Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17256
DDL3580-0020
Progetto di legge Camera n. 3580 - testo presentato - (DDL11-3580)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.20 (che inizia a pag.61 dello stampato)
...C3580. TESTIPDL
...C3580.
...Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993. Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.
Articolo 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3580 ZZ11 ZZDL ZZPR
     (Sistemi retributivi incentivanti la produttività).
      1.  L'amministrazione finanziaria adotta sistemi
  retributivi incentivanti la produttività e i controlli.
      2.  Tali sistemi retributivi sono previsti per:
          a)  progetti speciali finalizzati alla repressione
  dei fenomeni di evasione fiscale, anche sulla base di
  valutazioni comparate delle informazioni provenienti da altri
  settori dell'amministrazione dello Stato, dagli enti
  previdenziali e dall'anagrafe tributaria, con particolare
  riferimento ai dati relativi alle transazioni economiche;
          b)  programmi finalizzati all'eliminazione
  dell'arretrato delle liquidazioni delle dichiarazioni dei
  contribuenti e dei relativi rimborsi;
          c)  programmi di intervento per l'aggiornamento
  degli archivi informatizzati dell'amministrazione finanziaria
  e di quelli connessi al contenzioso tributario.
      3.  Con decreto del Ministro delle finanze, su proposta
  del segretario generale, sentito il consiglio di
  amministrazione, è predisposto un
 
                              Pag. 62
 
  programma di attribuzione delle risorse finanziarie e sono
  definiti i criteri generali per la corresponsione dei
  compensi, da collegare all'incremento di gettito prefissato
  ovvero alla realizzazione degli obiettivi dei programmi.
      4.  Al finanziamento dei progetti e programmi previsti al
  comma 2, si provvede utilizzando una quota dell'incremento
  annuale del gettito derivante dalla realizzazione di essi.  La
  quota anzidetta sarà determinata annualmente con decreto del
  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
  tesoro.
      5.  Fatte salve le procedure di mobilità e tutte le
  disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n.537, ad eccezione
  del comma 6 dell'articolo 3, il Ministro delle finanze è
  autorizzato a bandire, dal 1^ gennaio 1994, concorsi per
  l'assunzione di mille dipendenti, da inquadrare nell'ottava o
  nella settima qualifica funzionale e da destinare al
  potenziamento dell'attività di controllo esclusivamente nelle
  sedi nelle quali, all'esito della verifica dei carichi di
  lavoro, si registrano maggiori carenze di organico.  I
  vincitori dei concorsi non possono essere assunti prima del 1^
  gennaio 1995, né essere destinati, per almeno sette anni, a
  sedi diverse da quelle per le quali sono stati banditi i
  concorsi.  All'onere derivante dal presente comma, valutato in
  annue lire 50 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede
  mediante riduzione delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996
  dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale
  1994-1996, al capitolo 3500 dello stato di previsione del
  Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e
  corrispondente capitolo per gli anni successivi, per effetto
  dei minori oneri per interessi derivanti dall'articolo 13.
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3580 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3580 TOTPAG=0063 TOTDOC=0022 NDOC=0020 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0061 RIGINIZ=027 PAGFIN=0062 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=61 PAGEFIN=62 SORTRES= SORTDDL=358000 00 FASCIDC=11DDL3580 SORTNAV=0358000 000 00000 ZZDDLC3580 NDOC0020 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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