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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17295
DDL3585-0016
Progetto di legge Camera n. 3585 - testo presentato - (DDL11-3585)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C3585. TESTIPDL
...C3585.
...Decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1994. Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.
Pag. 14 Articolo 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3585 ZZ11 ZZDL ZZPR
            (Sanzioni e causa di non punibilità).
        1.  Chiunque, nello svolgimento delle operazioni
  previste nel presente decreto, relative a residui individuati,
  non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e
  2, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dall'articolo 6, commi 2 e 3,
  dall'articolo 9 e dall'articolo 10, comma 1, è punito con
  l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni.
      2.  Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste
  nel presente decreto, relative a residui individuati, non
  osserva le prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 4, ovvero
  quelle stabilite nel decreto previsto dall'articolo 5, comma
  1, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 26
  gennaio 1990, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 30
  del 6 febbraio 1990, è punito con l'arresto sino ad un anno o
  con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni.  In
  caso di superamento dei valori limite di emissione ovvero dei
  valori limite di qualità dell'aria nonché di riutilizzo in
  cicli di combustione di residui non conformi alle prescrizioni
  stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma 1, si
  applicano le sanzioni stabilite dal decreto del Presidente
  della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
      3.  Non è punibile chiunque, prima della data di entrata
  in vigore del presente decreto, ha commesso un fatto previsto
  come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10
  settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed
  integrazioni, nell'esercizio di attività qualificate come
  operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o
  pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e
  nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del
  decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato
  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 30 del 6 febbraio 1990,
  ovvero di norme regionali.
      4.  Le disposizioni del decreto del Presidente della
  Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche
  ed integrazioni, non si applicano nella parte in cui
  disciplinano, anche agli effetti sanzionatori, le attività che
  il presente decreto disciplina e qualifica come attinenti al
  riutilizzo dei residui.  Si applicano le sanzioni previste dal
  decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
  915, qualora i residui non sono destinati in modo effettivo ed
  oggettivo al riutilizzo.
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3585 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3585 TOTPAG=0015 TOTDOC=0019 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0014 RIGINIZ=001 PAGFIN=0014 RIGFIN=043 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=358500 00 FASCIDC=11DDL3585 SORTNAV=0358500 000 00000 ZZDDLC3585 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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