delle dichiarazioni presentate nel 1992,
  escludendo i contribuenti non obbligati alla fatturazione a
  norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della
  Repubblica 633 del 1972, sono stati ottenuti i seguenti
  dati:
                      ...  (omissis) ...
      L'incremento di gettito è limitato al primo anno di
  applicazione ed è stato determinato tenendo conto anche
  dell'espansione monetaria relativa agli anni 1991-1994 pari al
  10 per cento applicato ai versamenti rilevati dalle
  dichiarazioni (anno 1991) e del 5 per cento relativamente
  all'IVA intracomunitaria in quanto riferita al 1993.
      Negli anni successivi, tenendo conto anche delle
  previsioni sull'andamento dei consumi, l'anticipazione produce
  un effetto residuo di circa 91 miliardi per il 1995 e 95
  miliardi per il 1996, considerando un aumento di circa il 4
  per cento annuo.
        Articolo 4, comma 1, lettera  a);  comma 7
  (aliquota IVA sui prodotti farmaceutici). -  A seguito
  dell'abolizione del prontuario terapeutico costituito dai
  medicinali "prescrivibili" dal Servizio sanitario nazionale
  (SSN), l'aliquota IVA del 9 per cento non viene limitata ai
  prodotti il cui onere era sostenuto dal Servizio sanitario
  nazionale; l'aliquota pertanto, viene riferita alla natura
  merceologica dei prodotti.
      Per tale modifica non viene stimata alcuna riduzione
  delle previsioni tendenziali; peraltro, in sede di abolizione
  del predetto prontuario terapeutico non è stato considerato
  alcun effetto incrementativo delle entrate.
        Articolo 4, comma 1, lettera  a)  1), 2), 4); b)
  2), 4), 5), 6) (cessione di fabbricati ristrutturati). -  E'
  diretto ad eliminare alcuni effetti distorsivi
  dell'applicazione dell'IVA nel settore dell'edilizia.  In
  particolare, diventano assoggettate ad aliquota 9 per cento,
  anziché 4 per cento, le cessioni di immobili effettuate nei
  confronti di acquirenti di "seconde case" da parte di
  costruttori che hanno eseguito interventi di recupero sugli
  stessi.
      La stima è stata effettuata elaborando i dati del
  registro sulle compravendite di fabbricati effettuate nel
  1991.
      E' stato ipotizzato che i negozi che hanno per oggetto
  compravendite di fabbricati non nuovi in cui compaiono come
  acquirenti
 
                              Pag. 30
 
  soggetti che operano nel settore delle costruzioni edilizie
  residenziali siano stati stipulati per una successiva
  rivendita dopo i necessari interventi di ristrutturazione.
      Sotto queste condizioni sono stati individuati circa 12
  mila negozi per un valore di 2.820 miliardi.
      Supponendo che i fabbricati ristrutturati vengano
  rivenduti ad un prezzo superiore dell'80 per cento al prezzo
  di acquisto e che il 50 per cento degli acquirenti
  usufruiscano dell'agevolazione "prima casa" si ottiene che
  l'effetto sarebbe stato pari a:
                2.820x1,8:2x0,05=125 miliardi
      Riportando i dati al 1994 e tenendo conto degli 11/12 del
  gettito, la stima viene definita ai 130 miliardi.
      Per gli anni successivi il maggiore gettito, tenuto conto
  dell'incremento nominale, può essere stimato in circa 148
  (1995) e 154 (1996) miliardi.
        Articolo 4, comma 1, lettere  a-3); b-3)
  (assegnazione di abitazioni da parte di cooperative
  edilizie). -  La legislazione attuale assoggetta le
  assegnazioni di case da parte di cooperative edilizie
  all'aliquota ridotta dell'IVA del 4 per cento.  La variazione
  limita l'aliquota ridotta ai soli casi in cui ricorrano per
  l'assegnatario le condizioni per le agevolazioni previste
  nell'applicazione dell'imposta di registro per la prima
  abitazione, assoggettando all'aliquota normale gli altri
  casi.
      I dati in possesso dell'Anagrafe tributaria, sistema
  informativo del Registro, evidenziano che il 55 per cento
  delle compravendite assoggettate all'imposta di registro non
  beneficiano della suddetta agevolazione.  Nel caso delle
  cooperative edilizie questa percentuale va ridotta sia per la
  natura stessa dell'istituto cooperativo a carattere
  preminentemente agevolativo, sia per motivi legislativi, in
  quanto in alcuni casi (edilizia economica e popolare) sono
  richieste specifiche condizioni perché sia consentita
  l'ammissione a socio.
      In mancanza di dati diretti, sembra ragionevole
  ipotizzare che solo il 20 per cento del valore delle
  assegnazioni si riferisca a seconde case.  Considerato il
  valore complessivo delle assegnazioni (3.500 miliardi nel 1990
  - fonte ISTAT) si determina un imponibile di 700 miliardi da
  assoggettare all'aliquota normale.
      L'incremento di gettito sarebbe quindi di:
         700x(9 per cento - 4 per cento)=35 miliardi
      Adeguando i dati, in termini nominali, si perviene ad una
  stima di 37 miliardi per il 1994, tenuto conto degli 11/12, e
  di 42 e 44 miliardi per i due anni successivi.
        Articolo 4, comma 3 (aumento dell'aliquota IVA dal 12
  per cento al 13 per cento). -  Il provvedimento prevede il
  passaggio all'aliquota del 13 per cento dei beni soggetti
  all'aliquota del 12 per cento (vini, tessuti ed abbigliamento,
  calzature) ad esclusione di alcuni prodotti alimentari di cui
  all'articolo 1, comma 4 lettere  a), e)  ed 1- bis,
  del decreto-legge n.151 del 13 maggio 1991, e successive
  modificazioni,
 
                              Pag. 31
 
  per i quali è prevista la riduzione all'aliquota del 9 per
  cento.  Ciò consente di avvicinare, attraverso l'aliquota
  cosiddetta "traghetto", l'assoggettamento di detti beni
  all'aliquota normale ed a quella ridotta, sulla base delle
  direttive comunitarie.  La base imponibile relativa ai beni per
  i quali è stato valutato l'effetto, in termini di gettito,
  della variazione di aliquota è valutato in circa 90 mila
  miliardi per i beni che passano dal 12 per cento al 13 per
  cento (e in circa 250 miliardi per quelli che passano dal 12
  per cento al 9 per cento).  Complessivamente, il provvedimento
  si traduce, per l'anno 1994, in un incremento netto di gettito
  stimato, su base annua, in circa 900 miliardi, con un impatto
  dello 0,14 per cento sull'indice del costo della vita.  Le
  maggiori entrate, tenuto conto degli 11/12, sono pari a circa
  825 miliardi per il 1994.  Per il 1995 e 1996 la stima è di
  circa 935 e 970 miliardi.
        Articolo 4, comma 4, lettera  a)  (alberghi di
  lusso). -  La riduzione dal 19 per cento al 13 per cento
  dell'aliquota IVA per gli esercizi alberghieri di categoria di
  lusso, comprese le somministrazioni di alimenti e bevande,
  determina, utilizzando i dati delle dichiarazioni IVA per
  l'anno di imposta 1991 aggiornati al 1994, una perdita di
  gettito di circa 47 miliardi.  Peraltro, si può ipotizzare che
  l'accresciuto grado di competitività di queste strutture possa
  consentire un parziale, graduale assorbimento di tale perdita.
  La stima, pertanto, viene definita in minori entrate per circa
  40 miliardi per il 1994 e per circa 30 miliardi per il 1995 ed
  il 1996.
        Articolo 4, comma 4, lettera  b);  comma 8
  (servizi telefonici). -  L'elevazione, dal 1995,
  dell'aliquota IVA dal 9 per cento al 13 per cento per i
  servizi telefonici privati comporta un aumento di gettito su
  base annua, di circa 400 miliardi.  La stima è stata ottenuta
  sulla base del dato (7.500 miliardi) relativo alle
  dichiarazioni IVA per l'anno di imposta 1991 (attività delle
  telecomunicazioni).  Si è tenuto, inoltre, conto
  dell'incremento (19 per cento) riportato per gli anni
  1991-1993 dalla ultima Relazione previsionale e programmatica;
  dal 1993 al 1996 è stata ipotizzata una crescita nominale
  annua del 6 per cento.
      Per il 1995, la stima riguarda gli 11/12.
  Conseguentemente, la stima è pari a 367 miliardi per il 1995
  ed a 423 miliardi per il 1996.
        Articolo 4, comma 6 (agricoltura - eccedenza di
  imposta non compensata). -  Intende abolire il recupero
  dell'eccedenza di imposta afferente ai beni immobili e/o
  strumentali relativi alle imprese agricole operanti nel regime
  speciale.
      Dai dati delle dichiarazioni IVA presentate nel 1992 e
  relative al regime speciale per i produttori agricoli, risulta
  che l'imposta portata in detrazione per recuperare l'eccedenza
  non compensata forfetariamente ammonta a circa 150 miliardi.
  Riportando il dato al 1994 si tratta di circa 170 miliardi.
      Poiché gli effetti sul gettito saranno conseguiti a
  partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del
  provvedimento la stima, relativa al 1995 e 1996, è di 170 e
  178 miliardi.
 
