| (Disposizioni in materia di applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 5, secondo comma, dopo le parole
"12 giugno 1973, n.349" sono aggiunte le seguenti: ", nonché
le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate
di cui al regio decretolegge 26 settembre 1935, n.1952.";
b) nell'articolo 10, primo comma, i numeri 17) e
26) sono abrogati;
c) nell'articolo 19- bis, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) nel primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Se i beni ammortizzabili sono acquistati mediante
contratti di appalto le rettifiche sono operate a decorrere
dall'anno della loro entrata in funzione.";
2) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
"Se beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di
atti di fusione, di scissione, di cessione di aziende,
compresi i complessi aziendali relativi ai singoli rami
dell'impresa, ovvero di conferimento, le disposizioni di cui
ai precedenti commi si applicano con riferimento alla data in
cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o
dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa
o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o
conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o
conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.";
d) nell'articolo 74 il quinto comma è sostituito
dal seguente:
"Per gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati
nel numero 7) dell'articolo 10, e per i trattenimenti pubblici
effettuati dagli esercenti le suddette attività, l'imposta si
applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli
spettacoli ed è riscossa con le stesse
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modalità stabilite per quest'ultima imposta. La detrazione di
cui all'articolo 19 è forfetizzata in misura pari a due terzi
dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini
dell'imposta sugli spettacoli. Se sono effettuate anche
prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, inerenti o
comunque connesse a quelle di spettacolo, l'imposta si applica
con le suddette modalità anche ai relativi corrispettivi, ma
la detrazione è forfetizzata in misura pari ad un decimo
dell'imposta relativa alle operazioni stesse. Le imprese sono
esonerate dagli obblighi di fatturazione, tranne che per le
prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, di
registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito
dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina
stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese
hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel
modo normale dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto prima dell'inizio dell'anno solare;
l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata e comunque
per un triennio.".
2. Per l'anno 1994 l'opzione prevista dall'articolo 74,
quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.633, può essere esercita entro il 31 gennaio
1994.
3. Le disposizioni del comma 1, lettera c), numeri
1) e 2), si applicano, rispettivamente, ai beni ammortizzabili
che entrano in funzione dal 1^ gennaio 1994 e alle rettifiche
relative ai beni ammortizzabili acquisiti dalla predetta data.
Le disposizioni del comma 1, lettere a), b) e d),
si applicano dal 1^ gennaio 1994.
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