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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17288
DDL3585-0009
Progetto di legge Camera n. 3585 - testo presentato - (DDL11-3585)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C3585. TESTIPDL
...C3585.
...Decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1994. Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.
Articolo 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3585 ZZ11 ZZDL ZZPR
                       (Comunicazione).
        1.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
  vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di
  concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, definisce le norme tecniche generali che
  individuano i tipi, le caratteristiche dei residui e le
  condizioni riferite ai valori limite di sostanze pericolose
  contenute nei residui, ai valori limite di emissione, alle
  caratteristiche minime merceologiche dei prodotti ottenuti ed
  al tipo di attività, alle quali il
 
                              Pag. 10
 
  riutilizzo dei residui stessi in un processo produttivo o in
  un ciclo di combustione per la produzione di energia è
  sottoposto alla disciplina prevista dal presente articolo.  Con
  le stesse modalità si provvede all'aggiornamento periodico
  delle suddette norme tecniche e dell'elenco dei residui
  individuati.
      2.  Chiunque effettua o intende effettuare sul territorio
  nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei
  residui di cui al comma 1 è tenuto a dare, in carta libera e
  senza alcun onere finanziario, alla sezione regionale
  dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
  smaltimento dei rifiuti ed alla regione territorialmente
  competenti una comunicazione corredata da una relazione nella
  quale sono indicati provenienza, tipi, quantità e
  caratteristiche dei residui da trattare, stabilimento e ciclo
  di trattamento, di produzione o di combustione nel quale i
  residui stessi sono destinati ad essere riutilizzati, nonché
  le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai
  predetti cicli di riutilizzo.  La regione può chiedere
  ulteriori dati ed informazioni per verificare il rispetto
  delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente
  e, qualora accerta la mancanza dei presupposti o dei requisiti
  dalle stesse richiesti, può vietare la prosecuzione
  dell'attività e la rimozione degli effetti già prodotti.
      3.  La comunicazione di cui al comma 2 deve essere
  effettuata antro sessanta giorni prima dell'inizio
  dell'attività e rinnovata in caso di modifica del processo di
  trattamento o del ciclo di produzione o di combustione.  Per le
  attività in corso alla data di entrata in vigore del presente
  decreto la comunicazione deve essere effettuata entro trenta
  giorni dalla stessa data.
      4.  Le sezioni regionali territorialmente competenti
  dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
  smaltimento dei rifiuti redigono l'elenco degli operatori che
  hanno effettuato la comunicazione ai sensi del presente
  decreto.
      5.  In attesa dell'adozione delle norme di cui al comma 1,
  la disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 si applica alle
  operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo come
  materia prima in un processo produttivo dei residui elencati
  nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 26
  gennaio 1990, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 30
  del 6 febbraio 1990, con provenienza e destinazione conforme a
  quanto previsto nell'allegato medesimo.
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3585 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3585 TOTPAG=0015 TOTDOC=0019 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0009 RIGINIZ=041 PAGFIN=0010 RIGFIN=045 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=358500 00 FASCIDC=11DDL3585 SORTNAV=0358500 000 00000 ZZDDLC3585 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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