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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17268
DDL3580-0010
Relazione Camera n. 3580-A (DDL11-3580-A)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C3580A. TESTIPDL
...C3580A.
...Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993. Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.
Articolo 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3580A ZZ11 ZZDL ZZRM
  (Imposta straordinaria erariale su autovetture,
                         autoveicoli
                    e motocicli di lusso).
      1.  L'imposta straordinaria erariale sulle autovetture e
  gli autoveicoli per trasporto promiscuo e motoveicoli di cui
  all'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
  1993, n.427, si applica anche per l'anno 1994 nella misura
  prevista dal comma 2 del predetto articolo 65.  L'imposta è
  dovuta all'atto della prima immatricolazione, anche se
  relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e
  motocicli che sono già stati immatricolati in altro Stato
  indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste
  dall'articolo 38, comma 4, del suddetto decreto-legge, oppure
  in Italia, con rilascio di targhe speciali.
      2.  Per gli autoveicoli e i motocicli usati di cui al
  comma 1, la misura dell'imposta è ridotta del 10 per cento per
  ciascun anno successivo a quello d'immatricolazione o, qualora
  questa non risulti accertabile, all'anno di costruzione, fino
  al massimo del 50 per cento.
      3.  L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del
  registro territorialmente competente, in base al domicilio
  fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta
  l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della
  richiesta stessa.  Gli uffici della Direzione generale della
  motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non
  possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa
  carta di circolazione senza che sia stata prodotta
  l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
      4.  Le controversie riguardanti l'applicazione del
  presente articolo e dell'articolo 65 del decreto-legge 30
  agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge
  29 ottobre 1993, n.427, sono attribuite alla giurisdizione
  delle commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo 2, comma
  1, lettera  i),  del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
  n.546.  Ai ricorsi prodotti fino alla data di insediamento
  delle nuove commissioni si applicano le disposizioni del
  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
  n.636.
      5.  I ricorsi presentati all'intendenza di finanza fino
  alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
  decisi in via amministrativa.  Avverso tale decisione è ammesso
  ricorso all'autorità giudiziaria
 
                              Pag. 13
 
  ordinaria entro centottanta giorni dalla notifica della
  decisione o, in mancanza di questa, trascorsi novanta giorni
  dalla presentazione del ricorso.
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3580-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3580 TOTPAG=0023 TOTDOC=0021 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0012 RIGINIZ=015 PAGFIN=0013 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=358000A00 FASCIDC=11DDL3580 A SORTNAV=0358000A000 00000 ZZDDLC3580A NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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