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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17306
DDL3586-0008
Progetto di legge Camera n. 3586 - testo presentato - (DDL11-3586)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C3586. TESTIPDL
...C3586.
...Decreto-legge 10 gennaio 1994, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1994. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3586 ZZ11 ZZDL ZZPR
      1.  L'articolo 6 del decreto del Presidente della
  Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
  seguente:
      "Art. 6. -  (Obbligo di dichiarazione). -  1.
  Sono tenuti alla dichiarazione, mediante autocertificazione
  con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n.
  15, i fabbricanti che:
          a)  esercitino un'attività industriale che
  comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze
  pericolose identificate con i criteri dell'allegato IV, come
  modificato dal decreto 20 maggio 1991 del Ministro
  dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, nelle
  quantità stabilite dal decreto del presidente del Consiglio
  dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento
  ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  n. 93 del 21 aprile
  1989, come:
          1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione
  con l'attività industriale interessata;
          2) prodotti della fabbricazione;
          3) sottoprodotti;
          4) residui;
          5) prodotti di reazioni accidentali;
          b)  immagazzinino una o più sostanze pericolose
  riportate nell'allegato II, come modificato dal decreto 20
  maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
  Ministro della sanità, nelle quantità ivi indicate nella prima
  colonna.
      2.  Sono altresì soggetti all'obbligo della dichiarazione
  mediante autocertificazione i fabbricanti che intraprendono
  un'attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione
  del comma 1.
      3.  Il fabbricante trasmette la dichiarazione alla regione
  secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 13, comma
  1, lettera  b),  allegando un rapporto di sicurezza che
  attesti l'osservanza delle norme generali di sicurezza
  previste dai decreti di cui all'articolo 12 e che indichi le
  modalità relative:
          a)  all'individuazione dei rischi di incidenti
  rilevanti;
          b)  all'adozione di misure di sicurezza
  appropriate;
          c)  all'informazione, all'addestramento e
  all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che
  lavorano  in situ.
 
                              Pag. 13
 
      4.  Il fabbricante indica altresì le eventuali misure
  assicurative della responsabilità civile e le garanzie per i
  rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente adottate in
  relazione all'attività esercitata.".
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3586 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3586 TOTPAG=0029 TOTDOC=0026 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0012 RIGINIZ=011 PAGFIN=0013 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=358600 00 FASCIDC=11DDL3586 SORTNAV=0358600 000 00000 ZZDDLC3586 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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