                              Pag. 32
 
        Articolo 5 (modifiche dell'accisa sulla benzina, sui
  prodotti alcolici e altre voci). -  Dispone gli aumenti
  dell'accisa sulla benzina e sui prodotti alcolici.
      Per la benzina, l'accisa viene aumentata nella misura di
  lire 58,83 al litro e l'aliquota passa da lire 960,22 a lire
  1.019,05 al litro.
      Il prezzo di vendita aumenta di lire 70 al litro, tenuto
  conto dell'incidenza dell'IVA.
      Per la benzina senza piombo l'aumento è di lire 42,02 al
  litro; l'aliquota passa da lire 869,02 a lire 911,04 al litro
  ed il prezzo di vendita aumenta di lire 50 al litro con
  l'applicazione dell'IVA.
      Il nuovo livello dell'accisa sulla benzina senza piombo
  (lire 911.040x1.000 litri) è coerente con la direttiva
  comunitaria 92/82/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 che
  prevede tra le aliquote minime previste per la benzina con
  piombo e per quella senza piombo una differenza di almeno 50
  ECU, pari, secondo il tasso di conversione del 1^ ottobre
  1993, a lire 92.857 per mille litri; infatti, la differenza
  tra le due aliquote è ora di lire 108.010 per mille litri.
      L'aliquota agevolata prevista fino al 30 giugno 1996
  dall'articolo 25, comma 3, decreto-legge 30 agosto 1993,
  n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
  1993, n.427, per gli alcolici ottenuti dalla distillazione del
  vino e di altri prodotti agricoli, consistente nella riduzione
  di lire 195.000 per ettanidro, comporta per i predetti alcoli
  l'applicazione dell'aliquota di lire 951.600 per
  ettolitro-anidro.  Tale aliquota è inferiore a quella minima
  prevista dalla direttiva comunitaria 92/84/CEE del Consiglio
  del 19 ottobre 1992, pari a 550 ECU, che corrisponde, secondo
  il tasso di conversione del 1^ ottobre 1993, a lire 1.021.427.
  Per il valore dell'ecu si fa riferimento a quello stabilito il
  primo giorno lavorativo di ottobre, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  delle Comunità europee (articolo 9
  citata Direttiva 92/84).
      Per adeguare la predetta aliquota a quella minima
  comunitaria viene stabilita in lire 124.600 per
  ettolitro-anidro la cennata riduzione di lire 195.000 e,
  conseguentemente, per gli alcoli in questione si applica
  l'aliquota di 1.022.000 per ettolitro-anidro, con un aumento
  di lire 70.400 per ettolitro-anidro.
      Analogo aumento viene disposto per i prodotti alcolici
  intermedi, per i quali occorre stabilire un'aliquota superiore
  a 45 ecu, corrispondente ora a lire 83.571 ad ettolitro.
  L'attuale aliquota di lire 77.835 è inferiore a quella minima
  stabilita dalla citata Direttiva comunitaria 93/84/CEE e deve
  pertanto essere adeguata; l'aumento effettuato è di lire 6.165
  per ettolitro, con conseguente variazione dell'aliquota da
  lire 77.835 a lire 84.000.
      Il maggiore gettito per il 1994 viene stimato, su base
  annua, nel modo seguente:
                      ...  (omissis) ...
 
                              Pag. 33
 
                      ...  (omissis) ...
      Complessivamente, per il 1994, tenuto conto degli 11/12
  del gettito, l'aumento delle accise viene stimato in 1.149
  miliardi per la benzina e 39 per gli alcoli; quello
  conseguente sull'IVA è di circa 218 e 7 miliardi.
      Per il 1995 e 1996, tenuto conto anche di un aumento dei
  consumi pari alla previsione di crescita reali (2,1 per cento
  nel 1995 e 2,4 per cento nel 1996) la stima diventa la
  seguente:
                      ...  (omissis) ...
  Prodotti alcolici intermedi (consumo 40mila hl)
  Accisa 6.165x40.000 ..........................   0,2 mld
  IVA trascurabile
        Articolo 6 (imposta straordinaria erariale su
  autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso).  - La
  proroga per il 1994 dell'imposta straordinaria produrrà
  maggiori entrate stimate in 110 miliardi.  Tale stima viene
  fatta sulla base dei dati esposti nella nota tecnica al
  decretolegge 30 agosto 1993, n.331, tenuto conto di un
  moderato incremento rispetto ai 107 miliardi indicati per il
  1993.
 
                              Pag. 34
 
        Articolo 7 (revisione delle tasse per i contratti di
  trasferimento di titoli o valori).  - Fino alla data del 21
  dicembre 1993 il controvalore degli scambi sul MTS è stato
  pari a lire 2.004.814 miliardi; applicando la prevista tassa
  sui contratti di borsa (lire 9 per ogni 100 mila lire), il
  gettito dovrebbe essere di lire 180 miliardi circa.
      Su un totale di n.247.641 operazioni, quelle superiori a
  20 miliardi - per cui viene pagata l'imposta fissa di lire
  1.800.000 - sono n.15.736, con un controvalore medio pari a
  lire 28,4 miliardi; le rimanenti operazioni (n.231.905) hanno
  un controvalore medio pari a lire 6,6 miliardi.
      Si può, pertanto, stimare che il gettito nel periodo 1^
  gennaio 21dicembre 1993, sia pari a lire 167 miliardi,
  equivalente, su base annua, a circa lire 170 miliardi.
      Sul mercato di borsa, invece, il controvalore degli
  scambi, fino a novembre 1993, è stato di lire 75.877 miliardi,
  con un gettito di lire 7 miliardi circa (lire 7,6 miliardi su
  base annua).
      Pertanto, la soppressione dei bolli sugli scambi di
  titoli di Stato determinerebbe - sulla base delle negoziazioni
  93 - una perdita di gettito di circa 180 miliardi.
      Per gli anni 1995 e 1996, tenuto conto dell'aumento della
  base imponibile, della capienza media del 65 per cento e
  dell'effetto dell'acconto, la perdita si riduce,
  rispettivamente, a 74 e 119 miliardi.
        Articolo 8 (revisione dell'imposta di bollo sui
  contratti bancari).  - Per valutare gli effetti della
  lettera  b)  si è considerato che, nel complesso, dagli
  atti soggetti a bollo afferenti a conti correnti bancari
  proviene un gettito di circa 2.000 miliardi, valutato sul
  numero di atti posti in essere nel 1992 e sulle aliquote oggi
  vigenti (questa stima appare prudenziale, perché il numero
  degli atti sembra essersi ridotto dopo gli aumenti di aliquota
  disposti a metà del 1992).  In particolare, il gettito si
  compone nel seguente modo:
                      ...  (omissis) ...
 
                              Pag. 35
 
                      ...  (omissis) ...
      Alla perdita del 2.000 miliardi sopra evidenziati, si
  contrappone l'aumento di gettito conseguente alla nuova tassa
  sugli estratti conto.  Da informazioni assunte dal sistema
  bancario, risulta che i conti in essere alla fine del 1992
  erano circa 53 milioni.  Si è assunto, prudenzialmente, anche
  per tener conto di eventuali chiusure da parte di correntisti
  "marginali", che nel 1994 siano in essere 52 milioni di conti.
  Dato che, dalle stesse fonti, risulta che circa il 75 per
  cento dei correntisti siano "famiglie", si è ipotizzato che i
  conti delle persone fisiche siano 39 milioni e quelli degli
  "altri" soggetti 13 milioni.  Da ciò consegue un gettito
  complessivo di 2.223 miliardi, risultante da:
          33 mila lire x 39 milioni = 1.287 miliardi
          72 mila lire x 13 milioni =  936 miliardi
      Per effetto della lettera  c),  che prevede
  l'esenzione degli acquisti effettuati tramite carte di
  credito, questo maggior gettito si riduce di
 
