| (Riserva all'erario delle entrate).
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 16, commi
16 e 17, della legge 24 dicembre 1993, n.537, le entrate
derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e
concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del
debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di
politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di
riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno
definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione di
quanto previsto dal comma 1.
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