| (Obbligo di informazione).
1. I soggetti di cui all'articolo 9, o il loro legale
rappresentante o un loro delegato risultante da atto scritto,
comunicano annualmente alla regione o alla provincia delegata,
entro il 28 febbraio di ogni anno a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i dati relativi alle caratteristiche qualitative e
quantitative dei residui prodotti, trattati o utilizzati, con
la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo,
desunti dai registri di carico e scarico.
2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre
di ogni anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso
le comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente,
ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati,
che può avvalersi della collaborazione dell'unione delle
camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della
legge 8 luglio 1986, n. 349, in accordo con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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