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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17243
DDL3580-0007
Progetto di legge Camera n. 3580 - testo presentato - (DDL11-3580)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.47 dello stampato)
...C3580. TESTIPDL
...C3580.
...Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993. Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3580 ZZ11 ZZDL ZZPR
           (Disposizioni in materia di applicazione
              dell'imposta sul valore aggiunto).
      1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
  1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  nell'articolo 5, secondo comma, dopo le parole
  "12 giugno 1973, n.349" sono aggiunte le seguenti: ", nonché
  le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate
  di cui al regio decretolegge 26 settembre 1935, n.1952.";
          b)  nell'articolo 10, primo comma, i numeri 17) e
  26) sono abrogati;
          c)  nell'articolo 19- bis,  sono apportate le
  seguenti modificazioni:
          1) nel primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente
  periodo: "Se i beni ammortizzabili sono acquistati mediante
  contratti di appalto le rettifiche sono operate a decorrere
  dall'anno della loro entrata in funzione.";
          2) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
      "Se beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di
  atti di fusione, di scissione, di cessione di aziende,
  compresi i complessi aziendali relativi ai singoli rami
  dell'impresa, ovvero di conferimento, le disposizioni di cui
  ai precedenti commi si applicano con riferimento alla data in
  cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o
  dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa
  o dal soggetto cedente o conferente.  I soggetti cedenti o
  conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o
  conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.";
          d)  nell'articolo 74 il quinto comma è sostituito
  dal seguente:
      "Per gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati
  nel numero 7) dell'articolo 10, e per i trattenimenti pubblici
  effettuati dagli esercenti le suddette attività, l'imposta si
  applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli
  spettacoli ed è riscossa con le stesse
 
                              Pag. 48
 
  modalità stabilite per quest'ultima imposta.  La detrazione di
  cui all'articolo 19 è forfetizzata in misura pari a due terzi
  dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini
  dell'imposta sugli spettacoli.  Se sono effettuate anche
  prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, inerenti o
  comunque connesse a quelle di spettacolo, l'imposta si applica
  con le suddette modalità anche ai relativi corrispettivi, ma
  la detrazione è forfetizzata in misura pari ad un decimo
  dell'imposta relativa alle operazioni stesse.  Le imprese sono
  esonerate dagli obblighi di fatturazione, tranne che per le
  prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, di
  registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito
  dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina
  stabilita per l'imposta sugli spettacoli.  Le singole imprese
  hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel
  modo normale dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta
  sul valore aggiunto prima dell'inizio dell'anno solare;
  l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata e comunque
  per un triennio.".
      2.  Per l'anno 1994 l'opzione prevista dall'articolo 74,
  quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
  ottobre 1972, n.633, può essere esercita entro il 31 gennaio
  1994.
      3.  Le disposizioni del comma 1, lettera  c),  numeri
  1) e 2), si applicano, rispettivamente, ai beni ammortizzabili
  che entrano in funzione dal 1^ gennaio 1994 e alle rettifiche
  relative ai beni ammortizzabili acquisiti dalla predetta data.
  Le disposizioni del comma 1, lettere  a), b)  e  d),
  si applicano dal 1^ gennaio 1994.
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3580 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3580 TOTPAG=0063 TOTDOC=0022 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0047 RIGINIZ=017 PAGFIN=0048 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=47 PAGEFIN=48 SORTRES= SORTDDL=358000 00 FASCIDC=11DDL3580 SORTNAV=0358000 000 00000 ZZDDLC3580 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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