| (Disposizioni in materia di lotterie e altri
giuochi).
1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare in
concessione la gestione delle lotterie e di altri giuochi
amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi
automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema
attivato per la gestione del lotto. Il Ministro
Pag. 20
delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per
adeguare i regolamenti delle lotterie alla gestione mediante
sistemi automatizzati affidati in concessione.
2. I venditori dei biglietti delle lotterie nazionali ad
estrazione istantanea versano i proventi della vendita al
netto dell'aggio di propria spettanza, nonché del pagamento
delle vincite, nei limiti degli importi indicati nei decreti
del Ministro delle finanze di cui all'articolo 6 della legge
26 marzo 1990, n.62.
3. All'articolo 6, comma 1, della legge 26 marzo 1990,
n.62, le parole da "sentito il parere" fino alle parole "dalla
richiesta," sono soppresse.
4. All'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989,
n.401, come modificato dal comma 35 dell'articolo 11 della
legge 24 dicembre 1993, n.537, dopo le parole "relative
vincite" sono aggiunte le seguenti: "e la promozione e la
pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.".
| |