| (Modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul
valore aggiunto in materia di aliquote e di esenzioni).
1. Nella tabella A, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella parte seconda sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il numero 24) è sostituito dal seguente: "24)
beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la
costruzione, anche in
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economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2
luglio 1949, n.408, e successive modificazioni, delle
costruzioni rurali di cui al numero 21- bis) e, fino al
31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli
interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato
danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e
dell'11 maggio 1984;";
2) il numero 25) è soppresso;
3) il numero 26) è sostituito dal seguente: "26)
assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui
al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro
consorzi;";
4) il numero 39) è sostituito dal seguente: "39)
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui
all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n.408, e successive
modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che
svolgono l'attività di costruzione di immobili per la
successiva vendita o di soggetti per i quali ricorrono le
condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla
realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero
21- bis); ";
b) nella parte terza sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il numero 114) è sostituito dal seguente: "114)
medicinali pronti per l'uso, umano e veterinario, ad eccezione
dei prodotti omeopatici e dei medicinali da banco o di
automedicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.539; sostanze farmaceutiche e
articoli di medicazione di cui le farmacie debbono
obbligatoriamente essere dotate, secondo la Farmacopea
ufficiale;";
2) nel numero 127- quinquies) le parole "ceduti
da imprese costruttrici" sono soppresse;
3) nel numero 127- undecies), dopo le parole "27
agosto 1969," sono inserite le seguenti: "anche se assegnate a
soci da cooperative edilizie e loro consorzi,";
4) nel numero 127- terdecies) le parole
"relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al
numero 127- quinquies) " sono soppresse;
5) nel numero 127- quaterdecies) le parole
"relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al
numero 127- quinquies) " sono soppresse;
6) nel numero 127- quinquiesdecies) è sostituito
dal seguente: "127- quinquiesdecies) fabbricati o
porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti
interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5
agosto 1978, n.457, esclusi quelli di cui alle lettere
a) e b) del primo comma dello stesso articolo,
ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;";
7) dopo il numero 127- quinquiesdecies) è
aggiunto il seguente numero: "127- sexiesdecies)
prestazioni di smaltimento, previste dall'articolo
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1 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n.915, di rifiuti urbani e speciali di cui
all'articolo 3, commi primo e secondo, dello stesso
decreto.".
2. Per l'anno 1994 l'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto per le prestazioni di cui al numero
127- sexiesdecies) della tabella A, parte terza, allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.633, è stabilita nella misura del 4 per cento.
3. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita
nella misura del 12 per cento è elevata al 13 per cento.
4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è
stabilita nella misura del 13 per cento per:
a) le prestazioni rese ai clienti alloggiati
nelle aziende alberghiere classificate di lusso, comprese le
somministrazioni di alimenti e bevande;
b) i servizi telefonici per utenze private,
compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e
telefoni a disposizione del pubblico; il servizio radiomobile
pubblico di comunicazione per utenze residenziali.
5. Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge
29 ottobre 1993, n.427, le parole: "limitatamente alle
operazioni per le quali è stata emessa fattura," sono
soppresse.
6. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto-legge 29
dicembre 1983, n.746, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1984, n.17, il secondo e il terzo periodo
sono soppressi.
7. Nell'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n.412, il dodicesimo periodo è soppresso.
8. Le disposizioni del comma 1, salvo quanto disposto dal
comma 2, e dei commi 3, 4, lettera a), e 7, si applicano
a decorrere dal 1^ gennaio 1994. La disposizione del comma 4,
lettera b), ha effetto dal 1^ gennaio 1995. A decorrere
dalla stessa data è soppresso il numero 124) della tabella
A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.633. La disposizione del comma 6
si applica a decorrere dall'anno 1994.
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