                              Pag. 36
 
  30 miliardi (500 lire per transazione, per circa 60 milioni
  di transazioni annue).
      La lettera  a),  che assoggetta alla tassa fissa di
  15.000 lire i contratti stipulati con la clientela, per i
  quali è prevista la forma scritta a seguito di quanto disposto
  dall'articolo 118 del decreto legislativo 1^ settembre 1993,
  n.385, comporterà, prudenzialmente, l'applicazione della tassa
  stessa circa 1 milione di contratti ogni anno, con un maggior
  gettito di 15 miliardi (anche questa valutazione è da
  considerare prudenziale, in quanto basata sul numero delle
  sole fidejussioni concesse dalle banche, senza considerare gli
  altri contratti posti in essere dalle banche stesse e dagli
  intermediari cui fa riferimento il citato decreto legislativo
  1^ settembre 1993, n.385).
      Complessivamente, l'effetto netto dovrebbe ragguagliarsi
  a 208 miliardi per il 1994.  Per gli anni successivi, occorre
  tener conto del fatto che per le imprese il bollo è deducibile
  come costo: l'effetto netto scende a 105 miliardi nel 1995 e a
  71 del 1996.
        Articolo  9  (definizione delle caratteristiche
  dei fabbricati rurali).  - La stima viena operata tenendo
  conto che, dei circa 5 milioni di fabbricati rurali iscritti
  al Catasto terreni, circa 2,5 milioni sarebbero interessati al
  trasferimento al Nuovo catasto edilizio urbano e che a tali
  fabbricati viene attributo, mediamente, un valore imponibile
  pari a 25 milioni di lire.
      Partendo da queste ipotesi, è stato stimato che i
  fabbricati rurali costituiti da abitazioni rappresentino circa
  il 67 per cento del totale, come è per le unità immobiliari
  urbane iscritte al catasto.  Si ottiene un numero di abitazioni
  pari a circa 1,675 milioni (2.5000.000 x 0,67).  Di queste,
  viene ipotizzato che il 50 per cento siano abitazioni
  principali (837.500).
      In base alle ipotesi fatte, l'incremento del gettito ICI
  per il 1994 è pari a circa 166 miliardi.
      Tenuto conto che a partire dal 1993 il disegno di legge
  di accompagnamento alla finanziaria prevede la deducibilità
  fino ad un milione di lire per le abitazioni principali, tali
  abitazioni non vengono considerate ai fini della valutazione
  delle maggiori entrate.
      Per le restanti unità immobiliari urbane (2,5 milioni -
  837.500), applicando un'aliquota marginale media pari al 26
  per cento si ottiene un maggiore gettito su base annuale pari
  a circa 108 miliardi (250.000 x 0,26 x 1.662.55).
      Peraltro, l'importo medio della rendita catastale (250
  mila lire) non produce effetti sul gettito nel caso che il
  contribuente non abbia altri redditi; d'altra parte, nel caso
  di fabbricati dati in affitto, il reddito sarebbe calcolato su
  una base verosimilmente superiore a quella catastale, con un
  conseguente aumento di entrate.
      Ai fini delle stime è stato ipotizzato che i due fenomeni
  possono compensarsi.
      Per l'anno 1994, tenendo conto dell'effetto del saldo e
  dell'acconto, l'incremento di gettito viene stimato in circa
  190 miliardi (108 x 1,75).
 
