| (Sistemi retributivi incentivanti la produttività).
1. L'amministrazione finanziaria adotta sistemi
retributivi incentivanti la produttività e i controlli.
2. Tali sistemi retributivi sono previsti per:
a) progetti speciali finalizzati alla repressione
dei fenomeni di evasione fiscale, anche sulla base di
valutazioni comparate delle informazioni provenienti da altri
settori dell'amministrazione dello Stato, dagli enti
previdenziali e dall'anagrafe tributaria, con particolare
riferimento ai dati relativi alle transazioni economiche;
b) programmi finalizzati all'eliminazione
dell'arretrato delle liquidazioni delle dichiarazioni dei
contribuenti e dei relativi rimborsi;
c) programmi di intervento per l'aggiornamento
degli archivi informatizzati dell'amministrazione finanziaria
e di quelli connessi al contenzioso tributario.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, su proposta
del segretario generale, sentito il consiglio di
amministrazione, è predisposto un
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programma di attribuzione delle risorse finanziarie e sono
definiti i criteri generali per la corresponsione dei
compensi, da collegare all'incremento di gettito prefissato
ovvero alla realizzazione degli obiettivi dei programmi.
4. Al finanziamento dei progetti e programmi previsti al
comma 2, si provvede utilizzando una quota dell'incremento
annuale del gettito derivante dalla realizzazione di essi. La
quota anzidetta sarà determinata annualmente con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro.
5. Fatte salve le procedure di mobilità e tutte le
disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n.537, ad eccezione
del comma 6 dell'articolo 3, il Ministro delle finanze è
autorizzato a bandire, dal 1^ gennaio 1994, concorsi per
l'assunzione di mille dipendenti, da inquadrare nell'ottava o
nella settima qualifica funzionale e da destinare al
potenziamento dell'attività di controllo esclusivamente nelle
sedi nelle quali, all'esito della verifica dei carichi di
lavoro, si registrano maggiori carenze di organico. I
vincitori dei concorsi non possono essere assunti prima del 1^
gennaio 1995, né essere destinati, per almeno sette anni, a
sedi diverse da quelle per le quali sono stati banditi i
concorsi. All'onere derivante dal presente comma, valutato in
annue lire 50 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede
mediante riduzione delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale
1994-1996, al capitolo 3500 dello stato di previsione del
Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e
corrispondente capitolo per gli anni successivi, per effetto
dei minori oneri per interessi derivanti dall'articolo 13.
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