Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17345
DDL3597-0021
Progetto di legge Camera n. 3597 - testo presentato - (DDL11-3597)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.65 dello stampato)
...C3597. TESTIPDL
...C3597.
...PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE --
Art. 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3597 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  Dopo l'articolo 119 della Costituzione è inserito il
  seguente:
    "Art. 119- bis.  Alle Regioni competono, secondo
  i princìpi stabiliti da legge organica:
      1) tributi propri istituiti e regolati dalle leggi
  regionali;
      2) sovraimposte e addizionali su tributi erariali;
      3) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi;
      4) quote di partecipazione al gettito prodotto nelle
  singole Regioni da tributi erariali con particolare
  riferimento alle imposte indirette.
    L'assunzione di prestiti e di impegni di spesa in annualità
  può essere disposta dalle Regioni nei limiti stabiliti dalla
  legge organica.
    Per la tutela delle Regioni economicamente svantaggiate lo
  Stato istituisce un apposito fondo perequativo il cui
  ammontare è definito in misura non superiore a quanto
  necessario per compensare la minore capacità di produrre
  gettiti tributari e contributivi rispetto alla media
 
                              Pag. 66
 
  nazionale per abitante.  Quote di un ulteriore fondo possono
  essere devolute alle Regioni di minore dimensione demografica
  per compensare le maggiori spese per abitante cui queste sono
  soggette per l'erogazione di servizi.  I trasferimenti sono
  fissati d'intesa con la Regione.
    I trasferimenti dello Stato derivanti dai fondi perequativi
  non possono in ogni caso avere vincoli di destinazione.
    Per provvedere a scopi determinati lo Stato può intervenire
  con finanziamenti aggiuntivi, d'intesa con le Regioni
  interessate.
    Le leggi dello Stato che attuano delega di funzioni alle
  Regioni adeguano i mezzi finanziari a disposizione delle
  medesime, attraverso una corrispondente ridefinizione delle
  quote di partecipazione al gettito di tributi erariali.
    Le Regioni hanno un proprio demanio e patrimonio secondo le
  modalità stabilite con legge dello Stato".
 
DATA=940111 FASCID=DDL11-3597 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3597 TOTPAG=0070 TOTDOC=0030 NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0065 RIGINIZ=014 PAGFIN=0066 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=65 PAGEFIN=66 SORTRES= SORTDDL=359700 00 FASCIDC=11DDL3597 SORTNAV=0359700 000 00000 ZZDDLC3597 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati