| 1. L'articolo 11 del decreto del Presidente Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Informazioni). - 1. Le
informazioni e i dati relativi alle attività industriali,
raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente
decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i
quali sono stati richiesti.
2. La diffusione delle informazioni desumibili dalla
notifica o dalla dichiarazione e dai relativi allegati, da
parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti
al suo ufficio, costituisce violazione delle disposizioni
vigenti in materia di segreto industriale.
3. I fabbricanti contestualmente alla notifica ed alla
dichiarazione inviano, al Ministero dell'ambiente e al
comitato tecnico regionale, la scheda di informazione
riportata nell'allegato VII di cui al decreto 20 maggio 1991
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanità.
4. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attività
industriali disciplinate dal presente decreto rendono note
alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di
comportamento da seguire in caso di incidente rilevante sulla
base delle linee di indirizzo stabilite dal Dipartimento della
protezione civile ai sensi dell'articolo 17.
5. Le notizie di cui al comma 4 sono ripubblicate ad
intervalli regolari e devono essere aggiornate dal sindaco
sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui
all'articolo 18.".
2. In difetto delle linee di indirizzo di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1983, n. 175, come modificato dal
presente articolo, si applicano le specificazioni contenute
nell'allegato A al presente decreto.
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