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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17285
DDL3585-0006
Progetto di legge Camera n. 3585 - testo presentato - (DDL11-3585)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C3585. TESTIPDL
...C3585.
...Decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1994. Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.
Pag. 7 Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3585 ZZ11 ZZDL ZZPR
                        (Esclusioni).
        1.  Il riutilizzo di un residuo in un processo
  produttivo effettuato nello stesso stabilimento di produzione
  del residuo, nonché lo stoccaggio e l'eventuale trattamento
  effettuati all'interno dello stabilimento medesimo al fine del
  predetto riutilizzo, sono considerati parte integrante delle
  produzione medesima.
      2.  Le disposizioni del presente decreto non si applicano
  ai residui di origine vegetale e animale destinati al
  riutilizzo oggetto di specifiche norme di carattere
  igienico-sanitario e alimentare regolanti in modo autonomo la
  materia.  Resta, comunque, disciplinato dal presente decreto
  l'utilizzo dei residui stessi sul suolo a beneficio
  dell'agricoltura.  I residui e le eccedenze derivanti dalle
  preparazioni, nelle cucine di qualsiasi tipo, di cibi solidi
  cotti e crudi non entrati nel circuito distributivo di
  somministrazione possono essere destinati alle strutture di
  ricovero degli animali di affezione previste dalla legge 14
  ottobre 1991, n. 281, e successive modificazioni.
      3.  Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del
  presente decreto i materiali quotati con precise specifiche
  merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali
  ufficiali istituiti presso le camere di commercio dei
  capoluoghi di regione, sotto la vigilanza del Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e comunicati
  al Ministero dell'ambiente entro l'11 novembre 1993, nonché i
  semilavorati non costituenti residui di produzione e di
  consumo.
      4.  Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
  data di entrata in vigore del presente decreto le camere di
  commercio dei capoluoghi di regione trasmettono al Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al
  Ministero dell'ambiente l'elenco completo dei materiali
  quotati di cui al comma 3 con le informazioni relative alle
  rispettive specifiche merceologiche.  Nei successivi sessanta
  giorni il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con
  proprio decreto, alla ricognizione positiva dei materiali
  quotati che, in relazione alle loro precise specifiche
  merceologiche, proprietà e caratteristiche, continuano ad
  essere esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
  e di quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa;
  decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei
  Ministri.
      5.  Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'elenco
  nazionale di cui al comma 4, le camere di commercio dei
  capoluoghi di regione comunicano entro il 30 giugno e il 31
  dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati in listini e
  mercuriali, con l'indicazione precisa delle relative
  specifiche merceologiche.  Entro i successivi sessanta giorni
  il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad
  integrazione dell'elenco nazionale di cui al comma 4,
  individua con proprio decreto i materiali esclusi dal campo di
  applicazione del presente decreto e quelli ai quali non si
  applica l'esclusione stessa.
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3585 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3585 TOTPAG=0015 TOTDOC=0019 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= FDL PAGINIZ=0007 RIGINIZ=001 PAGFIN=0007 RIGFIN=058 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=358500 00 FASCIDC=11DDL3585 SORTNAV=0358500 000 00000 ZZDDLC3585 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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