| (Adeguamento di tributi di importo fisso e dei prezzi di
vendita
dei generi di monopolio fiscale).
1. Entro il 30 aprile di ciascuno degli anni 1994, 1995 e
1996 sono emanate le disposizioni concernenti:
a) l'adeguamento delle aliquote di importo fisso
di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del
valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e di impiegati, previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2,
del decreto-legge 27 aprile 1990, n.90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 1990, n.165;
b) le variazioni delle tariffe dei prezzi di
vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai
sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, e
successive modificazioni, anche in applicazione della
direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono assicurare
maggiori entrate in misura non inferiore a lire 500 miliardi
per l'anno 1994 ed a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni
1995 e 1996.
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