| (Istituzione del catasto dei fabbricati).
1. Al fine di realizzare un inventario completo ed
uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze
provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di
fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale
qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la
denominazione di "catasto dei fabbricati". L'amministrazione
finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unità
immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto
di dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante
ricognizione generale del territorio basata su informazioni
derivanti da rilievi aerofotografici.
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2. Le modalità di produzione ed adeguamento della nuova
cartografia a grande scala devono risultare conformi alle
specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400. Con lo
stesso decreto sono, altresì, determinati i modi e i termini
di attuazione di ogni altra attività prevista dal presente
articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12.
3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli
immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di
fabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere posseduto dal
soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale sul terreno, ovvero detenuto dall'affittuario del
terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il
terreno cui l'immobile viene dichiarato asservito o dai
familiari conviventi a loro carico risultanti dalle
certificazioni anagrafiche;
b) l'immobile deve essere utilizzato, quale
abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola,
dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un
titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività
agricole nella azienda a tempo indeterminato o a tempo
determinato per un numero annuo di giornate lavorative
superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in
materia di collocamento;
c) il terreno cui il fabbricato è stato
dichiarato asservito deve avere superficie non inferiore a
10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con
attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano
praticate colture specializzate in serra, ovvero la
funghicoltura, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri
quadrati;
d) il volume di affari derivante da attività
agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare
superiore alla metà del suo reddito complessivo. Il volume di
affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto si presume pari al
limite massimo di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le
caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti
alle categorie A/ 1 ed A/ 8, ovvero le
caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione
dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n.408, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.218 del 27 agosto
1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.
4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si
considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui
terreni cui l'immobile è stato dichiarato asservito, purché
entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni
confinanti.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata
congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti
reali, da più
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affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo
sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere
in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno
sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità
immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono
essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più
unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso
nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è
subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati
nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali
o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano
catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro
abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita
in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.
6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati
le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le
condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed
e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da
apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante
l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici
dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.
7. I contratti di cui alla lettera b) del comma 3,
già in atto alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994. Tale
registrazione è esente dall'imposta di registro.
8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, primo
periodo, del decreto-legge 27 aprile 1990, n.90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n.165, come
modificato dall'articolo 70, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, e il termine di cui all'articolo 52, secondo
comma, della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive
modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1995. Le stesse
disposizioni ed il predetto termine si applicano anche ai
fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che
non presentano i requisiti di ruralità di cui al comma 3.
9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei
fabbricati di cui al comma 8, non si fa luogo alla riscossione
del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio
1977, n.10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al
fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di
imposta anteriori al 1^ gennaio 1993 per le imposte dirette, e
al 1^ gennaio 1994 per le altre imposte e tasse e per
l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili siano
stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di
sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei
termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n.47, e vengano
dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1995, con le
modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2,
commi 1- quinquies ed 1- septies, del decreto-legge
23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1993, n.75.
10. Per le finalità di cui al comma 1, e per consentire
le semplificazioni procedurali necessarie al continuo ed
automatico aggiornamento del sistema catastale, con il decreto
del Ministro delle finanze di cui al comma 2, vengono
stabiliti nuovi criteri per la definizione delle zone
censuarie e della qualificazione dei terreni, nonché per la
produzione e l'aggiornamento della cartografia catastale.
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Con lo stesso provvedimento vengono, altresì, definiti
gli interventi edilizi sul patrimonio censito privi di
rilevanza censuaria, ai fini delle denunce di variazione
catastale. Le operazioni di revisione generale degli estimi
dei terreni, di cui al decreto del Ministro delle finanze 20
gennaio 1990, devono tener conto dei nuovi criteri previsti
dall'articolo 2, comma 1- sexies, del decreto-legge 23
gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 1993, n.75, nonché di quelli fissati con decreto del
Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali.
11. Per l'espletamento e la semplificazione delle
operazioni di revisione generale di classamento previste
dall'articolo 2 del decretolegge 23 gennaio 1993, n.16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,
n.75, si possono applicare le modalità previste dal comma 2
dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n.853,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985,
n.17. Le revisioni del classamento delle unità immobiliari
urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche
per porzioni del territorio comunale.
12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi
catastali ed ipotecari, la completa automazione delle
procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle
conservatorie dei registri immobiliari, nonché la verifica ed
il controllo dei dati acquisiti, è istituito un sistema di
collegamento con interscambio informativo tra
l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la
professione notarile. Con apposito regolamento governativo, da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n.400, entro 180 giorni, sentiti l'Associazione nazionale dei
comuni italiani ed il Consiglio nazionale del notariato, sono
stabilite le modalità di attuazione, accesso ed adeguamento
delle banche dati degli uffici del Ministero delle finanze da
parte dei soggetti sopra indicati. Il regolamento deve
prevedere che, a far tempo da tale attivazione, da fissare con
apposito decreto del Ministro delle finanze, il conservatore
può rifiutare, ai sensi dell'articolo 2674 del codice civile,
di ricevere note e titoli e di eseguire la trascrizione di
atti tra vivi contenenti dati identificativi degli immobili
oggetto di trasferimento o di costituzione di diritti reali,
non conformi a quelli acquisiti al sistema alla data di
redazione degli atti stessi, ovvero, nel caso di non
aggiornamento dei dati catastali, di atti non conformi alle
disposizioni contenute nelle norme di attuazione dell'articolo
2, commi 1- quinquies e 1- septies del decreto-legge
23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1993, n.75. Con il predetto regolamento vengono
stabiliti, altresì, nuovi criteri per la definizione delle
modalità, dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie di
atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari e
dal catasto con apparecchiature elettroniche.
13. Nel regolamento deve, altresì, essere previsto che, a
far tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di cui
al comma 12, i comuni forniscono all'amministrazione
finanziaria i dati relativi all'assetto, alla utilizzazione e
alla modificazione del territorio, utili all'adeguamento del
sistema catastale e della pubblicità immobiliare
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e possono fornire direttamente agli interessati i servizi di
consultazione e certificazione delle informazioni acquisite al
sistema. In tal caso la misura dei diritti e delle tasse
ipotecarie vigenti per la consultazione è aumentata del 20 per
cento e al comune spetta una quota pari ad un terzo
dell'importo complessivo dovuto. Qualora si renda necessario
richiedere che negli atti soggetti a trascrizione od
iscrizione vengano dichiarati dati ulteriori relativi agli
immobili, nonché alla loro conformità con le rappresentazioni
grafiche in catasto, le relative modalità e tempi sono
stabiliti con appositi regolamenti governativi, nei quali è
prevista per i privati anche la facoltà di fornire tali dati
mediante autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n.15.
14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti
dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994,
derivanti dai versamenti effettuati ai sensi delle
disposizioni del presente articolo, è destinata ad integrare i
fondi per i progetti innovativi di cui all'articolo 5, comma
2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39. Tale
integrazione ha per fine l'attuazione di sistemi informatici
comunali per gli scopi indicati nel primo periodo del comma 9.
Alle predette attività provvede l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione, d'intesa con l'Associazione
nazionale comuni italiani. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
finanze, vengono definite le modalità di istituzione e
gestione del servizio. Con decreto del Ministro delle finanze
vengono stabilite le modalità di individuazione, riparto e
versamento della quota di gettito sopra indicata da parte dei
concessionari della riscossione.
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