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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17347
DDL3597-0023
Progetto di legge Camera n. 3597 - testo presentato - (DDL11-3597)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.23 (che inizia a pag.67 dello stampato)
...C3597. TESTIPDL
...C3597.
...PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE --
Art. 22.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3597 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal
  seguente:
    "Art. 122.  Il sistema di elezione, il numero e i casi
  di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri
  regionali sono stabiliti con legge dello Stato, approvata
  secondo il procedimento fissato per le leggi organiche.
    Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio
  regionale e ad una delle Camere o al Parlamento europeo o ad
  un altro Consiglio regionale.
    Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio
  di presidenza per i propri lavori.
    I consiglieri regionali non possono essere chiamati a
  rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
  nell'esercizio delle loro funzioni.
    Il Presidente della Giunta è eletto a scrutinio palese dal
  Consiglio tra i suoi componenti, e nomina e revoca i
  componenti della Giunta medesima.  L'ufficio di consigliere
  regionale è incompatibile con quello di componente della
  Giunta.  Il Consiglio revoca il Presidente della Giunta con
  votazione a maggioranza dei propri componenti, su mozione che
  indica contestualmente il nome del nuovo presidente della
  Giunta.
    La Regione può adottare una diversa disciplina della forma
  di governo con disposizioni statutarie approvate con la
  maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al
  Consiglio regionale e, con la stessa maggioranza, può adottare
  con legge regionale un sistema di elezione dei consiglieri
  regionali diverso da quello stabilito dalla legge dello Stato.
  Un quinto dei consiglieri regionali o un ventesimo degli
  elettori della Regione possono chiedere che le disposizioni
  statutarie o legislative di cui al presente articolo vengano
 
                              Pag. 68
 
  sottoposte a  referendum  popolare entro tre mesi dalla
  pubblicazione delle disposizioni medesime nel  Bollettino
  Ufficiale  della Regione.  Le disposizioni sono approvate se
  ottengono il consenso della maggioranza degli aventi
  diritto".
 
DATA=940111 FASCID=DDL11-3597 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3597 TOTPAG=0070 TOTDOC=0030 NDOC=0023 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0067 RIGINIZ=005 PAGFIN=0068 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=67 PAGEFIN=68 SORTRES= SORTDDL=359700 00 FASCIDC=11DDL3597 SORTNAV=0359700 000 00000 ZZDDLC3597 NDOC0023 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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