| (Comunicazione).
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, definisce le norme tecniche generali che
individuano i tipi, le caratteristiche dei residui e le
condizioni riferite ai valori limite di sostanze pericolose
contenute nei residui, ai valori limite di emissione, alle
caratteristiche minime merceologiche dei prodotti ottenuti ed
al tipo di attività, alle quali il
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riutilizzo dei residui stessi in un processo produttivo o in
un ciclo di combustione per la produzione di energia è
sottoposto alla disciplina prevista dal presente articolo. Con
le stesse modalità si provvede all'aggiornamento periodico
delle suddette norme tecniche e dell'elenco dei residui
individuati.
2. Chiunque effettua o intende effettuare sul territorio
nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei
residui di cui al comma 1 è tenuto a dare, in carta libera e
senza alcun onere finanziario, alla sezione regionale
dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
smaltimento dei rifiuti ed alla regione territorialmente
competenti una comunicazione corredata da una relazione nella
quale sono indicati provenienza, tipi, quantità e
caratteristiche dei residui da trattare, stabilimento e ciclo
di trattamento, di produzione o di combustione nel quale i
residui stessi sono destinati ad essere riutilizzati, nonché
le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai
predetti cicli di riutilizzo. La regione può chiedere
ulteriori dati ed informazioni per verificare il rispetto
delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente
e, qualora accerta la mancanza dei presupposti o dei requisiti
dalle stesse richiesti, può vietare la prosecuzione
dell'attività e la rimozione degli effetti già prodotti.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere
effettuata antro sessanta giorni prima dell'inizio
dell'attività e rinnovata in caso di modifica del processo di
trattamento o del ciclo di produzione o di combustione. Per le
attività in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto la comunicazione deve essere effettuata entro trenta
giorni dalla stessa data.
4. Le sezioni regionali territorialmente competenti
dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
smaltimento dei rifiuti redigono l'elenco degli operatori che
hanno effettuato la comunicazione ai sensi del presente
decreto.
5. In attesa dell'adozione delle norme di cui al comma 1,
la disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 si applica alle
operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo come
materia prima in un processo produttivo dei residui elencati
nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 26
gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 6 febbraio 1990, con provenienza e destinazione conforme a
quanto previsto nell'allegato medesimo.
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