| 1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
seguente:
"Art. 9. - (Nuove attività industriali). - 1.
Il fabbricante prima di dare inizio alla costruzione degli
impianti presenta, al Ministero dell'ambiente ed al comitato
tecnico regionale, un rapporto preliminare di sicurezza
relativo alla fase di nulla-osta di fattibilità. Il rapporto è
formulato secondo le specificazioni contenute al punto 5
dell'allegato A al decreto del Ministro dell'interno 2 agosto
1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6
settembre 1984 ed emanato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e secondo la
struttura di cui all'allegato I al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del
21 aprile 1989, utilizzando la corrispondenza riportata
nell'appendice allo stesso allegato. Resta fermo il potere
delle autorità emananti di modificare i citati decreti.
2. Prima di dare inizio all'attività industriale, il
fabbricante presenta alle stesse autorità il rapporto
definitivo di sicurezza, integrando quello preliminare con gli
elementi necessari per conformarlo alle indicazioni contenute
nell'articolo 5, comma 1, e alle ulteriori specificazioni
stabilite dal decreto del presidente del Consiglio dei
Ministri 31 marzo 1989, e successive modificazioni, di cui al
comma 1.
3. Gli adempimenti e le procedure previste dal presente
decreto nel campo delle attività soggette alla notifica di cui
all'articolo 4 sostituiscono a tutti gli effetti il
procedimento tecnico amministrativo di prevenzione incendi
derivante dall'applicazione del decreto del presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e dal decreto attuativo del
Ministro dell'interno 2 agosto 1984, di cui al comma 1.".
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