| 1. Nell'articolo 123 della Costituzione, il primo comma è
sostituito dal seguente:
"Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la
Costituzione e con le leggi dello Stato, stabilisce le norme
relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto
regola l'esercizio del diritto di iniziativa e dei
referendum abrogativi, confermativi o consultivi, su
leggi e provvedimenti amministrativi della Regione. Ai
referendum si applicano i limiti stabiliti dall'articolo
75 in relazione a materie di competenza regionale. Lo statuto
regola inoltre la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali".
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