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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17305
DDL3586-0007
Progetto di legge Camera n. 3586 - testo presentato - (DDL11-3586)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C3586. TESTIPDL
...C3586.
...Decreto-legge 10 gennaio 1994, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1994. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3586 ZZ11 ZZDL ZZPR
      1.  L'articolo 5 del decreto del Presidente della
  Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
  seguente:
      "Art. 5. -  (Contenuti della notifica). -  1.
  Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un
  rapporto di sicurezza, redatto secondo le modalità di cui
  all'articolo 9 e contenente i seguenti elementi:
          a)  informazioni, relative alle sostanze riportate
  negli allegati II e III, come modificati dal decreto 20 maggio
  1991 del Ministro
 
                              Pag. 11
 
  dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità,
  concernenti:
          1) i dati e le informazioni di cui all'allegato V;
          2) la fase dell'attività in cui tali sostanze
  intervengono o possono intervenire;
          3) la quantità;
          4) il comportamento chimico e fisico nelle condizioni
  normali di utilizzazione durante il procedimento;
          5) le forme in cui tali sostanze possono presentarsi
  o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;
          6) le altre sostanze pericolose la cui presenza,
  anche eventuale, può influire sul rischio potenziale
  dell'attività industriale in questione;
          b)  informazioni relative agli impianti
  concernenti:
          1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche
  idrogeologiche e sismiche, le condizioni metereologiche
  dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla
  situazione del luogo;
          2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di
  quelli esposti al rischio;
          3) la descrizione generale dei processi
  tecnologici;
          4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti
  dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo,
  delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un
  incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o
  previste;
          5) le misure prese per assicurare che siano
  disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per
  garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di
  sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;
          6) le cautele operative da usare in ogni caso di
  incidenti rilevanti;
          c)  informazioni relative ad eventuali situazioni
  di incidente rilevante concernenti:
          1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di
  sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento
  previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente
  rilevante;
          2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità
  competenti per consentire l'elaborazione dei piani di
  emergenza esterni di cui all'articolo 17;
          3) il nome della persona o delle persone responsabili
  per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza
  interni, nonché per la comunicazione immediata dell'incidente
  al prefetto e all'autorità competente;
          d)  indicazioni sulle misure assicurative della
  responsabilità civile e sulle garanzie per i rischi di danni a
  persone, a cose e all'ambiente, che il fabbricante abbia
  adottato in relazione all'attività esercitata.
 
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      2.  I rapporti di sicurezza devono essere sottoscritti da
  un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei
  chimici ovvero, nell'ambito delle proprie competenze
  professionali, all'albo dei periti industriali.
      3.  Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti
  o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi
  sia di notifica sia di dichiarazione ai sensi dell'articolo 6,
  il fabbricante deve allegare alla notifica i contenuti della
  dichiarazione stessa.".
 
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