| (Deduzione di crediti di imposta per riduzione degli
estimi catastali).
1. Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 1993,
n.503, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4, si applicano dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le disposizioni del comma 3 si applicano dal
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto e la deduzione ivi
prevista è maggiorata del 6 per cento.".
2. Il secondo periodo dell'articolo 2 della legge 24
marzo 1993, n.75, è abrogato.
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