                              Pag. 37
 
      Articolo 9, comma 13 (assegnazione ai comuni di una
  quota dei diritti e tasse ipotecarie per la consultazione). -
  La previsione di aumento del 20 per cento dei diritti e
  delle tasse ipotecarie vigenti per la consultazione, con
  l'attribuzione di una quota pari ad un terzo dell'importo
  complessivo dovuto, potrà dare luogo a minori entrate erariali
  (per il venir meno del 20 per cento del relativo gettito)
  stimate, in termini prudenziali, in non oltre 10 miliardi nel
  1995 e 20 miliardi per il 1996.
      Nel 1994 si prevede che vengano attivati solamente alcuni
  collegamenti sperimentali.  Solo nel 1995, a fronte dell'azione
  svolta dall'Autorità per l'informatica, con la realizzazione
  dei collegamenti telematici ai comuni e la fornitura delle
  apparecchiature informatiche, inizieranno ad attivarsi i
  servizi comunali.  I comuni maggiormente interessati
  all'utilizzo del servizio telematico saranno i piccoli e medi
  comuni dislocati a notevole distanza dal capoluogo di
  provincia, ove già viene dato il servizio dall'Amministrazione
  finanziaria.
      E' proprio in questi comuni che l'utenza è disposta a
  pagare un supplemento del 20 per cento sui diritti e tributi,
  data l'agevolazione fornita dal punto di vista logistico.
      Il programma di attivazione dei collegamenti telematici
  ai comuni sarà scaglionato in almeno due anni, per cui nel
  1995 si prevede che il numero dei comuni collegati diventi un
  campione significativo.  Per detto anno, si prevede che non più
  del 10 per cento delle certificazioni avverrà a livello
  comunale, considerata la novità del servizio e le viscosità
  proprie dell'avviamento di nuovi servizi.  Pertanto la stima in
  termini di minori entrate, non dovrebbe essere,
  prudenzialmente, al di sopra dei 10 miliardi.
        Articolo 9, comma 14 (destinazione quota maggiori
  introiti ICI). -  Un terzo dei maggiori introiti dell'ICI
  conseguente all'applicazione delle disposizioni dell'articolo
  viene destinato ad integrare i fondi per finanziare
  l'autoimazione dei sistemi informatici comunali.  Trattandosi
  di quota di un incremento di gettito dell'imposta, non viene
  stimata una minore entrata.  Inoltre, per le strutture
  centrali, non è previsto che l'operazione comporti oneri
  aggiuntivi, potendo essere realizzata utilizzando le strutture
  già esistenti.
        Articolo 10 (revisioni degli estimi catastali).  - I
  ricorsi accolti da parte della Commissione censuaria centrale
  in materia di rendite catastali si riflettono sulle entrate
  del 1994 per due ordini di motivi: da una parte, per la
  restituzione delle più elevate imposte sui redditi corrisposte
  nel 1993; dall'altra, per la riduzione di entrate connesse ai
  nuovi valori delle rendite.
      Per valutare la perdita di gettito IRPEF, sono
  considerate le variazioni degli estimi relativi agli immobili
  delle categoria A e della categoria C6 (garage, eccetera), in
  quanto normalmente queste costituiscono le tipologie di
  immobili che concorrono a formare il reddito da fabbricati in
  base alla rendita catastale.
 
                              Pag. 38
 
      Le altre tipologie, infatti, per la loro natura
  costituiscono beni strumentali delle imprese oppure sono dati
  in locazione; un eventuale abbattimento delle rendite
  catastali non ha quindi influenza sul reddito dei
  fabbricati.
      Nell'ipotesi che il 25 per cento degli immobili in
  oggetto sia dato in affitto, questi possono essere esclusi dal
  computo della diminuzione di base imponibile, in quanto
  rientrano nel reddito da fabbricati non su base catastale ma
  come reddito effettivamente percepito.
      La base imponibile si riduce, quindi, a circa 625
  miliardi che, ad un'aliquota marginale media del 26 per cento,
  comporta una perdita di gettito pari a circa 160 miliardi su
  base annua.
      Per il 1993, l'introduzione della deducibilità di un
  milione di lire per l'abitazione principale comporterà una
  parziale riduzione della perdita di gettito.  Infatti, in base
  agli estimi attuali, il reddito catastale degli immobili con
  rendita inferiore al milione è pari a circa il 27,7 per cento
  del totale.  Applicando tale percentuale alla variazione di
  base imponibile afferente alle abitazioni principali, che è
  stata stimata pari al 50 per cento del totale, si ottiene:
         835 miliardi x 50  per cento = 418 miliardi
         418 miliardi x 27,7 per cento = 116 miliardi
      I 116 miliardi rappresentano, quindi, la base imponibile
  delle abitazioni principali con rendita catastale inferiore al
  milione.
      L'imponibile, di 625 miliardi, relativo agli immobili
  dichiarati su base catastale, deve essere diminuita, per il
  1993, di questi 116 miliardi; la cui stima della perdita di
  gettito diventa, pertanto, pari a circa 132 miliardi su base
  annua.
      (625 - 116) miliardi x 26 per cento = 132 miliardi
      Tenuto conto che la restituzione delle maggiori imposte
  per il 1992 viene effettuata in sede di dichiarazioni dei
  redditi per il 1994 con una maggiorazione del 6 per cento, e
  che è prevista una revisione degli estimi entro il 1994 (per
  cui gli effetti riduttivi conseguenti alle modifiche
  introdotte sono limitati al 1993), la stima degli effetti,
  considerati anche gli acconti, è la seguente:
                      ...  (omissis) ...
        Articolo 11 (automazione del servizio lotterie ed
  altri giuochi e lotterie istantanee).  - In relazione
  all'esperienza degli ultimi anni, l'effetto dell'automazione -
  che sarà completata entro il 1994 - e dell'ampliamento della
  rete di raccolta dovrebbe riflettersi in maggiori entrate
  rispetto a quanto previsto.
 
