Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17271
DDL3580-0013
Relazione Camera n. 3580-A (DDL11-3580-A)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C3580A. TESTIPDL
...C3580A.
...Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993. Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.
Articolo 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3580A ZZ11 ZZDL ZZRM
          (Istituzione del catasto dei fabbricati).
      1.  Al fine di realizzare un inventario completo ed
  uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze
  provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di
  fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale
  qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la
  denominazione di "catasto dei fabbricati".  L'amministrazione
  finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unità
  immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto
  di dichiarazione al catasto.  Si provvede anche mediante
  ricognizione generale del territorio basata su informazioni
  derivanti da rilievi aerofotografici.
 
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      2.  Le modalità di produzione ed adeguamento della nuova
  cartografia a grande scala devono risultare conformi alle
  specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del
  Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni
  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
  dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400.  Con lo
  stesso decreto sono, altresì, determinati i modi e i termini
  di attuazione di ogni altra attività prevista dal presente
  articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12.
      3.  Ai fini del riconoscimento della ruralità degli
  immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di
  fabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni:
          a)  il fabbricato deve essere posseduto dal
  soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
  reale sul terreno, ovvero detenuto dall'affittuario del
  terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il
  terreno cui l'immobile viene dichiarato asservito o dai
  familiari conviventi a loro carico risultanti dalle
  certificazioni anagrafiche;
          b)  l'immobile deve essere utilizzato, quale
  abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola,
  dai soggetti di cui alla lettera  a),  sulla base di un
  titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività
  agricole nella azienda a tempo indeterminato o a tempo
  determinato per un numero annuo di giornate lavorative
  superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in
  materia di collocamento;
          c)  il terreno cui il fabbricato è stato
  dichiarato asservito deve avere superficie non inferiore a
  10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con
  attribuzione di reddito agrario.  Qualora sul terreno siano
  praticate colture specializzate in serra, ovvero la
  funghicoltura, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri
  quadrati;
          d)  il volume di affari derivante da attività
  agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare
  superiore alla metà del suo reddito complessivo.  Il volume di
  affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai
  fini dell'imposta sul valore aggiunto si presume pari al
  limite massimo di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto
  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633;
          e)  i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le
  caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti
  alle categorie  A/ 1 ed  A/ 8, ovvero le
  caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei
  lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione
  dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n.408, e
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.218 del 27 agosto
  1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.
      4.  Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si
  considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui
  terreni cui l'immobile è stato dichiarato asservito, purché
  entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni
  confinanti.
      5.  Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata
  congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti
  reali, da più
 
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  affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo
  sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere
  in capo ad almeno uno di tali soggetti.  Qualora sul terreno
  sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità
  immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono
  essere soddisfatti distintamente.  Nel caso di utilizzo di più
  unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso
  nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è
  subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati
  nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali
  o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano
  catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro
  abitante oltre il primo.  La consistenza catastale è definita
  in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.
      6.  Non si considerano produttive di reddito di fabbricati
  le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le
  condizioni previste dal comma 3, lettere  a), c), d)  ed
  e).  Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da
  apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante
  l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici
  dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.
      7.  I contratti di cui alla lettera  b)  del comma 3,
  già in atto alla data di entrata in vigore del presente
  decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994.  Tale
  registrazione è esente dall'imposta di registro.
      8.  Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, primo
  periodo, del decreto-legge 27 aprile 1990, n.90, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n.165, come
  modificato dall'articolo 70, comma 4, della legge 30 dicembre
  1991, n. 413, e il termine di cui all'articolo 52, secondo
  comma, della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive
  modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1995.  Le stesse
  disposizioni ed il predetto termine si applicano anche ai
  fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che
  non presentano i requisiti di ruralità di cui al comma 3.
      9.  Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei
  fabbricati di cui al comma 8, non si fa luogo alla riscossione
  del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio
  1977, n.10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al
  fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di
  imposta anteriori al 1^ gennaio 1993 per le imposte dirette, e
  al 1^ gennaio 1994 per le altre imposte e tasse e per
  l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili siano
  stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di
  sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei
  termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n.47, e vengano
  dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1995, con le
  modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2,
  commi 1- quinquies  ed 1- septies,  del decreto-legge
  23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 24 marzo 1993, n.75.
      10.  Per le finalità di cui al comma 1, e per consentire
  le semplificazioni procedurali necessarie al continuo ed
  automatico aggiornamento del sistema catastale, con il decreto
  del Ministro delle finanze di cui al comma 2, vengono
  stabiliti nuovi criteri per la definizione delle zone
  censuarie e della qualificazione dei terreni, nonché per la
  produzione e l'aggiornamento della cartografia catastale.
 
