| Articolo 1, comma 1, lettera a) (modifiche
all'articolo 6, comma 2: interessi moratori e per dilazioni di
pagamento). - La stima è effettuata considerando i dati
relativi alle somme liquidate nelle controversie individuali o
collettive instaurate presso gli uffici provinciali del lavoro
nell'anno 1992, quali risultano dalla Relazione generale sulla
situazione economica del Paese, nonché tenendo conto dei
procedimenti in materia di lavoro, eccetera effettuati nel
1990, tratti dall'Annuario statistico italiano. In base a tali
dati risultano circa 180 mila procedimenti in materia di
lavoro e circa 70 mila ricorsi al TAR; nel 1^ semestre 1992
sono state conciliate presso gli uffici provinciali del lavoro
1.319 vertenze che hanno interessato 124.140 lavoratori, per
un importo complessivo di 156 miliardi.
Andrebbero, inoltre, aggiunte le vertenze che si
risolvono nell'ambito aziendale e che possono dar luogo a
somme corrisposte sia sotto forma di arretrati che di tipo
risarcitorio.
Dalle fonti indicate non è, peraltro, possibile desumere
elementi precisi sull'entità del fenomeno considerato. Viene,
pertanto, preso in considerazione quanto risulta dall'analisi
sui dati relativi ai modelli 770.
Gli interessi legali sui crediti di lavoro dipendente
vengono dichiarati nel modello 770/A unitamente alle seguenti
altre poste:
indennità di trasferta fino all'importo giornaliero di
60.000 lire in Italia e 100.000 all'estero;
rimborsi per trasferire nell'ambito del territorio
comunale di spese di trasporto;
servizio di mensa e prestazioni sostitutive;
prestazioni di servizi di trasporto a favore del
personale dipendente per recarsi nel luogo di lavoro;
redditi di lavoro dipendente prestato all'estero da
cittadini italiani in via esclusiva e come oggetto esclusivo
del rapporto.
L'ammontare totale di tali somme non soggette a ritenuta
per il 1990 è di circa 3.500 miliardi; viene stimata una quota
del 10 per cento riferibile agli interessi sui crediti da
lavoro, nonché un'aliquota marginale media del 27 per cento.
Adeguando il dato al 1994, tenendo conto di un incremento
nominale del 15 per cento ne consegue una stima di maggiore
gettito per circa 110 miliardi su base annua che può
considerarsi prudenziale, essendo riferita al solo reddito da
Pag. 22
lavoro dipendente. Per il 1994 la stima (100 miliardi)
riguarda gli 11/12 del maggior gettito. Per gli anni
successivi viene considerato un incremento annuo del 4 per
cento; conseguentemente la stima viene definita in circa 115 e
120 miliardi.
Articolo 1, comma 1, lettera b) (modifica
dell'articolo 13- bis, comma 1: abolizione deduzione
provvigioni). - I risultati di una recente indagine svolta
dal Secit hanno accresciuto l'area di incertezza in merito
all'efficacia degli strumenti diretti a creare contrasti
d'interesse, tenuto conto delle motivazioni addotte, in
particolare, quella connessa all'esistenza di un onere
dell'IVA superiore al vantaggio conseguente dalla deduzione
consentita. E' così apparso dubbio che la deduzione accordata
sulle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari
accresca l'area di regolarità delle transazioni effettuate nel
settore.
Sulla base dei dati di un campione di 400 mila
dichiarazioni per il 1992, le detrazioni per le provvigioni
corrisposte agli intermediari immobiliari dovrebbero aver dato
luogo ad una minore imposta, su base annua, pari a circa 30
miliardi. Il valore medio della detrazione è risultato di
circa 280 mila lire (pari al 27 per cento di 1,4 milioni).
Esso è stato indicato da circa 75 mila soggetti, rispetto agli
oltre 200 mila considerati dalla nota tecnica alla legge n.413
del 1991.
Resta, così, confermata la sostanziale inefficacia di
questa misura ad allargare la base imponibile conseguente alle
operazioni effettuate nel settore.
Pertanto con l'abolizione della detrazione in oggetto si
stima per il 1994 un maggiore gettito IRPEF di circa 53
miliardi (saldo più acconto).
Per gli anni successivi la stima viene portata, tenendo
conto di un mero adeguamento monetario, a 31 e 33 miliardi.
Articolo 1, comma 1, lettera c) (ampliamento dei
redditi di capitale imponibili). - La modifica dell'ultima
parte della lettera h) consente di ampliare l'area dei
redditi di capitali.
Tenuto conto della difficoltà di una precisa valutazione,
la stima viene, al momento, indicata "per memoria".
Articolo 1, comma 1, lettere d), e), n)
(modifiche all'articolo 44, e all'articolo 115, comma 2:
determinazione dell'utile di partecipazione in società ed enti
nei casi di recesso, eccetera). - Hanno lo scopo di
evitare forme di elusione di imposta sulla quota dell'utile
attribuito nei casi di cui all'articolo 44, comma 3, che
corrisponde alle riserve ed ai fondi di cui al comma 1
dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi.
L'applicazione riguarda anche la valutazione del costo
fiscale delle partecipazioni in caso di restituzione ai soci
dei versamenti a fondo perduto, nonché del fondo sovrapprezzo
azioni.
L'effetto sul gettito è stimato, su base annua, in 207
miliardi (362 miliardi per il 1994, compreso l'acconto).
La maggior parte del recupero è da attribuire alle
modifiche introdotte in caso di restituzione delle riserve e
dei fondi di cui all'articolo 44, comma 1; con la normativa
attuale, infatti, le imprese
Pag. 23
tendono a non ridurre il costo fiscale di iscrizione in
bilancio della partecipazione anche nei casi di cui al comma
1, dato che, ai sensi del comma 3, in caso di recesso,
eccetera il fondo sovrapprezzo azioni e le altre riserve non
sono considerate ai fini della tassazione.
La modifica all'articolo 115, comma 2, lettera a),
sopprimendo l'esclusione dall'ILOR per i redditi derivanti
dalla partecipazione in società ed enti IRPEG sui quali non
sia riconosciuto il credito di imposta, rende imponibile ai
fini ILOR per il soggetto percettore le somme ed i beni
ricevuti ai sensi dell'articolo 44, comma 1, poiché tali somme
non costituiscono utile. E', inoltre, imponibile anche la
eventuale parte di utile, determinato ai sensi del comma 3,
costituita da riserve e fondi di cui al comma 1.
