| (Modificazioni dell'accisa sulla benzina e sui prodotti
alcolici).
1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti
prodotti:
a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e
2710 00 36) da lire 960.220 a lire 1.019.050 per 1.000
litri;
b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27,
2710 00 29 e 2710 00 32) da lire 869.020 a lire 911.040 per
1.000 litri;
c) prodotti alcolici intermedi da lire 77.835 a
lire 84.000 per ettolitro.
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2. Gli aumenti stabiliti nel comma 1, lettere a) e
b), si applicano anche ai prodotti già immessi in
consumo e che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono posseduti dagli esercenti dei depositi di oli
minerali per uso commerciale. Si applicano le disposizioni
degli articoli 9 e 10, come sostituito dall'articolo 2 della
legge 26 dicembre 1981, n.777, della legge 11 maggio 1981,
n.213.
3. La riduzione di aliquota prevista per l'alcole etilico
dall'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n.427, è stabilita nella misura di lire 124.600 per
ettolitro anidro.
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