| 1. L'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati con
regolamenti sulla base di princìpi stabiliti dalla legge, in
modo che siano assicurati l'imparzialità, la trasparenza e
l'efficienza dell'amministrazione.
La legge assicura il diritto di accesso agli atti ed ai
procedimenti dell'amministrazione e ne disciplina le forme ed
i limiti.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei
funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti in via generale e
preventiva dalla legge".
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