                              Pag. 39
 
      Da una stima di 4.000 miliardi per il 1993 si potrà
  arrivare - in base all'attuale tendenza - a 4.650 miliardi
  (-19,8 per cento).  Tenendo conto della stima per il 1994 (+5
  per cento) può essere previsto, cautelativamente, un ulteriore
  incremento pari ad almeno 100 miliardi.  Per gli anni 1995 e
  1996, la stima può essere indicata in 250 miliardi.
      Riguardo alle lotterie istantanee, sulla base
  dell'esperienza dei premi in cui tale forma di estrazione
  viene da tempo praticata, il supporto di una incisiva azione
  promozionale e di una efficiente rete di commercializzazione
  dovrebbe consentire, in termini cautelativi, di realizzare
  maggiori entrate per il 1995 e il 1996 - rispetto ai 250
  miliardi previsti dalla nota tecnica al provvedimento
  collegato alla finanziaria - di almeno 100 miliardi.
        Articolo 12 (concorso pronostici "Totogoal").  - A
  partire dai prossimi mesi dell'anno sarà avviato dal CONI un
  nuovo concorso pronostici, indicato come "Totogoal", dopo
  l'esito positivo delle sperimentazioni effettuate il 30 maggio
  e il 6 giugno nell'Umbria e nel Lazio.  Per tale concorso, al
  fine di consentire al CONI di far fronte agli oneri
  conseguenti (in special modo, per le modifiche da apportare
  alle oltre 20 mila validatrici e per potenziare
  l' hardware  disponibile) viene stabilito per un periodo
  temporaneo (fino al termine del campionato di calcio di serie
  "A" 1995-96), l'accorpamento dei diritti fissi addizionali
  alla posta di gioco.
      Secondo le stime della Direzione competente, le maggiori
  entrate conseguenti al nuovo gioco possono essere stimate in
  circa 5 miliardi per ogni concorso.  Nel 1994, tenuto conto dei
  tempi previsti per l'avvio del nuovo concorso, dovrebbero
  essere tenuti 30 concorsi, con un'entrata stimata in circa 150
  miliardi.  Nel 1995, tenuto conto dell'effettuazione di 45
  concorsi, le maggiori entrate possono essere stimate in 225
  miliardi.  Per il 1996, considerando il ripristino
  dell'ordinario meccanismo impositivo, la previsione può essere
  indicata in 235 miliardi.
        Articolo 13 (modifica della misura degli interessi sui
  crediti e debiti dell'erario).  - La stima dell'effetto
  della riduzione del tasso d'interesse dal 9 per cento al 6 per
  cento, a partire dal 1^ gennaio 1994, viene effettuata tenendo
  conto della presumibile giacenza delle richieste di rimborso
  dall'1^ gennaio 1994, dell'ammontare dei rimborsi effettuabili
  sulla base delle previsioni fatto ai fini dell'IVA (16.200
  miliardi per il 1994, 16.800 miliardi per il 1995 e 17.500
  miliardi per il 1996) e delle imposte sui redditi (3.500,
  3.650 e 3.750 miliardi); dei rimborsi effettuabili con titoli
  (10 mila miliardi per ciascun anno del triennio 1994-1996,
  destinati all'IVA ed alle imposte sui redditi, stimati in
  proporzione alla loro quota rispetto allo  stock  delle
  richieste di rimborso giacenti); alla formazione di nuovi
  crediti, anche tenuto conto dell'introduzione del conto
  fiscale.
 