Ai fini della stima di gettito sono stati presi in
considerazione i dati delle dichiarazioni dei redditi delle
persone giuridiche (modello 760) presentate nel 1991 relativi
ai decrementi delle riserve e dei fondi che, in caso di
distribuzione, non concorrono a formare reddito imponibile
(rigo 11 del prospetto delle riserve e dei fondi, di cui
all'articolo 105, comma 7 del testo unico delle imposte sui
redditi).
Per stimare l'ammontare distribuito di riserve e fondi di
cui all'articolo 44, comma 1, sia in maniera diretta, ex comma
1, che per via mediata, ex comma 3, è stata considerata una
quota prudenziale del 30 per cento dei decrementi. Ne risulta
un valore di circa 1.200 miliardi; il recupero di gettito sui
soci percettori - tenuto conto della percentuale di capienza
(stimata prudenzialmente, come per le società di capitali, nel
65 per cento) - risulta pari a 120 miliardi (1.200x65 per
centox16,2 per cento).
La società che ha attribuito tali somme, inoltre, vedrà
ridotto il costo fiscale della partecipazione. Assumendo un
tasso di rotazione sui titoli del 20 per cento, in seguito
alla vendita dei titoli emergeranno una maggiore plusvalenza
fiscale di 240 miliardi e, quindi, maggiori imposte IRPEG ed
ILOR di:
IRPEG 240x65 per centox36 per cento=56 miliardi
ILOR 240x65%x16,2%x25 miliardi.
L'incremento di gettito totale stimato è quindi in circa
207 miliardi su base annua per il 1994, considerato l'acconto,
la stima è di 362 miliardi.
Per gli anni 1995 e 1996, tenuto conto dell'adeguamento
nominale, la stima è indicata in 215 e 224 miliardi.
Articolo 1, comma 1, lettere f), m) (modifiche
all'articolo 52, comma 2 ed all'articolo 102, comma 1 del
testo unico delle imposte sui redditi in materia di riporto
delle perdite). - Le modifiche intendono porre un limite
alla possibilità di computare le perdite di impresa in
diminuzione dal reddito complessivo quando la perdita è
conseguenza della "depurazione" delle componenti positive e
negative afferenti ai cespiti che fruiscono di esenzione
dall'imposta. Questa limitazione ha effetto sul reddito
complessivo del periodo di imposta per ciascun socio o
associato nelle società di persone, nonché per l'imprenditore
persona fisica; per le società di capitali e per gli enti
commerciali
Pag. 24
opera invece (articolo 102) sul reddito complessivo dei
periodi di imposta successivi, fino al quinto.
Come conseguenza, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, la
modifica ha efficacia anche in sede di calcolo della eventuale
maggiorazione di conguaglio, dovendo essere commisurata sul
reddito dichiarato al lordo delle perdite riportate da
precedenti esercizi.
Si stima che il provvedimento sia suscettibile di
produrre negli anni il seguente incremento di entrate:
... (omissis) ...
A tale risultato si giunge considerando i dati delle
dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche (modello
760), delle società di persone (modello 750) e delle persone
fisiche (modello 740) presentate nel 1991, con specifico
riferimento ai quadri relativi al reddito di impresa.
Nella determinazione del reddito complessivo di impresa,
infatti, vengono apportate variazioni sia in aumento che in
diminuzione per tenere conto delle disposizioni di cui agli
articoli 58 commi 1, 63 e 75, comma 5: in base a tali dati è
stata stimata l'eccedenza dei proventi che fruiscono di
esenzioni dall'imposta sul reddito rispetto alle componenti
negative non dedotte che va a riduzione delle perdite di un
periodo di imposta riportate a nuovo; il recupero netto di
imponibile è quindi, tenuto conto della capienza media, pari
a:
... (omissis) ...
Per le persone fisiche e le società di persone viene
stimato per il 1994 l'effetto sia sul dato che sull'acconto,
per le persone giuridiche, pur se la riduzione delle perdite
riportabili esplica essenzialmente i propri effetti sul
gettito a partire dall'esercizio di imposta successivo - e
quindi dal 1995 - mentre per il 1994 viene stimato un recupero
di circa 20 miliardi.
Articolo 1, comma 1, lettera l) (plusvalenze:
abbassamento della soglia delle partecipazioni qualificate). -
Il provvedimento dovrebbe
Pag. 25
produrre un incremento di gettito a regime di circa 150
miliardi per ogni esercizio; per ogni esercizio, non essendo
presente il fenomeno dell'acconto; per il 1994 vi può essere
invece, una perdita di modesta entità, circa 13 miliardi,
ricollegabile al mancato gettito del sistema forfetario.
A tale stima si è pervenuti considerando i dati del
registro, anno di imposta 1990, relativi alla cessione a
titolo oneroso di partecipazioni sociali da parte di persone
fisiche sotto forma di quote, con esclusione quindi delle
azioni: l'ammontare risultante è di circa 1.500 miliardi,
stimabile in circa 1.800 miliardi per il 1994.
Sono stati presi in considerazione circa i 2/3 di tale
ammontare come quota delle transazioni avente ad oggetto quote
di srl rappresentative dal 10 al 15 per cento del capitale
della società in considerazione, da un lato, del valore medio
risultante al Registro, circa 32 milioni di valore dichiarato
per ogni negozio e, dall'altro, del valore medio del capitale
sociale delle srl risultante dal modello 760, circa 170
milioni.
Tenuto conto della legge n.102 del 1991 relativa alla
tassazione dei capital gains, le plusvalenze conseguite
dalle persone fisiche in seguito alla cessione a titolo
oneroso di partecipazioni non azionarie rappresentative dal 10
al 15 per cento del capitale sociale - ricadendo nel
quantitativo così detto "qualificato" - andrebbero sottoposte
a tassazione con il criterio analitico, non essendo più
possibile optare per la tassazione forfetaria.
E' stato quindi stimato l'incremento di gettito derivante
dal cambio di regime di tassazione:
forfetario ...x15 per centox7 per cento=13 miliardi
analitico (...-550)x25 per cento=163 miliardi.
In base a tali stime si perviene ad un possibile
incremento di gettito nel 1995 di circa 150 (163-13) miliardi
di lire.
Ai fini di questa stima è stata considerata, per il
regime forfetario, l'aliquota massima di plusvalenza rispetto
al prezzo di vendita, ovvero il 7 per cento; per stimare
invece il costo fiscalmente riconosciuto nella tassazione
analitica sono stati considerati da un lato, un tempo medio di
detenzione dei titoli elevato, di circa 10 anni; dall'altro
lato un incremento, al netto del tasso composto di variazioni
del PIL, di circa l'8 per cento annuo del valore delle quote
cedute.
Per il 1996, la stima viene definita, considerando un
analogo incremento annuale, in 162 miliardi.
Articolo 1, comma 2 (imprenditori individuali:
ritenuta sugli interessi a titolo di acconto). - Si stima
che il provvedimento in questione sia suscettibile di produrre
il seguente incremento di gettito, tenuto conto dell'effetto
dell'acconto:
... (omissis) ...
Pag. 26
A tale stima si è pervenuti considerando i dati sulle
attività e passività finanziarie del Paese nel 1992 relativi
alle imprese individuali rilevati dalla Relazione annuale
della Banca d'Italia, oltre i dati delle dichiarazioni dei
redditi delle persone fisiche (modello 740) presentate nel
1991.
Nel quadro F, infatti, sono riportati anche i dati
relativi ai proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
di imposta; per il 1993 tale ammontare è stimato in circa 400
miliardi.
Considerata un'aliquota marginale media del 27 per cento,
l'incremento netto di gettito, dato dalla differenza tra
l'imposizione a titolo di imposta su tali proventi e la loro
inclusione nel reddito di impresa, sarà di circa 90 miliardi,
assumendo la ripartizione tra depositi a vista presso aziende
ed istituti di credito (aliquota 12,5 per cento) e titoli a
lungo termine (aliquota pari al 30 per cento) quale risulta
dalla Relazione annuale.
Sotto tali condizioni, l'effetto è il seguente:
(27+16,2) per centox 250-12,5 per centox250=77
miliardi
(27+16,2) per centox150-30 per centox150=20
miliardi.
L'effetto si riduce a 90 miliardi tenendo conto della
capienza stimata nel 90 per cento.
Articolo 2, comma 1, lettera b) - Articolo 4,
comma 1, lettera b) 7); comma 2 (assoggettamento
all'aliquota del 4 per cento per il 1994 e del 9 per cento dal
1995 del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani).
- Viene soppresso il regime di esenzione dall'IVA per le
prestazioni dei servizi di smaltimento di rifiuti solidi
urbani, non previsto dalla sesta direttiva comunitaria.
L'aliquota IVA viene stabilita nella misura del 4 per cento
per il 1994 e del 9 per cento per il 1995.
Dai dati delle dichiarazioni IVA presentate nel 1992 e
adeguati all'anno 1994 - tenuto conto che con il nuovo regime
diventa detraibile l'imposta assolta sugli acquisti di beni e
servizi - per tale anno non si prevede un maggiore gettito.
Per gli anni successivi, in relazione all'aliquota del 9
per cento, la stima diventa pari, tenuto anche conto delle
variazioni nominali delle operazioni e degli 11/12 del gettito
per il 1995, e a circa 58 (1995) e 66 miliardi (1996).
Articolo 2, comma 1, lettera c-1) (rettifica
della detrazione dell'IVA in relazione a contratti di
appalto). - Viene esteso l'istituto della rettifica della
detrazione di imposta (articolo 19- bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633) ai casi in
cui l'acquisto di beni ammortizzabili si realizzi mediante
contratti di appalto.
Dalle dichiarazioni IVA presentate nel 1992, risulta che,
per attività che effettuano prevalentemente operazioni esenti,
i beni ammortizzabili ammontano a 2.054 miliardi.
Pag. 27
Supponendo che un quarto siano stati acquisiti tramite
contratti di appalto, si può stimare, nell'ipotesi di totale
indetraibilità, un ammontare di rettifiche pari a:
2.050x0,19x0,25=97 miliardi
che riportati al 1994 determinano un incremento di gettito di
circa 108 miliardi. Per il 1995, tenendo conto di un
adeguamento nominale, la stima è di circa 112 miliardi.
Articolo 2, comma 1, lettera c-2) (rettifica
della detrazione dell'IVA in conseguenza di fusioni, scissioni
e cessioni di azienda). - Viene disciplinata la rettifica
della detrazione di imposta per i beni ammortizzabili
acquisiti in conseguenza di atti di fusione, scissione e
cessione di azienda, stabilendo che la data di riferimento
debba essere quella di acquisto dei beni da parte della
società incorporata, fusa, scissa ovvero da parte del soggetto
che abbia effettuato il conferimento.
Sono stati elaborati i dati dei negozi di fusione di
società per incorporazione registrati nell'anno 1990.
Tramite gli identificativi (codici fiscali) dei soggetti
partecipanti ai suddetti negozi, sono stati individuati i casi
di fusione tra società appartenenti a settori che operano
prevalentemente in regime di esenzione e società appartenenti
ad altri settori.
L'analisi è stata ristretta a quei negozi in cui i
soggetti sono solo due, al fine di escludere i casi di fusioni
diverse dalle incorporazioni.
E' stato, inoltre, assunto che l'ammontare imponibile dei
negozi individuati riguardi solo beni immobili, nell'ipotesi
che le società incorporate siano state costituite a fini
elusivi. Il risultato dell'elaborazione è riassunto nella
seguente tabella.
... (omissis) ...
Pag. 28
Le società incorporate risultavano appartenere ad
attività dell'industria per il 40 per cento; ad attività del
commercio per il 10,5 per cento ed ad attività dei servizi per
il 49,5 per cento.
Di queste circa il 17 per cento avevano iniziato
l'attività nel periodo 1988-1990 ed il restante 83 per cento
in periodi antecedenti.
Le aliquote applicabili nel caso in esame sono il 9 per
cento per le abitazioni non di lusso e il 19 per cento per le
abitazioni di lusso e gli altri fabbricati.
Nell'ipotesi di equiripartizione tra gli imponibili
soggetti alle due aliquote si avrebbe un incremento di gettito
pari a:
(953/2x0,19)+(953/2x0,09)=133 miliardi
che riportato al 1994 può essere indicato in circa 170
miliardi.
Per il 1995, la stima, tenuto conto di un adeguamento
nominale, viene portata a 178 miliardi.
Articolo 2, comma 1, lettera d) (IVA sugli
spettacoli). - Intende evitare che i soggetti che operano
nei settori dello spettacolo, giochi e intrattenimenti
pubblici possano continuare ad operare la detrazione
forfetizzata nella misura di 2/3 anche per le operazioni
connesse alla loro attività. Infatti, per le sponsorizzazioni
e la pubblicità si propone una detrazione pari al 10 per
cento.
Dai dati comunicati dalla SIAE risulta che l'IVA riscossa
nel 1992 a titolo di imposta sugli spettacoli ammonta a circa
180 miliardi, di cui circa 57 sono relativi ad attività
connesse con gli spettacoli.
Dette ultime attività in buona parte (almeno l'80 per
cento) relative a sponsorizzazione, per cui le riscossioni
derivanti da queste attività possono essere stimate in circa
45 miliardi (57x0,8).
Poiché l'IVA detratta è pari ai 2/3 dell'imposta relativa
alle operazioni imponibili, l'IVA su dette operazioni
imponibili relativa alle sponsorizzazioni è pari a 45x3=135
miliardi.
Riducendo la detrazione al 10 per cento delle operazioni
imponibili, l'IVA da versare sarebbe pari a:
135-13,5=121,5 miliardi.
Il maggior gettito che ne deriverebbe sarebbe quindi
di:
121,5-45=76,5 miliardi.
Per considerare anche gli effetti prodotti dalla
pubblicità, pare plausibile ipotizzare che detto importo si
raddoppi.
Il provvedimento produrrebbe, pertanto, un maggiore
gettito per il 1994 di circa 140 miliardi (pari agli 11/12).
Tenendo conto dell'incremento nominale, per gli anni
successivi il maggiore gettito si può stimare in circa 160
(1995) e 167 (1996) miliardi.
Articolo 3 (liquidazione determinata sulla base delle
operazioni effettuate nel periodo cui si riferisce la
liquidazione stessa). - Il provvedimento comporta un
anticipo di 15 giorni per i versamenti mensili, e trimestrali
e di un trimestre per quei servizi dove vigono particolari
norme in ordine all'emissione delle bollette, alla
registrazione e alla liquidazione dei corrispettivi.
Pag. 29
Sulla base delle dichiarazioni presentate nel 1992,
escludendo i contribuenti non obbligati alla fatturazione a
norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 633 del 1972, sono stati ottenuti i seguenti
dati:
... (omissis) ...
L'incremento di gettito è limitato al primo anno di
applicazione ed è stato determinato tenendo conto anche
dell'espansione monetaria relativa agli anni 1991-1994 pari al
10 per cento applicato ai versamenti rilevati dalle
dichiarazioni (anno 1991) e del 5 per cento relativamente
all'IVA intracomunitaria in quanto riferita al 1993.
Negli anni successivi, tenendo conto anche delle
previsioni sull'andamento dei consumi, l'anticipazione produce
un effetto residuo di circa 91 miliardi per il 1995 e 95
miliardi per il 1996, considerando un aumento di circa il 4
per cento annuo.
Articolo 4, comma 1, lettera a); comma 7
(aliquota IVA sui prodotti farmaceutici). - A seguito
dell'abolizione del prontuario terapeutico costituito dai
medicinali "prescrivibili" dal Servizio sanitario nazionale
(SSN), l'aliquota IVA del 9 per cento non viene limitata ai
prodotti il cui onere era sostenuto dal Servizio sanitario
nazionale; l'aliquota pertanto, viene riferita alla natura
merceologica dei prodotti.
Per tale modifica non viene stimata alcuna riduzione
delle previsioni tendenziali; peraltro, in sede di abolizione
del predetto prontuario terapeutico non è stato considerato
alcun effetto incrementativo delle entrate.
Articolo 4, comma 1, lettera a) 1), 2), 4); b)
2), 4), 5), 6) (cessione di fabbricati ristrutturati). - E'
diretto ad eliminare alcuni effetti distorsivi
dell'applicazione dell'IVA nel settore dell'edilizia. In
particolare, diventano assoggettate ad aliquota 9 per cento,
anziché 4 per cento, le cessioni di immobili effettuate nei
confronti di acquirenti di "seconde case" da parte di
costruttori che hanno eseguito interventi di recupero sugli
stessi.
La stima è stata effettuata elaborando i dati del
registro sulle compravendite di fabbricati effettuate nel
1991.
E' stato ipotizzato che i negozi che hanno per oggetto
compravendite di fabbricati non nuovi in cui compaiono come
acquirenti
Pag. 30
soggetti che operano nel settore delle costruzioni edilizie
residenziali siano stati stipulati per una successiva
rivendita dopo i necessari interventi di ristrutturazione.
Sotto queste condizioni sono stati individuati circa 12
mila negozi per un valore di 2.820 miliardi.
Supponendo che i fabbricati ristrutturati vengano
rivenduti ad un prezzo superiore dell'80 per cento al prezzo
di acquisto e che il 50 per cento degli acquirenti
usufruiscano dell'agevolazione "prima casa" si ottiene che
l'effetto sarebbe stato pari a:
2.820x1,8:2x0,05=125 miliardi
Riportando i dati al 1994 e tenendo conto degli 11/12 del
gettito, la stima viene definita ai 130 miliardi.
Per gli anni successivi il maggiore gettito, tenuto conto
dell'incremento nominale, può essere stimato in circa 148
(1995) e 154 (1996) miliardi.
Articolo 4, comma 1, lettere a-3); b-3)
(assegnazione di abitazioni da parte di cooperative
edilizie). - La legislazione attuale assoggetta le
assegnazioni di case da parte di cooperative edilizie
all'aliquota ridotta dell'IVA del 4 per cento. La variazione
limita l'aliquota ridotta ai soli casi in cui ricorrano per
l'assegnatario le condizioni per le agevolazioni previste
nell'applicazione dell'imposta di registro per la prima
abitazione, assoggettando all'aliquota normale gli altri
casi.
I dati in possesso dell'Anagrafe tributaria, sistema
informativo del Registro, evidenziano che il 55 per cento
delle compravendite assoggettate all'imposta di registro non
beneficiano della suddetta agevolazione. Nel caso delle
cooperative edilizie questa percentuale va ridotta sia per la
natura stessa dell'istituto cooperativo a carattere
preminentemente agevolativo, sia per motivi legislativi, in
quanto in alcuni casi (edilizia economica e popolare) sono
richieste specifiche condizioni perché sia consentita
l'ammissione a socio.
In mancanza di dati diretti, sembra ragionevole
ipotizzare che solo il 20 per cento del valore delle
assegnazioni si riferisca a seconde case. Considerato il
valore complessivo delle assegnazioni (3.500 miliardi nel 1990
- fonte ISTAT) si determina un imponibile di 700 miliardi da
assoggettare all'aliquota normale.
L'incremento di gettito sarebbe quindi di:
700x(9 per cento - 4 per cento)=35 miliardi
Adeguando i dati, in termini nominali, si perviene ad una
stima di 37 miliardi per il 1994, tenuto conto degli 11/12, e
di 42 e 44 miliardi per i due anni successivi.
Articolo 4, comma 3 (aumento dell'aliquota IVA dal 12
per cento al 13 per cento). - Il provvedimento prevede il
passaggio all'aliquota del 13 per cento dei beni soggetti
all'aliquota del 12 per cento (vini, tessuti ed abbigliamento,
calzature) ad esclusione di alcuni prodotti alimentari di cui
all'articolo 1, comma 4 lettere a), e) ed 1- bis,
del decreto-legge n.151 del 13 maggio 1991, e successive
modificazioni,
Pag. 31
per i quali è prevista la riduzione all'aliquota del 9 per
cento. Ciò consente di avvicinare, attraverso l'aliquota
cosiddetta "traghetto", l'assoggettamento di detti beni
all'aliquota normale ed a quella ridotta, sulla base delle
direttive comunitarie. La base imponibile relativa ai beni per
i quali è stato valutato l'effetto, in termini di gettito,
della variazione di aliquota è valutato in circa 90 mila
miliardi per i beni che passano dal 12 per cento al 13 per
cento (e in circa 250 miliardi per quelli che passano dal 12
per cento al 9 per cento). Complessivamente, il provvedimento
si traduce, per l'anno 1994, in un incremento netto di gettito
stimato, su base annua, in circa 900 miliardi, con un impatto
dello 0,14 per cento sull'indice del costo della vita. Le
maggiori entrate, tenuto conto degli 11/12, sono pari a circa
825 miliardi per il 1994. Per il 1995 e 1996 la stima è di
circa 935 e 970 miliardi.
Articolo 4, comma 4, lettera a) (alberghi di
lusso). - La riduzione dal 19 per cento al 13 per cento
dell'aliquota IVA per gli esercizi alberghieri di categoria di
lusso, comprese le somministrazioni di alimenti e bevande,
determina, utilizzando i dati delle dichiarazioni IVA per
l'anno di imposta 1991 aggiornati al 1994, una perdita di
gettito di circa 47 miliardi. Peraltro, si può ipotizzare che
l'accresciuto grado di competitività di queste strutture possa
consentire un parziale, graduale assorbimento di tale perdita.
La stima, pertanto, viene definita in minori entrate per circa
40 miliardi per il 1994 e per circa 30 miliardi per il 1995 ed
il 1996.
Articolo 4, comma 4, lettera b); comma 8
(servizi telefonici). - L'elevazione, dal 1995,
dell'aliquota IVA dal 9 per cento al 13 per cento per i
servizi telefonici privati comporta un aumento di gettito su
base annua, di circa 400 miliardi. La stima è stata ottenuta
sulla base del dato (7.500 miliardi) relativo alle
dichiarazioni IVA per l'anno di imposta 1991 (attività delle
telecomunicazioni). Si è tenuto, inoltre, conto
dell'incremento (19 per cento) riportato per gli anni
1991-1993 dalla ultima Relazione previsionale e programmatica;
dal 1993 al 1996 è stata ipotizzata una crescita nominale
annua del 6 per cento.
Per il 1995, la stima riguarda gli 11/12.
Conseguentemente, la stima è pari a 367 miliardi per il 1995
ed a 423 miliardi per il 1996.
Articolo 4, comma 6 (agricoltura - eccedenza di
imposta non compensata). - Intende abolire il recupero
dell'eccedenza di imposta afferente ai beni immobili e/o
strumentali relativi alle imprese agricole operanti nel regime
speciale.
Dai dati delle dichiarazioni IVA presentate nel 1992 e
relative al regime speciale per i produttori agricoli, risulta
che l'imposta portata in detrazione per recuperare l'eccedenza
non compensata forfetariamente ammonta a circa 150 miliardi.
Riportando il dato al 1994 si tratta di circa 170 miliardi.
Poiché gli effetti sul gettito saranno conseguiti a
partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del
provvedimento la stima, relativa al 1995 e 1996, è di 170 e
178 miliardi.
Pag. 32
Articolo 5 (modifiche dell'accisa sulla benzina, sui
prodotti alcolici e altre voci). - Dispone gli aumenti
dell'accisa sulla benzina e sui prodotti alcolici.
Per la benzina, l'accisa viene aumentata nella misura di
lire 58,83 al litro e l'aliquota passa da lire 960,22 a lire
1.019,05 al litro.
Il prezzo di vendita aumenta di lire 70 al litro, tenuto
conto dell'incidenza dell'IVA.
Per la benzina senza piombo l'aumento è di lire 42,02 al
litro; l'aliquota passa da lire 869,02 a lire 911,04 al litro
ed il prezzo di vendita aumenta di lire 50 al litro con
l'applicazione dell'IVA.
Il nuovo livello dell'accisa sulla benzina senza piombo
(lire 911.040x1.000 litri) è coerente con la direttiva
comunitaria 92/82/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 che
prevede tra le aliquote minime previste per la benzina con
piombo e per quella senza piombo una differenza di almeno 50
ECU, pari, secondo il tasso di conversione del 1^ ottobre
1993, a lire 92.857 per mille litri; infatti, la differenza
tra le due aliquote è ora di lire 108.010 per mille litri.
L'aliquota agevolata prevista fino al 30 giugno 1996
dall'articolo 25, comma 3, decreto-legge 30 agosto 1993,
n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n.427, per gli alcolici ottenuti dalla distillazione del
vino e di altri prodotti agricoli, consistente nella riduzione
di lire 195.000 per ettanidro, comporta per i predetti alcoli
l'applicazione dell'aliquota di lire 951.600 per
ettolitro-anidro. Tale aliquota è inferiore a quella minima
prevista dalla direttiva comunitaria 92/84/CEE del Consiglio
del 19 ottobre 1992, pari a 550 ECU, che corrisponde, secondo
il tasso di conversione del 1^ ottobre 1993, a lire 1.021.427.
Per il valore dell'ecu si fa riferimento a quello stabilito il
primo giorno lavorativo di ottobre, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (articolo 9
citata Direttiva 92/84).
Per adeguare la predetta aliquota a quella minima
comunitaria viene stabilita in lire 124.600 per
ettolitro-anidro la cennata riduzione di lire 195.000 e,
conseguentemente, per gli alcoli in questione si applica
l'aliquota di 1.022.000 per ettolitro-anidro, con un aumento
di lire 70.400 per ettolitro-anidro.
Analogo aumento viene disposto per i prodotti alcolici
intermedi, per i quali occorre stabilire un'aliquota superiore
a 45 ecu, corrispondente ora a lire 83.571 ad ettolitro.
L'attuale aliquota di lire 77.835 è inferiore a quella minima
stabilita dalla citata Direttiva comunitaria 93/84/CEE e deve
pertanto essere adeguata; l'aumento effettuato è di lire 6.165
per ettolitro, con conseguente variazione dell'aliquota da
lire 77.835 a lire 84.000.
Il maggiore gettito per il 1994 viene stimato, su base
annua, nel modo seguente:
... (omissis) ...
Pag. 33
... (omissis) ...
Complessivamente, per il 1994, tenuto conto degli 11/12
del gettito, l'aumento delle accise viene stimato in 1.149
miliardi per la benzina e 39 per gli alcoli; quello
conseguente sull'IVA è di circa 218 e 7 miliardi.
Per il 1995 e 1996, tenuto conto anche di un aumento dei
consumi pari alla previsione di crescita reali (2,1 per cento
nel 1995 e 2,4 per cento nel 1996) la stima diventa la
seguente:
... (omissis) ...
Prodotti alcolici intermedi (consumo 40mila hl)
Accisa 6.165x40.000 .......................... 0,2 mld
IVA trascurabile
Articolo 6 (imposta straordinaria erariale su
autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso). - La
proroga per il 1994 dell'imposta straordinaria produrrà
maggiori entrate stimate in 110 miliardi. Tale stima viene
fatta sulla base dei dati esposti nella nota tecnica al
decretolegge 30 agosto 1993, n.331, tenuto conto di un
moderato incremento rispetto ai 107 miliardi indicati per il
1993.
Pag. 34
Articolo 7 (revisione delle tasse per i contratti di
trasferimento di titoli o valori). - Fino alla data del 21
dicembre 1993 il controvalore degli scambi sul MTS è stato
pari a lire 2.004.814 miliardi; applicando la prevista tassa
sui contratti di borsa (lire 9 per ogni 100 mila lire), il
gettito dovrebbe essere di lire 180 miliardi circa.
Su un totale di n.247.641 operazioni, quelle superiori a
20 miliardi - per cui viene pagata l'imposta fissa di lire
1.800.000 - sono n.15.736, con un controvalore medio pari a
lire 28,4 miliardi; le rimanenti operazioni (n.231.905) hanno
un controvalore medio pari a lire 6,6 miliardi.
Si può, pertanto, stimare che il gettito nel periodo 1^
gennaio 21dicembre 1993, sia pari a lire 167 miliardi,
equivalente, su base annua, a circa lire 170 miliardi.
Sul mercato di borsa, invece, il controvalore degli
scambi, fino a novembre 1993, è stato di lire 75.877 miliardi,
con un gettito di lire 7 miliardi circa (lire 7,6 miliardi su
base annua).
Pertanto, la soppressione dei bolli sugli scambi di
titoli di Stato determinerebbe - sulla base delle negoziazioni
93 - una perdita di gettito di circa 180 miliardi.
Per gli anni 1995 e 1996, tenuto conto dell'aumento della
base imponibile, della capienza media del 65 per cento e
dell'effetto dell'acconto, la perdita si riduce,
rispettivamente, a 74 e 119 miliardi.
Articolo 8 (revisione dell'imposta di bollo sui
contratti bancari). - Per valutare gli effetti della
lettera b) si è considerato che, nel complesso, dagli
atti soggetti a bollo afferenti a conti correnti bancari
proviene un gettito di circa 2.000 miliardi, valutato sul
numero di atti posti in essere nel 1992 e sulle aliquote oggi
vigenti (questa stima appare prudenziale, perché il numero
degli atti sembra essersi ridotto dopo gli aumenti di aliquota
disposti a metà del 1992). In particolare, il gettito si
compone nel seguente modo:
... (omissis) ...
Pag. 35
... (omissis) ...
Alla perdita del 2.000 miliardi sopra evidenziati, si
contrappone l'aumento di gettito conseguente alla nuova tassa
sugli estratti conto. Da informazioni assunte dal sistema
bancario, risulta che i conti in essere alla fine del 1992
erano circa 53 milioni. Si è assunto, prudenzialmente, anche
per tener conto di eventuali chiusure da parte di correntisti
"marginali", che nel 1994 siano in essere 52 milioni di conti.
Dato che, dalle stesse fonti, risulta che circa il 75 per
cento dei correntisti siano "famiglie", si è ipotizzato che i
conti delle persone fisiche siano 39 milioni e quelli degli
"altri" soggetti 13 milioni. Da ciò consegue un gettito
complessivo di 2.223 miliardi, risultante da:
33 mila lire x 39 milioni = 1.287 miliardi
72 mila lire x 13 milioni = 936 miliardi
Per effetto della lettera c), che prevede
l'esenzione degli acquisti effettuati tramite carte di
credito, questo maggior gettito si riduce di
Pag. 36
30 miliardi (500 lire per transazione, per circa 60 milioni
di transazioni annue).
La lettera a), che assoggetta alla tassa fissa di
15.000 lire i contratti stipulati con la clientela, per i
quali è prevista la forma scritta a seguito di quanto disposto
dall'articolo 118 del decreto legislativo 1^ settembre 1993,
n.385, comporterà, prudenzialmente, l'applicazione della tassa
stessa circa 1 milione di contratti ogni anno, con un maggior
gettito di 15 miliardi (anche questa valutazione è da
considerare prudenziale, in quanto basata sul numero delle
sole fidejussioni concesse dalle banche, senza considerare gli
altri contratti posti in essere dalle banche stesse e dagli
intermediari cui fa riferimento il citato decreto legislativo
1^ settembre 1993, n.385).
Complessivamente, l'effetto netto dovrebbe ragguagliarsi
a 208 miliardi per il 1994. Per gli anni successivi, occorre
tener conto del fatto che per le imprese il bollo è deducibile
come costo: l'effetto netto scende a 105 miliardi nel 1995 e a
71 del 1996.
Articolo 9 (definizione delle caratteristiche
dei fabbricati rurali). - La stima viena operata tenendo
conto che, dei circa 5 milioni di fabbricati rurali iscritti
al Catasto terreni, circa 2,5 milioni sarebbero interessati al
trasferimento al Nuovo catasto edilizio urbano e che a tali
fabbricati viene attributo, mediamente, un valore imponibile
pari a 25 milioni di lire.
Partendo da queste ipotesi, è stato stimato che i
fabbricati rurali costituiti da abitazioni rappresentino circa
il 67 per cento del totale, come è per le unità immobiliari
urbane iscritte al catasto. Si ottiene un numero di abitazioni
pari a circa 1,675 milioni (2.5000.000 x 0,67). Di queste,
viene ipotizzato che il 50 per cento siano abitazioni
principali (837.500).
In base alle ipotesi fatte, l'incremento del gettito ICI
per il 1994 è pari a circa 166 miliardi.
Tenuto conto che a partire dal 1993 il disegno di legge
di accompagnamento alla finanziaria prevede la deducibilità
fino ad un milione di lire per le abitazioni principali, tali
abitazioni non vengono considerate ai fini della valutazione
delle maggiori entrate.
Per le restanti unità immobiliari urbane (2,5 milioni -
837.500), applicando un'aliquota marginale media pari al 26
per cento si ottiene un maggiore gettito su base annuale pari
a circa 108 miliardi (250.000 x 0,26 x 1.662.55).
Peraltro, l'importo medio della rendita catastale (250
mila lire) non produce effetti sul gettito nel caso che il
contribuente non abbia altri redditi; d'altra parte, nel caso
di fabbricati dati in affitto, il reddito sarebbe calcolato su
una base verosimilmente superiore a quella catastale, con un
conseguente aumento di entrate.
Ai fini delle stime è stato ipotizzato che i due fenomeni
possono compensarsi.
Per l'anno 1994, tenendo conto dell'effetto del saldo e
dell'acconto, l'incremento di gettito viene stimato in circa
190 miliardi (108 x 1,75).
Pag. 37
Articolo 9, comma 13 (assegnazione ai comuni di una
quota dei diritti e tasse ipotecarie per la consultazione). -
La previsione di aumento del 20 per cento dei diritti e
delle tasse ipotecarie vigenti per la consultazione, con
l'attribuzione di una quota pari ad un terzo dell'importo
complessivo dovuto, potrà dare luogo a minori entrate erariali
(per il venir meno del 20 per cento del relativo gettito)
stimate, in termini prudenziali, in non oltre 10 miliardi nel
1995 e 20 miliardi per il 1996.
Nel 1994 si prevede che vengano attivati solamente alcuni
collegamenti sperimentali. Solo nel 1995, a fronte dell'azione
svolta dall'Autorità per l'informatica, con la realizzazione
dei collegamenti telematici ai comuni e la fornitura delle
apparecchiature informatiche, inizieranno ad attivarsi i
servizi comunali. I comuni maggiormente interessati
all'utilizzo del servizio telematico saranno i piccoli e medi
comuni dislocati a notevole distanza dal capoluogo di
provincia, ove già viene dato il servizio dall'Amministrazione
finanziaria.
E' proprio in questi comuni che l'utenza è disposta a
pagare un supplemento del 20 per cento sui diritti e tributi,
data l'agevolazione fornita dal punto di vista logistico.
Il programma di attivazione dei collegamenti telematici
ai comuni sarà scaglionato in almeno due anni, per cui nel
1995 si prevede che il numero dei comuni collegati diventi un
campione significativo. Per detto anno, si prevede che non più
del 10 per cento delle certificazioni avverrà a livello
comunale, considerata la novità del servizio e le viscosità
proprie dell'avviamento di nuovi servizi. Pertanto la stima in
termini di minori entrate, non dovrebbe essere,
prudenzialmente, al di sopra dei 10 miliardi.
Articolo 9, comma 14 (destinazione quota maggiori
introiti ICI). - Un terzo dei maggiori introiti dell'ICI
conseguente all'applicazione delle disposizioni dell'articolo
viene destinato ad integrare i fondi per finanziare
l'autoimazione dei sistemi informatici comunali. Trattandosi
di quota di un incremento di gettito dell'imposta, non viene
stimata una minore entrata. Inoltre, per le strutture
centrali, non è previsto che l'operazione comporti oneri
aggiuntivi, potendo essere realizzata utilizzando le strutture
già esistenti.
Articolo 10 (revisioni degli estimi catastali). - I
ricorsi accolti da parte della Commissione censuaria centrale
in materia di rendite catastali si riflettono sulle entrate
del 1994 per due ordini di motivi: da una parte, per la
restituzione delle più elevate imposte sui redditi corrisposte
nel 1993; dall'altra, per la riduzione di entrate connesse ai
nuovi valori delle rendite.
Per valutare la perdita di gettito IRPEF, sono
considerate le variazioni degli estimi relativi agli immobili
delle categoria A e della categoria C6 (garage, eccetera), in
quanto normalmente queste costituiscono le tipologie di
immobili che concorrono a formare il reddito da fabbricati in
base alla rendita catastale.
Pag. 38
Le altre tipologie, infatti, per la loro natura
costituiscono beni strumentali delle imprese oppure sono dati
in locazione; un eventuale abbattimento delle rendite
catastali non ha quindi influenza sul reddito dei
fabbricati.
Nell'ipotesi che il 25 per cento degli immobili in
oggetto sia dato in affitto, questi possono essere esclusi dal
computo della diminuzione di base imponibile, in quanto
rientrano nel reddito da fabbricati non su base catastale ma
come reddito effettivamente percepito.
La base imponibile si riduce, quindi, a circa 625
miliardi che, ad un'aliquota marginale media del 26 per cento,
comporta una perdita di gettito pari a circa 160 miliardi su
base annua.
Per il 1993, l'introduzione della deducibilità di un
milione di lire per l'abitazione principale comporterà una
parziale riduzione della perdita di gettito. Infatti, in base
agli estimi attuali, il reddito catastale degli immobili con
rendita inferiore al milione è pari a circa il 27,7 per cento
del totale. Applicando tale percentuale alla variazione di
base imponibile afferente alle abitazioni principali, che è
stata stimata pari al 50 per cento del totale, si ottiene:
835 miliardi x 50 per cento = 418 miliardi
418 miliardi x 27,7 per cento = 116 miliardi
I 116 miliardi rappresentano, quindi, la base imponibile
delle abitazioni principali con rendita catastale inferiore al
milione.
L'imponibile, di 625 miliardi, relativo agli immobili
dichiarati su base catastale, deve essere diminuita, per il
1993, di questi 116 miliardi; la cui stima della perdita di
gettito diventa, pertanto, pari a circa 132 miliardi su base
annua.
(625 - 116) miliardi x 26 per cento = 132 miliardi
Tenuto conto che la restituzione delle maggiori imposte
per il 1992 viene effettuata in sede di dichiarazioni dei
redditi per il 1994 con una maggiorazione del 6 per cento, e
che è prevista una revisione degli estimi entro il 1994 (per
cui gli effetti riduttivi conseguenti alle modifiche
introdotte sono limitati al 1993), la stima degli effetti,
considerati anche gli acconti, è la seguente:
... (omissis) ...
Articolo 11 (automazione del servizio lotterie ed
altri giuochi e lotterie istantanee). - In relazione
all'esperienza degli ultimi anni, l'effetto dell'automazione -
che sarà completata entro il 1994 - e dell'ampliamento della
rete di raccolta dovrebbe riflettersi in maggiori entrate
rispetto a quanto previsto.
Pag. 39
Da una stima di 4.000 miliardi per il 1993 si potrà
arrivare - in base all'attuale tendenza - a 4.650 miliardi
(-19,8 per cento). Tenendo conto della stima per il 1994 (+5
per cento) può essere previsto, cautelativamente, un ulteriore
incremento pari ad almeno 100 miliardi. Per gli anni 1995 e
1996, la stima può essere indicata in 250 miliardi.
Riguardo alle lotterie istantanee, sulla base
dell'esperienza dei premi in cui tale forma di estrazione
viene da tempo praticata, il supporto di una incisiva azione
promozionale e di una efficiente rete di commercializzazione
dovrebbe consentire, in termini cautelativi, di realizzare
maggiori entrate per il 1995 e il 1996 - rispetto ai 250
miliardi previsti dalla nota tecnica al provvedimento
collegato alla finanziaria - di almeno 100 miliardi.
Articolo 12 (concorso pronostici "Totogoal"). - A
partire dai prossimi mesi dell'anno sarà avviato dal CONI un
nuovo concorso pronostici, indicato come "Totogoal", dopo
l'esito positivo delle sperimentazioni effettuate il 30 maggio
e il 6 giugno nell'Umbria e nel Lazio. Per tale concorso, al
fine di consentire al CONI di far fronte agli oneri
conseguenti (in special modo, per le modifiche da apportare
alle oltre 20 mila validatrici e per potenziare
l' hardware disponibile) viene stabilito per un periodo
temporaneo (fino al termine del campionato di calcio di serie
"A" 1995-96), l'accorpamento dei diritti fissi addizionali
alla posta di gioco.
Secondo le stime della Direzione competente, le maggiori
entrate conseguenti al nuovo gioco possono essere stimate in
circa 5 miliardi per ogni concorso. Nel 1994, tenuto conto dei
tempi previsti per l'avvio del nuovo concorso, dovrebbero
essere tenuti 30 concorsi, con un'entrata stimata in circa 150
miliardi. Nel 1995, tenuto conto dell'effettuazione di 45
concorsi, le maggiori entrate possono essere stimate in 225
miliardi. Per il 1996, considerando il ripristino
dell'ordinario meccanismo impositivo, la previsione può essere
indicata in 235 miliardi.
Articolo 13 (modifica della misura degli interessi sui
crediti e debiti dell'erario). - La stima dell'effetto
della riduzione del tasso d'interesse dal 9 per cento al 6 per
cento, a partire dal 1^ gennaio 1994, viene effettuata tenendo
conto della presumibile giacenza delle richieste di rimborso
dall'1^ gennaio 1994, dell'ammontare dei rimborsi effettuabili
sulla base delle previsioni fatto ai fini dell'IVA (16.200
miliardi per il 1994, 16.800 miliardi per il 1995 e 17.500
miliardi per il 1996) e delle imposte sui redditi (3.500,
3.650 e 3.750 miliardi); dei rimborsi effettuabili con titoli
(10 mila miliardi per ciascun anno del triennio 1994-1996,
destinati all'IVA ed alle imposte sui redditi, stimati in
proporzione alla loro quota rispetto allo stock delle
richieste di rimborso giacenti); alla formazione di nuovi
crediti, anche tenuto conto dell'introduzione del conto
fiscale.
Pag. 40
I risultati dell'analisi danno luogo, a parità di
rimborsi di quote capitale, ad una stima di maggiori entrate
per l'IVA (netta) pari a 182 miliardi per il 1994, 577
miliardi per il 1995, 633 miliardi per il 1996. Per le imposte
sui redditi, l'effetto dovrebbe determinare minori spese per
112 miliardi nel 1995 e per 180 miliardi nel 1996.
Di segno opposto è l'effetto della riduzione del tasso
d'interesse sui crediti dell'erario. Tenendo conto delle
previsioni di ruoli per il triennio 1994-1996, l'effetto, in
termini di minori entrate, è stimato in 68, 296 e 451
miliardi.
Complessivamente, l'effetto netto sulle entrate nel
triennio viene stimato in 114, 281 e 182 miliardi.
Articolo 14 (adeguamento della misura di tributi
di importo fisso e dei prezzi di generi di monopolio). -
Per ciascuno dei tre anni del periodo 1994-1996 viene
stabilita la possibilità di adeguare la misura dei tributi di
importo fisso e dei prezzi di vendita dei generi di monopolio
fiscale. L'effetto minimo di tali misure sul triennio viene
indicato in 500 miliardi per il 1994 ed in 600 miliardi per
gli anni 1995 e 1996. Le prime disposizioni saranno emanate
entro il 30 aprile 1994.
Articolo 15 (sistemi retributivi incentivanti la
produttività e potenziamento del personale). - Nella
prospettiva di un'azione più efficace per il contrasto
dell'evasione fiscale e per assicurare più elevati livelli di
efficienza all'azione amministrativa sono stabilite due misure
tendenti a potenziare l'azione dell'Amministrazione
finanziaria.
Viene delineato un sistema di incentivi retributivi del
personale, con criteri da definire con decreto del Ministero
delle finanze, da collegare con precisi obiettivi da
realizzare in termini di recupero di gettito. Inoltre, viene
prevista la possibilità di procedere, a partire dal 1995,
all'assunzione di mille dipendenti delle qualifiche funzionali
VII e VIII, da destinare al potenziamento dell'attività di
controllo nelle sede che presentano insufficienze di personale
rispetto ad obiettive esigenze.
Non vengono stimati effetti negativi di bilancio. Le
incentivazioni andranno finanziate con parte dei risultati
aggiuntivi dell'azione accertatrice. Per quanto riguarda
l'onere derivante dalle assunzioni di personale - che può
essere stimato intorno ai 50 miliardi a partire dal 1995 -
tenuto conto delle aree territoriali e delle attività alle
quali sarà destinato, dovrebbe trovare quanto meno copertura
nell'aumento di entrate che potrà conseguirne. In ogni modo, a
tale onere può essere fatto fronte, anche formalmente, con
parte dei minori oneri per interessi sui rimborsi di imposte
sui redditi, a seguito della riduzione del tasso di interessi
disposta all'articolo 13 del presente decreto.
Pag. 41
TABELLA RIASSUNTIVA
(in miliardi di lire)
... (omissis) ...
Pag. 42
Segue: TABELLA RIASSUNTIVA
(in miliardi di lire)
... (omissis) ...
Pag. 43
Segue: TABELLA RIASSUNTIVA
(in miliardi di lire)
... (omissis) ...
| |