| All'articolo 1, al comma 1, lettera i), sono
aggiunte, in fine, le parole: "; tuttavia è consentita la
deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito
effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il
patrimonio netto della società emittente risultante dopo la
copertura".
All'articolo 2, al comma 2, la parola: "esercita"
è sostituita dalla seguente: "esercitata".
All'articolo 3:
al comma 1, lettera d), numero 1), le parole:
"eseguite nel registro stesso, relativamente alle fatture
emesse nel mese precedente" sono sostituiti dalle seguenti:
"eseguite nel registro stesso per il mese precedente";
al comma 3, dopo le parole: "si applicano"
sono inserite le seguenti: "alle operazioni
effettuate".
All'articolo 4:
al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le
parole: "soggetti che svolgono l'attività di costruzione di
immobili per la successiva vendita" sono inserite le
seguenti: ", ivi comprese le cooperative edilizie e loro
consorzi, anche se a proprietà indivisa,";
al comma 1, lettera b), al numero 3), dopo le
parole: "anche se assegnate" sono inserire le seguenti:
in proprietà o in godimento"; e al numero 6) le parole:
"nel numero" sono sostituite dalle seguenti: "il
numero";
al comma 6, le parole: "secondo comma" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 2";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8- bis. All'articolo 14, comma 8, lettera
e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole:
"nell'articolo 34, primo comma, dopo il primo periodo, è
inserito il seguente:" sono sostituite dalle seguenti:
"nell'articolo 34, dopo il primo comma, è inserito il
seguente:"".
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All'articolo 8, al comma 1, lettera b),
nell'articolo 2- bis della tariffa, dopo le parole:
"Estratti conto" sono inserite le seguenti: ",
comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli,"
e nella nota 3- ter, dopo le parole: "mediante
conto corrente" sono inserite le seguenti: ", ovvero
relativi al deposito di titoli".
All'articolo 9:
al comma 3, lettera a), le parole: "viene
dichiarato" sono sostituite dalla seguente: "è";
al comma 3, lettera c), le parole: "stato
dichiarato" sono soppresse;
al comma 3, lettera d), le parole: "comma
3" sono sostituite dalle seguenti: "terzo comma";
al comma 4, le parole: "stato dichiarato" sono
soppresse;
al comma 9, le parole: "di cui al comma 8" sono
sostituite dalle seguenti: "già rurali, che non presentano
più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6";
al comma 10, al primo periodo, le parole: "con il
decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro delle
finanze, da emanare di concerto con il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali,"; e, all'ultimo periodo,
le parole: ", da emanare di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali" sono
soppresse;
al comma 11, le parole: "comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 22";
al comma 14, le parole: "comma 9" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 13".
All'articolo 11, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
"2- bis. Salvo quanto previsto al comma 1, il
Ministro delle finanze può affidare la distribuzione dei
biglietti delle lotterie nazionali tradizionali ed istantanee
a consorzi o società costituiti fra gli operatori interessati
alla vendita di tali biglietti".
All'articolo 14, al comma 1, lettera a), le
parole: "20 giugno 1990" sono sostituite dalle seguenti:
"26 giugno 1990".
L'articolo 15 è soppresso.
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