| 1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglio
regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative
attribuite alla Regione e ogni altra funzione conferitagli
dalla Costituzione e dalla legge; determina con legge i limiti
e le modalità di esercizio della potestà regolamentare del
Consiglio, della Giunta e del Presidente della Regione. Può
presentare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga
le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni
amministrative, incluse quelle delegate dallo Stato alla
Regione per le quali si conforma alle istruzioni del Governo
centrale.
I pubblici uffici della Regione sono organizzati con
regolamenti sulla base di princìpi stabiliti dalla legge
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regionale, in modo che siano assicurati il buon andamento, il
diritto di accesso, la trasparenza e l'imparzialità
dell'amministrazione".
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