| 1. Nelle scuole materne ed elementari dei comuni indicati
nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al
comma 1 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede
l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa, in
via strumentale, al fine della migliore cognizione delle
materie, nonché l'insegnamento delle forme espressive
dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli
argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni
delle comunità locali.
2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni è
previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli
interessati.
3. I programmi e gli orari relativi all'educazione
linguistica sono fissati con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità
in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di
materiale didattico.
4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa
consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di
natura associativa, interessate alla valorizzazione della
lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione
del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti
negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo
2.
5. Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e
modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non
intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la
richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i
requisiti per la nomina degli insegnanti che possono, ove
necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga
alle norme generali sul conferimento degli incarichi di
insegnamento.
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