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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17304
DDL3586-0006
Progetto di legge Camera n. 3586 - testo presentato - (DDL11-3586)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C3586. TESTIPDL
...C3586.
...Decreto-legge 10 gennaio 1994, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1994. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3586 ZZ11 ZZDL ZZPR
      1.  L'articolo 4 del decreto del Presidente della
  Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
  seguente:
      "Art. 4. -  (Obbligo di notifica). -  1.  Sono
  tenuti a notificare l'oggetto della loro attività al Ministero
  dell'ambiente e al comitato tecnico regionale di cui
  all'articolo 15 i fabbricanti che:
          a)  esercitino un'attività industriale che
  comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze
  pericolose riportate nelle quantità
 
                              Pag. 10
 
  indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto 20
  maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
  Ministro della sanità, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 126 del 31 maggio 1991, come:
          1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione
  con l'attività industriale interessata;
          2) prodotti della fabbricazione;
          3) sottoprodotti;
          4) residui;
          5) prodotti di reazioni accidentali;
          b)  immagazzinino una o più sostanze pericolose
  riportate nell'allegato II, come modificato dal decreto 20
  maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
  Ministro della sanità, nelle quantità ivi indicate nella
  seconda colonna;
          c)  posseggano più stabilimenti, distanti tra loro
  meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose,
  di cui alle lettere  a)  e  b),  siano
  complessivamente raggiunte o superate;
          d)  nel caso di aree ad elevata concentrazione di
  attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 13,
  comma 1, lettera  c),  operino in stabilimenti,
  appartenenti a distinti titolari, distanti tra loro meno di
  500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui
  alle lettere  a)  e  b),  siano complessivamente
  raggiunte o superate.
      2.  Sono altresì tenuti alla notifica i soggetti che
  intraprendano una attività industriale rientrante nell'ambito
  di applicazione del comma 1, ovvero che apportino modifiche
  che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti
  rilevanti, secondo i criteri stabiliti con i decreti previsti
  dall'articolo 12, comma 2.
      3.  Per le modifiche di attività esistenti che non
  comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti,
  sino all'applicazione dei provvedimenti in materia di cui agli
  articoli 12 e 13, si applica la procedura prevista dal decreto
  del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.  In
  tali casi il fabbricante non è tenuto alla presentazione del
  rapporto di sicurezza purché fornisca documentata
  dichiarazione che la modifica non costituisce aggravio del
  preesistente livello di rischio.  Il fabbricante terrà conto
  della suddetta modifica in occasione dell'aggiornamento
  triennale del rapporto di sicurezza.".
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3586 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3586 TOTPAG=0029 TOTDOC=0026 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0009 RIGINIZ=032 PAGFIN=0010 RIGFIN=044 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=358600 00 FASCIDC=11DDL3586 SORTNAV=0358600 000 00000 ZZDDLC3586 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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