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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17307
DDL3586-0009
Progetto di legge Camera n. 3586 - testo presentato - (DDL11-3586)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C3586. TESTIPDL
...C3586.
...Decreto-legge 10 gennaio 1994, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1994. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3586 ZZ11 ZZDL ZZPR
      1.  L'articolo 9 del decreto del Presidente della
  Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
  seguente:
      "Art. 9. -  (Nuove attività industriali).  - 1.
  Il fabbricante prima di dare inizio alla costruzione degli
  impianti presenta, al Ministero dell'ambiente ed al comitato
  tecnico regionale, un rapporto preliminare di sicurezza
  relativo alla fase di nulla-osta di fattibilità.  Il rapporto è
  formulato secondo le specificazioni contenute al punto 5
  dell'allegato A al decreto del Ministro dell'interno 2 agosto
  1984, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 246 del 6
  settembre 1984 ed emanato ai sensi del decreto del Presidente
  della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e secondo la
  struttura di cui all'allegato I al decreto del Presidente del
  Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel
  supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  n. 93 del
  21 aprile 1989, utilizzando la corrispondenza riportata
  nell'appendice allo stesso allegato.  Resta fermo il potere
  delle autorità emananti di modificare i citati decreti.
      2.  Prima di dare inizio all'attività industriale, il
  fabbricante presenta alle stesse autorità il rapporto
  definitivo di sicurezza, integrando quello preliminare con gli
  elementi necessari per conformarlo alle indicazioni contenute
  nell'articolo 5, comma 1, e alle ulteriori specificazioni
  stabilite dal decreto del presidente del Consiglio dei
  Ministri 31 marzo 1989, e successive modificazioni, di cui al
  comma 1.
      3.  Gli adempimenti e le procedure previste dal presente
  decreto nel campo delle attività soggette alla notifica di cui
  all'articolo 4 sostituiscono a tutti gli effetti il
  procedimento tecnico amministrativo di prevenzione incendi
  derivante dall'applicazione del decreto del presidente della
  Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e dal decreto attuativo del
  Ministro dell'interno 2 agosto 1984, di cui al comma 1.".
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3586 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3586 TOTPAG=0029 TOTDOC=0026 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0013 RIGINIZ=006 PAGFIN=0013 RIGFIN=040 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=358600 00 FASCIDC=11DDL3586 SORTNAV=0358600 000 00000 ZZDDLC3586 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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