                              Pag. 40
 
      I risultati dell'analisi danno luogo, a parità di
  rimborsi di quote capitale, ad una stima di maggiori entrate
  per l'IVA (netta) pari a 182 miliardi per il 1994, 577
  miliardi per il 1995, 633 miliardi per il 1996.  Per le imposte
  sui redditi, l'effetto dovrebbe determinare minori spese per
  112 miliardi nel 1995 e per 180 miliardi nel 1996.
      Di segno opposto è l'effetto della riduzione del tasso
  d'interesse sui crediti dell'erario.  Tenendo conto delle
  previsioni di ruoli per il triennio 1994-1996, l'effetto, in
  termini di minori entrate, è stimato in 68, 296 e 451
  miliardi.
      Complessivamente, l'effetto netto sulle entrate nel
  triennio viene stimato in 114, 281 e 182 miliardi.
        Articolo  14  (adeguamento della misura di tributi
  di importo fisso e dei prezzi di generi di monopolio).  -
  Per ciascuno dei tre anni del periodo 1994-1996 viene
  stabilita la possibilità di adeguare la misura dei tributi di
  importo fisso e dei prezzi di vendita dei generi di monopolio
  fiscale.  L'effetto minimo di tali misure sul triennio viene
  indicato in 500 miliardi per il 1994 ed in 600 miliardi per
  gli anni 1995 e 1996.  Le prime disposizioni saranno emanate
  entro il 30 aprile 1994.
        Articolo 15 (sistemi retributivi incentivanti la
  produttività e potenziamento del personale).  - Nella
  prospettiva di un'azione più efficace per il contrasto
  dell'evasione fiscale e per assicurare più elevati livelli di
  efficienza all'azione amministrativa sono stabilite due misure
  tendenti a potenziare l'azione dell'Amministrazione
  finanziaria.
      Viene delineato un sistema di incentivi retributivi del
  personale, con criteri da definire con decreto del Ministero
  delle finanze, da collegare con precisi obiettivi da
  realizzare in termini di recupero di gettito.  Inoltre, viene
  prevista la possibilità di procedere, a partire dal 1995,
  all'assunzione di mille dipendenti delle qualifiche funzionali
  VII e VIII, da destinare al potenziamento dell'attività di
  controllo nelle sede che presentano insufficienze di personale
  rispetto ad obiettive esigenze.
      Non vengono stimati effetti negativi di bilancio.  Le
  incentivazioni andranno finanziate con parte dei risultati
  aggiuntivi dell'azione accertatrice.  Per quanto riguarda
  l'onere derivante dalle assunzioni di personale - che può
  essere stimato intorno ai 50 miliardi a partire dal 1995 -
  tenuto conto delle aree territoriali e delle attività alle
  quali sarà destinato, dovrebbe trovare quanto meno copertura
  nell'aumento di entrate che potrà conseguirne.  In ogni modo, a
  tale onere può essere fatto fronte, anche formalmente, con
  parte dei minori oneri per interessi sui rimborsi di imposte
  sui redditi, a seguito della riduzione del tasso di interessi
  disposta all'articolo 13 del presente decreto.
 
                              Pag. 41
 
                     TABELLA RIASSUNTIVA
                    (in miliardi di lire)
                      ...  (omissis) ...
 
                              Pag. 42
 
                Segue:  TABELLA RIASSUNTIVA
                    (in miliardi di lire)
                      ...  (omissis) ...
 
                              Pag. 43
 
                Segue:  TABELLA RIASSUNTIVA
                    (in miliardi di lire)
                      ...  (omissis) ...
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3580 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3580 TOTPAG=0063 TOTDOC=0022 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRT PAGINIZ=0021 RIGINIZ=001 PAGFIN=0043 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=21 PAGEFIN=43 SORTRES= SORTDDL=358000 00 FASCIDC=11DDL3580 SORTNAV=0358000 000 00000 ZZDDLC3580 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati