| (Razionalizzazione dei criteri di determinazione di taluni
redditi
ed eliminazione di effetti agevolativi ed elusivi).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, comma 2, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Gli interessi moratori e gli interessi
per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa
categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali
interessi sono maturati.";
b) nell'articolo 13- bis, comma 1, la
lettera a) è abrogata;
c) nell'articolo 41, comma 1, la lettera h)
è sostituita dalla seguente: " h) gli altri interessi non
aventi natura compensativa e ogni altro provento in misura
definita derivante dall'impiego di capitale.";
Pag. 46
d) nell'articolo 44, comma 1, dopo le parole
"esenti da imposta." sono aggiunte, in fine, le seguenti:
";tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti
riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
quote possedute.";
e) nell'articolo 44, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
"3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai
soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante
o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti
costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato
per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote
annullate. Il credito di imposta di cui all'articolo 14 spetta
limitatamente alla parte dell'utile proporzionalmente
corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate nel
comma 1, anche se imputate a capitale. Resta ferma
l'applicazione delle ritenute alla fonte sulle riserve, anche
se imputate a capitale, diverse da quelle indicate nel comma
1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette
operazioni.";
f) nell'articolo 52, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
"2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita,
questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte
del loro ammontare che eccede i componenti negativi non
dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e
5- bis, è computata in diminuzione del reddito
complessivo a norma dell'articolo 8.";
g) nell'articolo 55, comma 4, le parole
"derivanti da precedenti finanziamenti" sono soppresse;
h) nell'articolo 56, comma 3, primo periodo, le
parole "alle lettere a) e b) " sono sostituite
dalle seguenti: "alle lettere a), b) e h) ";
i) nell'articolo 61, comma 5, il primo e il
secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "L'ammontare dei
versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla
società emittente o della rinuncia ai crediti nei confronti
della società stessa, si aggiunge al costo delle azioni in
proporzione alla quantità delle singole voci della
corrispondente categoria.";
l) nell'articolo 81, comma 1, lettera c),
le parole "o al 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"o al 10 per cento";
m) nell'articolo 102, comma 1, dopo il primo
periodo, è inserito il seguente: "La perdita è diminuita dei
proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare
che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli
articoli 63 e 75, commi 5 e 5- bis. ";
n) nell'articolo 115, comma 2, lettera a),
dopo le parole "persone giuridiche" sono aggiunte le seguenti:
"per i quali spetta il credito di imposta di cui all'articolo
14".
2. Le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti di
cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600,
nonché quelle sui proventi di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 30 settembre 1983, n.512, convertito,
Pag. 47
con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n.649,
si applicano a titolo di acconto nei confronti delle persone
fisiche se i beni da cui detti redditi derivano sono relativi
all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
3. Le disposizioni del comma 1, lettere b), d), e),
f), g), i), m) e n) si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettere
a) e c), si applicano, anche ai fini delle
ritenute alla fonte, per gli interessi percepiti dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. La disposizione del
comma 2 si applica per gli interessi e i proventi maturati dal
1^ gennaio 1994.
| |