| (Interessi per rapporti di credito e debito di
imposta).
1. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di
imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e
successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e
del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1^
gennaio 1994, rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per
cento.
2. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961,
n.29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del
4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1^ gennaio 1994,
nella misura del 3 per cento. Dalla stessa data gli interessi
previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella
misura del 9 per cento annuo sono dovuti nella misura del 6
per cento.
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3. Il Ministro delle finanze è autorizzato a determinare,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro,
la misura degli interessi di cui ai commi 1 e 2, dovuti a
decorrere dal 1^ gennaio 1995.
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