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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1734
DDL0391-0123
Relazione Camera n. 391-A (DDL11-391-A)
(suddiviso in 139 Unità Documento)
Unità Documento n.123 (che inizia a pag.38 dello stampato)
...C391A, C1024A, C1268A, C1740A, C1796A, C1986A, C2337A. TESTIPDL
...C391A, C1024A, C1268A, C1740A, C1796A, C1986A, C2337A.
...n. 2337, d'iniziativa dei deputati D'Alema ed altri --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC391A ZZ11 ZZPD ZZRM
    1.  Nelle scuole materne ed elementari dei comuni indicati
  nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al
  comma 1 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede
  l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa, in
  via strumentale, al fine della migliore cognizione delle
  materie, nonché l'insegnamento delle forme espressive
  dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli
  argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni
  delle comunità locali.
    2.  Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni è
  previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli
  interessati.
    3.  I programmi e gli orari relativi all'educazione
  linguistica sono fissati con decreto del Ministro della
  pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
  pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità
  in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di
  materiale didattico.
    4.  Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa
  consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di
  natura associativa, interessate alla valorizzazione della
  lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione
  del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti
  negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo
  2.
    5.  Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e
  modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non
  intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la
  richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.
    6.  Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i
  requisiti per la nomina degli insegnanti che possono, ove
  necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga
  alle norme generali sul conferimento degli incarichi di
  insegnamento.
 
DATA=931028 FASCID=DDL11-391-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0391 TOTPAG=0040 TOTDOC=0139 NDOC=0123 TIPDOC=P DOCTIT=0121 COMM= PD PAGINIZ=0038 RIGINIZ=025 PAGFIN=0038 RIGFIN=059 UPAG=NO PAGEIN=38 PAGEFIN=38 SORTRES= SORTDDL=039100A00 FASCIDC=11DDL0391 A SORTNAV=0039100A000 00000 ZZDDLC391A NDOC0123 TIPDOCP DOCTIT0121 NDOC0121



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