| 1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 122. Il sistema di elezione, il numero e i casi
di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri
regionali sono stabiliti con legge dello Stato, approvata
secondo il procedimento fissato per le leggi organiche.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio
regionale e ad una delle Camere o al Parlamento europeo o ad
un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio
di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta è eletto a scrutinio palese dal
Consiglio tra i suoi componenti, e nomina e revoca i
componenti della Giunta medesima. L'ufficio di consigliere
regionale è incompatibile con quello di componente della
Giunta. Il Consiglio revoca il Presidente della Giunta con
votazione a maggioranza dei propri componenti, su mozione che
indica contestualmente il nome del nuovo presidente della
Giunta.
La Regione può adottare una diversa disciplina della forma
di governo con disposizioni statutarie approvate con la
maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al
Consiglio regionale e, con la stessa maggioranza, può adottare
con legge regionale un sistema di elezione dei consiglieri
regionali diverso da quello stabilito dalla legge dello Stato.
Un quinto dei consiglieri regionali o un ventesimo degli
elettori della Regione possono chiedere che le disposizioni
statutarie o legislative di cui al presente articolo vengano
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sottoposte a referendum popolare entro tre mesi dalla
pubblicazione delle disposizioni medesime nel Bollettino
Ufficiale della Regione. Le disposizioni sono approvate se
ottengono il consenso della maggioranza degli aventi
diritto".
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