| 1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
seguente:
"Art. 4. - (Obbligo di notifica). - 1. Sono
tenuti a notificare l'oggetto della loro attività al Ministero
dell'ambiente e al comitato tecnico regionale di cui
all'articolo 15 i fabbricanti che:
a) esercitino un'attività industriale che
comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze
pericolose riportate nelle quantità
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indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto 20
maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, come:
1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione
con l'attività industriale interessata;
2) prodotti della fabbricazione;
3) sottoprodotti;
4) residui;
5) prodotti di reazioni accidentali;
b) immagazzinino una o più sostanze pericolose
riportate nell'allegato II, come modificato dal decreto 20
maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanità, nelle quantità ivi indicate nella
seconda colonna;
c) posseggano più stabilimenti, distanti tra loro
meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose,
di cui alle lettere a) e b), siano
complessivamente raggiunte o superate;
d) nel caso di aree ad elevata concentrazione di
attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, lettera c), operino in stabilimenti,
appartenenti a distinti titolari, distanti tra loro meno di
500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui
alle lettere a) e b), siano complessivamente
raggiunte o superate.
2. Sono altresì tenuti alla notifica i soggetti che
intraprendano una attività industriale rientrante nell'ambito
di applicazione del comma 1, ovvero che apportino modifiche
che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti
rilevanti, secondo i criteri stabiliti con i decreti previsti
dall'articolo 12, comma 2.
3. Per le modifiche di attività esistenti che non
comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti,
sino all'applicazione dei provvedimenti in materia di cui agli
articoli 12 e 13, si applica la procedura prevista dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. In
tali casi il fabbricante non è tenuto alla presentazione del
rapporto di sicurezza purché fornisca documentata
dichiarazione che la modifica non costituisce aggravio del
preesistente livello di rischio. Il fabbricante terrà conto
della suddetta modifica in occasione dell'aggiornamento
triennale del rapporto di sicurezza.".
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