| (Disposizioni transitorie).
1. Ai fini della prima individuazione dei residui
destinati al riutilizzo di cui all'articolo 5, comma 1, entro
il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le regioni trasmettono al
Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato l'elenco dei residui destinati al
riutilizzo in processi produttivi in base a specifica
disciplina regionale, con indicazione delle caratteristiche,
della provenienza e della destinazione dei residui stessi.
2. In attesa della suddetta individuazione le attività di
stoccaggio, trattamento e riutilizzo dei residui di cui al
comma 1 sono sottoposte alla comunicazione di cui all'articolo
5, commi 2, 3 e 4, nella quale deve essere altresì precisato
l'atto che sottopone il residuo stesso alla specifica
disciplina regionale.
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