| 1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
seguente:
"Art. 6. - (Obbligo di dichiarazione). - 1.
Sono tenuti alla dichiarazione, mediante autocertificazione
con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n.
15, i fabbricanti che:
a) esercitino un'attività industriale che
comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze
pericolose identificate con i criteri dell'allegato IV, come
modificato dal decreto 20 maggio 1991 del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, nelle
quantità stabilite dal decreto del presidente del Consiglio
dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile
1989, come:
1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione
con l'attività industriale interessata;
2) prodotti della fabbricazione;
3) sottoprodotti;
4) residui;
5) prodotti di reazioni accidentali;
b) immagazzinino una o più sostanze pericolose
riportate nell'allegato II, come modificato dal decreto 20
maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanità, nelle quantità ivi indicate nella prima
colonna.
2. Sono altresì soggetti all'obbligo della dichiarazione
mediante autocertificazione i fabbricanti che intraprendono
un'attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione
del comma 1.
3. Il fabbricante trasmette la dichiarazione alla regione
secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 13, comma
1, lettera b), allegando un rapporto di sicurezza che
attesti l'osservanza delle norme generali di sicurezza
previste dai decreti di cui all'articolo 12 e che indichi le
modalità relative:
a) all'individuazione dei rischi di incidenti
rilevanti;
b) all'adozione di misure di sicurezza
appropriate;
c) all'informazione, all'addestramento e
all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che
lavorano in situ.
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4. Il fabbricante indica altresì le eventuali misure
assicurative della responsabilità civile e le garanzie per i
rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente adottate in
relazione all'attività esercitata.".
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