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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17263
DDL3580-0005
Relazione Camera n. 3580-A (DDL11-3580-A)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C3580A. TESTIPDL
...C3580A.
...Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993. Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3580A ZZ11 ZZDL ZZRM
  (Razionalizzazione dei criteri di determinazione di taluni
                           redditi
     ed eliminazione di effetti agevolativi ed elusivi).
      1.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
  con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
  n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  nell'articolo 6, comma 2, è aggiunto, in fine,
  il seguente periodo: "Gli interessi moratori e gli interessi
  per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa
  categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali
  interessi sono maturati.";
          b)  nell'articolo 13- bis,  comma 1, la
  lettera  a)  è abrogata;
          c)  nell'articolo 41, comma 1, la lettera  h)
  è sostituita dalla seguente: " h)  gli altri interessi non
  aventi natura compensativa e ogni altro provento in misura
  definita derivante dall'impiego di capitale.";
 
                               Pag. 6
 
          d)  nell'articolo 44, comma 1, dopo le parole
  "esenti da imposta." sono aggiunte, in fine, le seguenti:
  "; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti
  riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
  quote possedute.";
          e)  nell'articolo 44, il comma 3 è sostituito dal
  seguente:
      "3.  Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai
  soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante
  o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti
  costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato
  per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote
  annullate.  Il credito di imposta di cui all'articolo 14 spetta
  limitatamente alla parte dell'utile proporzionalmente
  corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate nel
  comma 1, anche se imputate a capitale.  Resta ferma
  l'applicazione delle ritenute alla fonte sulle riserve, anche
  se imputate a capitale, diverse da quelle indicate nel comma
  1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette
  operazioni.";
          f)  nell'articolo 52, il comma 2 è sostituito dal
  seguente:
      "2.  Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita,
  questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte
  del loro ammontare che eccede i componenti negativi non
  dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e
  5- bis,  è computata in diminuzione del reddito
  complessivo a norma dell'articolo 8.";
          g)  nell'articolo 55, comma 4, le parole
  "derivanti da precedenti finanziamenti" sono soppresse;
          h)  nell'articolo 56, comma 3, primo periodo, le
  parole "alle lettere  a)  e  b) " sono sostituite
  dalle seguenti: "alle lettere  a), b)  e  h) ";
          i)  nell'articolo 61, comma 5, il primo e il
  secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "L'ammontare dei
  versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla
  società emittente o della rinuncia ai crediti nei confronti
  della società stessa, si aggiunge al costo delle azioni in
  proporzione alla quantità delle singole voci della
  corrispondente categoria.";
          l)  nell'articolo 81, comma 1, lettera  c),
  le parole "o al 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
  "o al 10 per cento";
          m)  nell'articolo 102, comma 1, dopo il primo
  periodo, è inserito il seguente: "La perdita è diminuita dei
  proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare
  che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli
  articoli 63 e 75, commi 5 e 5- bis. ";
          n)  nell'articolo 115, comma 2, lettera  a),
  dopo le parole "persone giuridiche" sono aggiunte le seguenti:
  "per i quali spetta il credito di imposta di cui all'articolo
  14".
      2.  Le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti di
  cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del decreto
  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600,
  nonché quelle sui proventi di cui all'articolo 5 del
  decreto-legge 30 settembre 1983, n.512, convertito,
 
                               Pag. 7
 
  con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n.649,
  si applicano a titolo di acconto nei confronti delle persone
  fisiche se i beni da cui detti redditi derivano sono relativi
  all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle
  imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
      3.  Le disposizioni del comma 1, lettere  b), d), e),
  f),   g), i), m)  e  n)  si applicano a decorrere
  dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
  del presente decreto.  Le disposizioni del comma 1, lettere
  a)  e  c),  si applicano, anche ai fini delle
  ritenute alla fonte, per gli interessi percepiti dalla data di
  entrata in vigore del presente decreto.  La disposizione del
  comma 2 si applica per gli interessi e i proventi maturati dal
  1^ gennaio 1994.
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3580-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3580 TOTPAG=0023 TOTDOC=0021 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0005 RIGINIZ=019 PAGFIN=0007 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=358000A00 FASCIDC=11DDL3580 A SORTNAV=0358000A000 00000 ZZDDLC3580A NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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