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  Con lo stesso provvedimento vengono, altresì, definiti
  gli interventi edilizi sul patrimonio censito privi di
  rilevanza censuaria, ai fini delle denunce di variazione
  catastale.  Le operazioni di revisione generale degli estimi
  dei terreni, di cui al decreto del Ministro delle finanze 20
  gennaio 1990, devono tener conto dei nuovi criteri previsti
  dall'articolo 2, comma 1- sexies,  del decreto-legge 23
  gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge
  24 marzo 1993, n.75, nonché di quelli fissati con decreto del
  Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro
  delle risorse agricole, alimentari e forestali.
      11.  Per l'espletamento e la semplificazione delle
  operazioni di revisione generale di classamento previste
  dall'articolo 2 del decretolegge 23 gennaio 1993, n.16,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,
  n.75, si possono applicare le modalità previste dal comma 2
  dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n.853,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985,
  n.17.  Le revisioni del classamento delle unità immobiliari
  urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche
  per porzioni del territorio comunale.
      12.  Al fine di consentire il decentramento dei servizi
  catastali ed ipotecari, la completa automazione delle
  procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle
  conservatorie dei registri immobiliari, nonché la verifica ed
  il controllo dei dati acquisiti, è istituito un sistema di
  collegamento con interscambio informativo tra
  l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la
  professione notarile.  Con apposito regolamento governativo, da
  emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
  n.400, entro 180 giorni, sentiti l'Associazione nazionale dei
  comuni italiani ed il Consiglio nazionale del notariato, sono
  stabilite le modalità di attuazione, accesso ed adeguamento
  delle banche dati degli uffici del Ministero delle finanze da
  parte dei soggetti sopra indicati.  Il regolamento deve
  prevedere che, a far tempo da tale attivazione, da fissare con
  apposito decreto del Ministro delle finanze, il conservatore
  può rifiutare, ai sensi dell'articolo 2674 del codice civile,
  di ricevere note e titoli e di eseguire la trascrizione di
  atti tra vivi contenenti dati identificativi degli immobili
  oggetto di trasferimento o di costituzione di diritti reali,
  non conformi a quelli acquisiti al sistema alla data di
  redazione degli atti stessi, ovvero, nel caso di non
  aggiornamento dei dati catastali, di atti non conformi alle
  disposizioni contenute nelle norme di attuazione dell'articolo
  2, commi 1- quinquies  e 1- septies  del decreto-legge
  23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 24 marzo 1993, n.75.  Con il predetto regolamento vengono
  stabiliti, altresì, nuovi criteri per la definizione delle
  modalità, dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie di
  atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari e
  dal catasto con apparecchiature elettroniche.
      13.  Nel regolamento deve, altresì, essere previsto che, a
  far tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di cui
  al comma 12, i comuni forniscono all'amministrazione
  finanziaria i dati relativi all'assetto, alla utilizzazione e
  alla modificazione del territorio, utili all'adeguamento del
  sistema catastale e della pubblicità immobiliare
 
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  e possono fornire direttamente agli interessati i servizi di
  consultazione e certificazione delle informazioni acquisite al
  sistema.  In tal caso la misura dei diritti e delle tasse
  ipotecarie vigenti per la consultazione è aumentata del 20 per
  cento e al comune spetta una quota pari ad un terzo
  dell'importo complessivo dovuto.  Qualora si renda necessario
  richiedere che negli atti soggetti a trascrizione od
  iscrizione vengano dichiarati dati ulteriori relativi agli
  immobili, nonché alla loro conformità con le rappresentazioni
  grafiche in catasto, le relative modalità e tempi sono
  stabiliti con appositi regolamenti governativi, nei quali è
  prevista per i privati anche la facoltà di fornire tali dati
  mediante autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio
  1968, n.15.
      14.  Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti
  dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994,
  derivanti dai versamenti effettuati ai sensi delle
  disposizioni del presente articolo, è destinata ad integrare i
  fondi per i progetti innovativi di cui all'articolo 5, comma
  2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39.  Tale
  integrazione ha per fine l'attuazione di sistemi informatici
  comunali per gli scopi indicati nel primo periodo del comma 9.
  Alle predette attività provvede l'Autorità per l'informatica
  nella pubblica amministrazione, d'intesa con l'Associazione
  nazionale comuni italiani.  Con decreto del Presidente del
  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
  finanze, vengono definite le modalità di istituzione e
  gestione del servizio.  Con decreto del Ministro delle finanze
  vengono stabilite le modalità di individuazione, riparto e
  versamento della quota di gettito sopra indicata da parte dei
  concessionari della riscossione.
 
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