| 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono
sostituiti dai seguenti:
"2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri per il
coordinamento della protezione civile, dell'interno,
dell'ambiente e della sanità nonché il presidente della giunta
regionale.
3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le
informazioni eventualmente necessarie al completamento
dell'analisi dell'incidente e adottano, secondo le rispettive
competenze e sulla base del piano di
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emergenza esterno di cui all'articolo 17, i necessari
provvedimenti, il cui onere è posto, anche in via di rivalsa,
a carico del fabbricante, fatte salve le misure assicurative
di cui agli articoli 5, comma 1, lettera d), e 6, comma
4.".
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