| (Imposta straordinaria erariale su autovetture,
autoveicoli
e motocicli di lusso).
1. L'imposta straordinaria erariale sulle autovetture e
gli autoveicoli per trasporto promiscuo e motoveicoli di cui
all'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n.427, si applica anche per l'anno 1994 nella misura
prevista dal comma 2 del predetto articolo 65. L'imposta è
dovuta all'atto della prima immatricolazione, anche se
relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e
motocicli che sono già stati immatricolati in altro Stato
indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste
dall'articolo 38, comma 4, del suddetto decreto-legge, oppure
in Italia, con rilascio di targhe speciali.
2. Per gli autoveicoli e i motocicli usati di cui al
comma 1, la misura dell'imposta è ridotta del 10 per cento per
ciascun anno successivo a quello d'immatricolazione o, qualora
questa non risulti accertabile, all'anno di costruzione, fino
al massimo del 50 per cento.
3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del
registro territorialmente competente, in base al domicilio
fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta
l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della
richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non
possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa
carta di circolazione senza che sia stata prodotta
l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
4. Le controversie riguardanti l'applicazione del
presente articolo e dell'articolo 65 del decreto-legge 30
agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n.427, sono attribuite alla giurisdizione
delle commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n.546. Ai ricorsi prodotti fino alla data di insediamento
delle nuove commissioni si applicano le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.636.
5. I ricorsi presentati all'intendenza di finanza fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
decisi in via amministrativa. Avverso tale decisione è ammesso
ricorso all'autorità giudiziaria
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ordinaria entro centottanta giorni dalla notifica della
decisione o, in mancanza di questa, trascorsi novanta giorni
dalla presentazione del ricorso.
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